Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' I 03 065 /01 E T N E E S D A O I P M D S I A B T D L O L O , EPU IN NO POL TALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 20263/98 इ Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere - 135/99 6374 Consigliere - Dott. Guglielmo SIMONESCHI Cron. Consigliere Dott. Maura LA TERZA Rep. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Ud. 26/09/00 ha pronunciato la seguente 675 SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO thiles GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSSI PASQUALE, MUCCIO SAVERIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COLACEM SPA;
- intimata 2000 e sul 2° ricorso n° 00135/99 proposto da: 3775 COLACEM SPA, in persona del legale rappresentante pro -1- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la SUPREMA DI CASSAZIONE,CANCELLERIA DELLA CORTE rappresentata e difesa dagli avvocati DEL PONTE GIULIO, CASTELLI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INAIL;
intimata avverso la sentenza n. 1256/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 07/05/98 R.G.N. 1245/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito l'Avvocato CASTELLI;
While udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'11 aprile 1991 la Ditta Colacem S.p.A., corrente in Galatina e svolgente attività nella produzione di cemento esponeva al Pretore di Lecce che l'I.N.A.I.L. competente, il tasso specifico aziendale nell'applicare aveva arbitrariamente ed contributivo, illegittimamente ampliato il calcolo del dovuto, parificandolo a quello nazionale ed inserendovi, oltre alle prestazioni previste dall'art. 66 T.U. n. 1124/65, tra l'altro, e per la parte che ancora interessa in questa sede, anche gli oneri relativi capitale delle rendite, le spese al valore assistenziali e di amministrazione, i miglioramenti triennali delle rendite nonché le riserve sinistri, Mien con conseguente aumento del premio annuale;
che altri contributi, versati all'I.N.P.S. a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, continuavano ad essere conteggiati dall'Istituto quale onere del pari da calcolare sul tasso specifico aziendale;
che, in definitiva, 1'I.N.AI.L. era tenuto a restituire non solo le somme in tal modo indebitamente percepite, pari a complessive L. 307.241.816 relativamente al periodo 1979 / 30 giugno 1988, ma anche quelle concernenti 3 il premio supplementare per la silicosi, posto che lavorazione indicata non risultava tabellatala nell'all. 8 al T.U. n. 1124/65. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Istituto importial pagamento in proprio favore degli specificati, ovvero da quantificare a seguito di C.T.U., con rivalutazione ed interessi legali. Resistente il convenuto che, oltre a sollevare talune eccezioni preliminari, deduceva nel merito la infondatezza delle pretese avversarie, il giudice adito, con sentenza del 24 aprile 1993, rigettava le domande attoree, ma la decisione, all'esito dell'appello della Società, veniva riformata dal Tribunale del luogo con pronuncia del 7 maggio 1998, con la quale, in accoglimento del gravame, l'I.N.A.I.L. veniva condannato al Miles rimborso, in favore della Ditta Colacem, della somma di L. 421.179.093, oltre interessi legali (o rivalutazione monetaria, se maggiore) dalla domanda giudiziale, con compensazione delle spese relative ad entrambi i gradi di merito. Ritenevano, in sintesi, i giudici della impugnazione, adeguandosi ai risultati della disposta C.T.U. ed all'acquisito supplemento di relazione, che detto complessivo importo non fosse dovuto dalla Società, in quanto correlato alla applicazione di un tasso specifico aziendale più elevato rispetto a quello legale, con riferimento a talune voci (capitolizzazione delle rendite, riserva sinistri ed in genere oneri indiretti) non sussumibili in astratto nel relativo calcolo in modo del tutto avulso dal dato aziendale, ma unicamente sulla base degli oneri realmente sostenuti nel periodo preso in considerazione. Avverso tale sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un unico, articolato motivo;
resiste con controricorso la Società, la quale ha depositato anche ricorso incidentale limitatamente alla compensazione delle spese dei giudizi di merito, nonché memoria Unile illustrativa, ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, norma dell'art. 335 Cod. Proc. Civile. Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 D.M. 14.11.1978; 39 e 40 T.U. 1124/65, nonché omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. 5 Civile;
la Società, ricorrente incidentale, deduce violazione e falsa interpretazione degli artt. 360 n. 3, 91; 132 n. 4 codice di rito, per omessa motivazione della sentenza sul punto relativo alla concernenti disposta compensazione delle spese entrambi i giudizi di merito. In ordine alla impugnazione principale, l'Istituto evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in subiecta materia è orientamento consolidato di questa Suprema Corte che il tasso specifico aziendale non va calcolato relazione all'andamento delle prestazioni in in concreto erogate per l'azienda nel periodo preso in considerazione, come ritenuto erroneamente in plioner: unpred sentenza, • ma tenendo conto sia degli sia della riserva sinistr a infine degli or diretti (afferenti al periodo di riferimento;
e Miles pertanto anche alla capitalizzazione delle rendite, indipendentemente dalla loro erogazione, rientrando la stessa del pari nel tasso di copertura del rischio correlato alla impresa, e dunque nella aliquota di rischiosità e nella ripartizione dei capitali di copertura del medesimo rischio afferente alla azienda, con quantificazione - attuariali. mediante tecniche statistico Il motivo è fondato. 6 In subiecta materia è del tutto incontroverso, alla stregua di taluni principi giurisprudenziali consolidati, dai quali il Collegio non ritiene doversi discostare in carenza di più validi menti che, ai fini della elementi contrari, del tasso medio nazionale di determinazione tariffa, gli elementi da considerare per la determinazione della voce "oneri” siano costituiti non solo dagli oneri diretti (prestazioni economiche e sanitarie), ma anche "dalla riserva sinistri" (e cioè dal complesso delle somme da iscrivere al passivo del bilancio dell'Istituto assicurativo a copertura degli oneri ed. presunti, che derivano dal verificarsi di un evento protetto, ma che non possono essere determinati immediatamente in via definitiva), nonché dai "ed. M iles oneri indiretti", rappresentati dalle spese per accertamenti medico - legali, farmaceutiche e di protesi;
dalle quote di integrazione delle rendite;
dalle spese per la speciale gestione dei grandi invalidi del lavoro;
dalle prestazioni economiche integrative e dagli interventi di assistenza e di servizio sociale;
dai contributi obbligatori erogati per legge in favore dello Stato e di altri enti ed amministrazioni;
dalle spese generali di 7 amministrazione e "per la rivalutazione delle rendite". In particolare, ai fini della determinazione del tasso medio, gli oneri presunti vengono determinati in una percentuale variabile di anno in anno, fissata in funzione dei premi teorici della tariffa, mentre quelli indiretti vengono calcolati con un coefficiente di "caricamento", ed il rapporto fra il complesso di tutti gli oneri ed il complesso delle retribuzioni costituisce, con riferimento al tipo di lavorazione considerata ed specificamente laall'insieme delle aziende che effettuano, il tasso medio nazionale di rischio della medesima lavorazione. Quanto, poi, ai criteri di determinazione del tasso specifico aziendale, il problema se dovesse tenersi conto dei medesimi elementi considerati nel calcolo del tasso medio, e quindi anche della riserva sinistri e degli oneri indiretti, све costituisce il punto focale e decisivo della presente controversia, è stato del pari risolto positivamente dalla giurisprudenza di questa Corte;
la quale ha reiteratamente ribadito che, pur non risultando detti criteri esplicitamente dalle tariffe del 1971 e 1978, ma specificati soltanto 8 dalla tariffa del 1988, nella quale è disposto che il tasso specifico aziendale debba essere calcolato sugli stessi oneri che concorrono a determinare il tasso medio nazionale, e quindi anche sulla riserva sinistri e sugli oneri indiretti menzionati, non è dubbio che, anche prima di tale esplicitazione, le norme applicative delle precedenti tariffe fossero da interpretare nel senso che detti oneri dovessero concorrere a formare tanto l'uno quanto l'altro tasso, ritenuto che la espressa specificazione di cui alla tariffa del 1988 non fosse altro che la esplicitazione di un principio di carattere generale già contenuto nelle precedenti tariffe. Giacchè la funzione propria del tasso specifico Miles aziendale è afferente alla ripartizione fra le singole aziende dello stesso onere finanziario della gestione assicurativa che il tasso medio nazionale ripartisce fra gruppi di aziende che esercitano la medesima lavorazione, e si concretizza previo confronto e non con la somma dei rispettivi elementi costitutivi, in modo da rendere possibile il rilievo delle rispettive oscillazioni, in aumento о in diminuzione, sulla base necessariamente omogenea dei dati da confrontare, ossia degli oneri diretti, della 9 riserva sinistri e degli oneri indiretti. E d'altronde, posto che il tasso specifico aziendale deve assolvere alle funzioni di copertura dell'onere finanziario, come previsto dall'art. 39 T.U. n. 1124/65, corrispondente agli infortuni del periodo di osservazione, esso non può essere determinato con la esclusione delle componenti indicate, perché in tal caso non coprirebbe tutti gli oneri che l'Istituto incontra nel medesimo periodo. Né, infine, va obliterato che una senso determinerebbeeventuale esclusione in tal effetti distorsivi, in quanto, riten do che nel rapporto oneri mercedi ai fini del tasso medio nazionale il primo termine è formato dall'ammontare Miles delle prestazioni erogate e da una ulteriore somma ottenuta calcolando una percentuale di aumento su detto ammontare, se nel tasso specifico aziendale l'onere fosse costituito solo dalle prestazioni effettivamente erogate dalla azienda considerata, il tasso di rischio di questa risulterebbe comunque inferiore a quello nazionale e non consentirebbe l'applicazione dell'aumento dovuto in ipotesi di andamento infortunistico sfavorevole (Cfr. Cass nn. 9961/97 S.U.; 10930/97; 13447/99). A tali principi il Tribunale non si è adeguato, 10 pervenendo alla decisione impugnata all'esito di una pedissequa accettazione acritica delle conclusioni del proprio ausiliare, il quale, in palese contrasto con i criteri enucleati, e sull'erroneo presupposto che per la determinazione del tasso specifico aziendale debbano essere presi in considerazione soltanto gli oneri che la gestione assicurativa ha dovuto affrontare in un determinato periodo (triennio di osservazione dell'azienda considerata), ne ha dedotto, nel relativo calcolo poi trasfuso in sentenza, la esclusione della riserva sinistri e della capitalizzazione delle rendite, la prima non caricata trattandosi di onere soltanto presunto, e la seconda non conteggiata siccome afferente Unles unicamente ad una previsione futura;
il tutto, in funzione di una anomala riduzione del tasso preteso e del conseguente calcolo dall'Istituto contributivo. Le esposte considerazioni inducono, dunque, all'accoglimento dell'unico motivo del ricorso principale, assorbito quello della impugnazione incidentale concernente le spese dei gradi di merito, atteso che nella specie ricorrono le violazioni di legge ed i vizi di motivazione 11 - prospettati dall'I.N.A.I.L. Per l'effetto, la sentenza del Tribunale Va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di la quale, nel portare la indagineLecce, demandatale, si adeguerà ai principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
La Corte;
Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Lecce. Il Presidente:Inglicm faxull Roma - 26 settembre 2000. figreenig Miles II Cons. esteņsore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, -2 MAR. 2001 DI CANCELLERIA戰 IL COLLABORATORE E N O 12