Sentenza 18 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12082 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
AULA "A" 1.20.82 /03 REP BB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 31611/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Trezza Presidente Cron.25964 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere Ud. 15 Dott. Grazia Cataldi Consigliere Dott. Giovanni Giacalone Consigliere aprile 2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno e Ministero del Tesoro, in persona dei ri- spettivi Ministri pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Porto- ghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappre- senta e difende ex lege;
ricorrenti 2256 contro elettivamente domiciliata in Roma, via Valnerina n. GI ES, priscutate e difere 40, studio avv. Paolo Marini;
presspell” avv. Lorenzo Errico che rap presenta e difende giusta delega in atti;
л controricorrente avverso la sentenza n. 2469/2001, decisa il 26 giugno 2001 e pub- blicata il 7 agosto 2001, resa dal Tribunale di Lecce nel procedi- mento n. 206/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo e rigetto degli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del dicembre 1997, GI ES conveniva in giudi- zio dinanzi al Pretore di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro. i Ministeri dell'Interno e del Tesoro, al fine di ottenere il ri- pristino dell'assegno d'invalidità già in godimento e revocato a seguito di visita di revisione del 14 maggio 1996. Il Giudice adito respingeva la domanda. Interponeva appello la GI e, in esito, il gravame veniva accolto in parte con sentenza n. 2469/2001, emessa in data 26 giugno 7 agosto 2001 dal Tribunale di Lecce, con la quale veniva ordinato il ripristino del beneficio con decorrenza 1 febbraio 1999. La decisione veniva così motivata. Osservava il collegio di merito che non vi era ragione per non se- guire le conclusioni del CTU, il quale aveva ravvisato una riduzio- ne della capacità lavorativa al di sotto della soglia legale con decorrenza appunto dal gennaio 1999. 2 л Avverso la sentenza, che non risulta notificata, propongono ricor- so per cassazione Tesoroi Ministeri del e dell'Interno, con atto notificato in data 12 dicembre 2001, sulla base di sei motivi. notificato in data 17 GI ES resiste con controricorso gennaio 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o efalsa applicazione degli articoli 112 149 disposizioni attuazione cpc e 97 Costituzione. Si osserva che, essendo risultata conforme а diritto la revoca del beneficio pensionistico, posto che il consulente aveva rilevato l'invalidità con decorrenza di gran lunga successiva, il Collegio di merito non poteva accogliere una domanda di nuova attribuzione del beneficio non preceduta dalla fase amministrativa. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la nullità della sentenza sotto lo stesso profilo appena enunciato. Col terzo motivo si rileva, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione, sempre sotto lo stesso profilo. I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la stretta con- nessione. Le Amministrazioni ricorrenti assumono che il Collegio di merito ha attribuito il beneficio ex novo, pur se, non essendo stato espe- rito il procedimento amministrativo, la domanda implicita della ricorrente doveva esser considerata inammissibile. 3 Le censure non appaiono fondate. Invero l'art. 443 cpc dispone che il giudice, nella prima udienza, sospenda il giudizio, assegnando all'attore il termine perentorio di 60 giorni per iniziare il procedimento amministrativo eventual- mente pretermesso. Esaurita tale fase, la parte deve riassumere il giudizio nel termine perentorio di 180 giorni. Ma nelle controver- sie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie “la que- stione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cpc, solo nella prima udienza di discussione, sicché ove l'improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio" (Cass., Sez. Lav., sent. n. 6673 del 9 maggio 2002, rv 554274). Col motivo indicato come n. 3, in realtà il quarto, si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 legge 118/71, atteso che la prestazione è stata attribuita sulla sola base del requisito sanitario, senza verifica di quello socio economico. Si osserva che al riguardo nessun valore può avere l'autocertificazione, siccome atto di par- te. Col motivo indicato come n. 4, in realtà il quinto, si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazio- 4 M .. . ne, sotto lo stesso profilo. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome attinenti al- la mancata verifica circa la sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario. Le censure non appaiono fondate. Non ignora la Corte che "le controversie in materia di revoca di pensione di invalidità civile о di assegno di invalidità civile, al pari di quelle concernenti il diritto di ottenere per la prima volta tali prestazioni negate in sede amministrativa, non danno luogo ad una impugnativa del provvedimento amministrativo di revo- ma riguardano il diritto del cittadino di ottenere quella tu- ca, tela diretta che la legge gli accorda;
con la conseguenza che il giudice non è chiamato a verificare la legittimità dell'atto ammi- nistrativo di diniego, o di revoca, o di soppressione, per appli- carlo o disapplicarlo, ma ad accertare se sussista о meno il di- ritto del cittadino alla prestazione;
ne deriva che così come si deve tener conto anche degli aggravamenti e di tutte le infermità che si siano verificate nel corso tanto del procedimento ammini- strativo che di quello giudiziario, per applicazione analogica della disposizione dettata dall'art. 149 disp.att. c.p.c. in mate- ria di invalidità pensionabile il giudice è tenuto, anche d'ufficio, ad accertare la sussistenza, accanto al requisito sani- tario, del requisito c.d. economico, tenuto presente che tale re- quisito potrebbe essere venuto meno nelle more tra la revoca о soppressione della prestazione e l'epoca della pronuncia giudizia- 5 ria (Cass., sez. lav., 06-02-1998, n. 1264). Peraltro, ogni questione circa la sussistenza di requisiti diffe- renti rispetto a quello sanitario risulta nuova e mai proposta nel giudizio di merito, mancando qualsiasi indicazione al riguardo da parte delle Amministrazioni ricorrenti. È noto che, in ordine alla rilevanza della mancata contestazione dalla parte, convenuta secondo il rito lavoro, di elementi enun- ciati dall'attore è sorto contrasto nell'ambito della Sezione La- voro di questa Corte Suprema, con riferimento al caso concreto della mancata contestazione dei conteggi da parte di chi nega in radice l'esistenza del rapporto. Gli argomenti svolti a favore della soluzione rigoristica, che considera il thema decidendum cristallizzato nelle prime difese, come pure a favore di quella opposta che consente la contestazio- ' ne tardiva, valgono anche per il caso in esame, dal momento che per l'intera fase di merito si è discusso del mero requisito sani- tario e solo nel corso del giudizio di legittimità viene sollevata contestazione in ordine alla sussistenza degli altri requisiti. Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002, ove si osserva che, in forza delle argomentazioni che di seguito si trascrivono, la non contestazione deve riguardare i fatti rilevanti nel processo e non già la determinazione della loro dimensione giuridica. "Con precipuo riguardo al rito del lavoro ne è convincente dimo- strazione positiva l'art. 416 cod. proc. civ., che, appunto con- 6 templando il comportamento del convenuto che intenda resistere al- le pretese avversarie, contestandole in tutto in parte, lo con- о figura come onere di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione>> e lo riferisce espressa- mente al fatti affermati dall'attore a fondamento della doman- da>>. L'osservazione trova conferma, per quanto riguarda il rito ordina- rio, nel primo comma dell'art. 167, come novellato dall'art. 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ivi stabilendosi che nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue dife- se prendendo posizione sui fatti posti dall'attore а fondamento della domanda>>". fermo restando il comune presupposto della rilevanza limi- tata ai casi di non contestazione di fatti, occorre nondimeno os- servare che tali conseguenze variano in relazione al tipo dei fat- ti di cui trattasi, come suggerisce il testuale tenore delle nor- me, appena citate, istitutive dell'onere suddetto, lette alla luce di rilievi sistematici sulla struttura del processo in cui esse si inseriscono. Invero, non tutti i fatti processualmente rilevanti rinvengono in questo solo denominatore comune anche omogeneità di natura. Occorre, invece, distinguere i fatti costitutivi del diritto dalle circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi. 7 へ Posta, dunque, tale distinzione, appare agevole concludere che nei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda>>, dei quali appunto è menzione nelle dette norme, è palesemente riconoscibile il connotato della prima categoria di fatti, potendosi della fun- zione fondante rispetto alla pretesa accreditare esclusivamente i fatti giuridici costitutivi della medesima. Gli artt. 167, primo comma e 416, terzo comma, imponendo al conve- nuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini del- la determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolan- ti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompati- bile con la negazione del fatto (onde, nell'ambito di operatività di un onere siffatto, si rende sostanzialmente inavvertibile, al fini dell'identificazione dei fatti pacifici>>, la tradizionale per la quale cfr. da ultima, Cass. 18 luglio 2000, n. differenza fra le altre, Cass. 23 maggio 1995, n. 5643; Id., 2 giugno 9424 e, 1994, n. 5359; Id., 20 maggio 1993, n. 5733; Id., 5 dicembre 1992, 12947; Id. 6 marzo 1987, n. 2386 fra ammissione implicita e n. 8 A non contestazione) e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso, come è già stato posto in luce da altro orientamento espresso dalla Corte sul punto, con sentenza 2 marzo 1995, n. 2415. Tanto, poi, riesce ad accreditare la non contestazione di tenden- ziale irreversibilità (nei sensi di cui appresso e salve sempre, ovviamente, le condizioni per provvedimenti di rimessione in ter- mini, ai fini dell'ammissibilità di contestazioni rimesse ad atti successivi a quelli introduttivi del giudizio): e ciò in piena coerenza con la struttura del processo che, nel rito del lavoro, è finalizzata a far sì che all'udienza di discussione la causa giun- ga delineata in modo compiuto, quanto ad oggetto e ad esigenze istruttorie, secondo un modello non estraneo, ormai, come nota au- torevole dottrina, neanche al rito ordinario, improntato, dopo la riforma del 1990, a finalità di chiarezza e semplificazione, rese palesi dal concatenamento fra la fase diretta alla chiarificazione della posizione delle parti e la fase della formulazione delle ri- chieste istruttorie". Richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite, del tutto convincenti per l'autorità della fonte e per il rigore argomenta- tivo che ne caratterizza l'enunciazione, Osserva la Corte che nel caso in esame le Amministrazioni convenute nulla hanno eccepito, per l'intero giudizio di merito, in ordine alla sussistenza dei requisiti diversi rispetto a quello sanitario e pertanto ogni que- stione risulta estranea alla materia del presente giudizio. 9 Л Del оpari estranea è ogni questione relativa alla idoneità meno dell'autocertificazione a fornire in giudizio la prova circa il requisito reddituale, dal momento che non risulta che tale dichia- razione sia stata mai prodotta dalla parte o presa in considera- zione dal Collegio di merito, cui non era stata prospettata que- stione di sorta al riguardo. Col motivo indicato come n. 5, in realtà il sesto, si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 legge 118/71, nonché dell'art. 2697 cc.. Si rileva che i requisiti extra sanitari sono mutevoli nel tempo e pertanto la parte doveva dimostrare la persistenza degli stessi, e ancora il mancato superamento del limite di età di 65 anni. Col motivo indicato come n. 6, in realtà il settimo, si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazio- ne sotto lo stesso profilo. Le censure non appaiono fondate. È indubbio che il requisito socio economico è soggetto a mutamenti col decorrere del tempo, ma l'indagine del giudice deve pur sempre prendere a riferimento le scansioni procedimentali e non può certo ripetersi all'infinito, fino alla data della decisione. E poiché il tema era del tutto estraneo alla materia del giudizio, non si vede per qual ragione la parte avrebbe dovuto attivarsi per dimo- strare la permanenza di una realtà ormai non più in discussione. È appena il caso di rilevare che l'assistita non ha ad oggi supe- rato il sessantacinquesimo anno di età, essendo nata, come si in- 10 Л dica nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimi- tà, il 26 aprile 1940. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 889 'N 84-8-11 Va disposta la distrazione a favore dell'avvocato Lorenzo Errico, 01 . ISNES IV OLLINIC O VSSVLVS S INDO VA 3 'ONISION che si è dichiarato antistatario. 10 'OTTON IN VISOKWI VA ALNIS
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 17,10-oltre a € 2.000,00 per onora- rio, con distrazione a favore dell'avv. Lorenzo Errico, antistata- rio. Roma, 15 aprile 2003 IL PRESIDENTE Vinceuso Tresse IL CONSIGLIERE ESTENSORE barكمها polateревето Vingilio BoleggiIL CANCELLIERE: Depozitate in Cancelleria oggi, 18 AGO. 2003 IL CANCELLIERE Virgilio Soleggi 11