Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6673 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SC AN, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO LICCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1272/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 31/05/99 - R.G.N. 4526/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del giudizio
Con ricorso del 6 giugno 1996, AR AM chiedeva al pretore di Lecce la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della pensione di inabilità con gli accessori.
Sulla contestazione del convenuto, il pretore, espletata una consulenza tecnica, con sentenza del 20 giugno 1997, accoglieva la domanda con decorrenza dal 1 ottobre 1995.
Su appello del ministero, il tribunale di Lecce, con sentenza del 4 maggio 1999, confermava la decisione di primo grado, riconoscendo la legittimazione passiva del convenuto, che il Ministero aveva eccepito, e rigettando una eccezione di inammissibilità o di improcedibilità della domanda proposta dal ministero non essendo esaurito il procedimento amministrativo, ritenuto dall'appellante pregiudiziale rispetto a quello giudiziario.
Avverso la sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
L'intimato si è costituito con controricorso ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di annullamento il ricorrente, che ha abbandonato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 698 del 1994, riproponendo l'eccezione secondo cui la domanda era improponibile, inammissibile o improcedibile, e censurando la sentenza del tribunale anche perché aveva disatteso una eccezione di decadenza che in realtà non era mai stata proposta.
Il motivo è infondato e va rigettato.
In subiecta materia, questa Corte (Cass. n. 12661 del 1995), ha stabilito che "la mancata presentazione della domanda amministrativa di prestazione, determina non già la mera improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c., ma la radicale improponibilità della stessa, dato che la preventiva presentazione della domanda amministrativa, costituisce un presupposto dell'azione volta a conseguire la prestazione previdenziale, mentre non si possono trarre argomenti in contrario ne' dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrati va, ne' dall'art. 443 c.p.c,, che con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità anziché l'improponibilità della domanda solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato.
L'improponibilità, che rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione, è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione in qualsiasi stato e grado di giudizio".
Viceversa, "nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento del procedimento amministrativo, è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione, sicché, ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio" (v., ex pluris, Cass., n. 1312 del 1988). In base a tale giurisprudenza è quindì fondata la difesa dell'intimato, che rileva la procedibilità della domanda poiché tale requisito va verificato in sede di prima udienza di discussione. Ne segue che il motivo in esame va disatteso.
Con il secondo motivo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 29 c.p.c., sostenendo che infondatamente il tribunale ha respinto il motivo di gravame con il quale il ministero appellante lamentava un'erronea applicazione delle norme sugli interessi legali, fatti decorrere da centoventunesimo giorno dalla data della domanda amministrativa, senza tener conto del mutato assetto normativo introdotto dal d.p.r. n. 698 del 1994, con il quale è stato approvato il regolamento recante il riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei relativi benefici economici.
In proposito ricorda il ministero che, a norma del secondo comma dell'art.5 del d.p.r. citato, l'ente erogatore di provvidenze economiche in favore dei minorati civili è tenuto a corrispondere gli interessi legali secondo le norme del codice civile. Anche tale motivo è infondato.
Infatti, secondo la sentenza di questa Corte n. 2374 del 2001, "anche dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 21 settembre 1994, n. 698, ai fini dell'individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi sulle prestazioni assistenziali, è operante il criterio residuale dei 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, sia in caso di mancato o negativo accertamento sanitario, sia in caso di intervenuto accertamento sanitario, posto che il complessivo termine massimo di durata del procedimento imposto dal citato d.p.r. (nove mesi per la prima fase amministrativa e 180 giorni per la seconda, incrementati dell'eventuale periodo di sospensione nonché del tempo per la trasmissione dei documenti dalle commissioni mediche alle prefetture), è un termine interno che scandisce l'attività della pubblica amministrazione, ma non incide sugli accessori di una prestazione la cui sorte decorre ex lege dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario".
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 15,00 oltre a euro 2000 per onorario di avvocato, da distrarsi in favore dell'avvocato Aldo Licci, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2002