Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6673
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

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Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6673
    Data del deposito : 9 maggio 2002

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