Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei farmacisti, l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UR IN, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MARCELLI, difeso dall'avvocato MICHELE NARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DIRETTIVO ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE, MINISTERO DELLA SANITÀ, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO PRESSO TRIBUNALE DI BENEVENTO;
- intimati -
avverso la decisione n. 50/98 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa l'11/11/1998, depositata il 30/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato MARCELLO NARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, rigetto.
Svolgimento del processo
Il 6.11.1997 il Consiglio direttivo dell'ordine dei farmacisti di Benevento avviava un procedimento disciplinare nei confronti della farmacista NS UR, direttrice responsabile dell'unica farmacia sita in Moiano, con l'addebito di non aver osservato il periodo di chiusura annuale per ferie nell'anno 1996. Il collegio giudicante, all'esito, infliggeva la sanzione della censura alla UR, ritenendola responsabile di comportamento disdicevole al decoro professionale per concorrenza sleale. La UR proponeva gravame alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Questa Commissione, con decisione depositata il 30.12.1998, riduceva la sanzione inflitta al solo avvertimento.
Riteneva la Commissione che effettivamente la UR non aveva osservato il periodo di chiusura per ferie, ma che ciò non era avvenuto per accaparrarsi clientela ma in buona fede per sopperire alle necessità farmaceutiche della popolazione di Moiano, che aveva una sola farmacia.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la UR, che ha presentato anche memoria.
Non si sono costituiti gli intimati.
Le S.U. di questa Corte. con sentenza dell'8.5.2000, n. 487, hanno dichiarato la giurisdizione della Commissione centrale, rimettendo per il resto il ricorso a questa sezione semplice.
Motivi della decisione
1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della l. reg. Campania 1.2.1980, n. 7, nonché della l. reg. Campania 8.5.1985 n. 13, in tema di riordinò delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie, la violazione e falsa applicazione del d.p.r.
5.4.1950 n. 221, nonché la violazione di legge ed incongruità della motivazione della decisione della commissione centrale, sotto il profilo dell'art. 360 n. 1, 3 e 5 c.p.c. Assume la ricorrente che l'art. 3 della l.r. n. 13/1985, riserva al sindaco del comune (nella specie Moiano) l'adozione di provvedimenti che comportano poteri prescrittivi avvalendosi dei presidi dei servizi della USL e che quindi il periodo di chiusura per ferie doveva essere disposto dal Sindaco e non dal Consiglio direttivo dell'ordine dei farmacisti di Benevento;
che il sindaco nella fattispecie si era pronunciato per la prevalente esigenza di assicurare il servizio farmaceutico.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 l.r. n. 7/1980 e delle norme sulla vigilanza farmaceutica (l.r.. n. 13/1985, circolare n. 29 del 1985 della G.R. Campania Igiene e sanità), nonché il vizio di motivazione, in quanto gli accertamenti sulla chiusura o meno della farmacia per il periodo feriale dovevano essere effettuati dall'ASL, mentre dette ispezioni non sono state effettuate. Assume la ricorrente che, poiché la propria abitazione sovrastava il locale adibito a farmacia, durante il periodo feriale essa si era limitata a somministrare.
1.3. La ricorrente con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 10 l.r. Campania n. 7/1980, nonché del T.U. 27.7.1934 n. 1265, sul rilievo che la norma relativa alla chiusura per ferie della farmacia, a suo parere è operativa solo per comuni con più di una farmacia, diversamente è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione. Nella fattispecie si tratta di farmacia rurale unica per il comune di Moiano.
2.1. I tre motivi, essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Anzitutto, la censura di difetto di giurisdizione, prospettata sotto il primo motivo, è stata ritenuta infondata dalle S.U. di questa Corte, con la sentenza 13.7.2000, n. 487, per cui non rimane a questa sezione semplice, quanto al primo motivo, che decidere le altre censure.
I suddetti tre motivi sono infondati e vanno rigettati.
2.2. Va, anzitutto, osservato che sulla natura giurisdizionale della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie non puo, esservi dubbio, siccome risultante dalla previsione, nell'art. 19 del d.lg.c.p.s. n. 233/1946, del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., contro le decisioni di essa;
previsione che non poteva essere (e non fu) vanificata dalle disposizioni di un regolamento, il D.P.R. n. 221 del 1950, specie perché emanato per l'esecuzione di detta legge (Cass.
S.U. 18/04/1988 n. 3032). Anche la successiva giurisprudenza di questa Corte dà per punto pacifico la qualità di organo giurisdizionale rivestito dalla commissione centrale (Cass. S.U. 8.1.1993, n. 131; 23.12.1997, n. 13016). Una volta affermata la natura giurisdizionale delle decisioni di detta Commissione, contro le stesse è ammissibile, a norma dell'art. 111, c. 2^, Cost., il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Sennonché la disposizione di cui all'art. 19 d. lg. c.p.s. 13. 9. 1946, che prevede il ricorso alle sezioni unite della cassazione, a norma dell'art. 362 c.p.c., è attributiva di competenza limitatamente ai ricorsi, con i quali si pongono questioni di giurisdizione, secondo il principio generale di cui all'art. 374 c.p.c., ma non esclude, in difetto di espressa disposizione derogativa come ad es. art. 56, c. 3^, r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, in tema di ordinamento della professione di avvocato) la competenza delle sezioni semplici per i ricorsi che tale questione non pongono (Cass. S.U. ord. 18.6.1998, n. 611). Con detto riscorso ex art. 111, c. 20, Cost. si possono denunziare soltanto le "violazioni di legge", siano esse violazione di legge sostanziale o violazione di legge processuale.
2.3. Ne consegue, anzitutto, che è inammissibile la censura di violazione della circolare n. 29 del 15.10.1985 della G.R. Campania. Quanto alle altre assunte violazione di legge, va osservato che l'art. 119 del T.U. 27.7.1934 n. 1265 stabilisce testualmente che:
"Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabilite dal prefetto, con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale". La competenza dei prefetti in materia di servizio farmaceutico sono state dapprima devolute ai medici provinciali (art. 6 l. 13.3.1958 n. 296) e successivamente affidate alle regioni (D.P.R. 14.1.1972,n. 4).
L'art. 10 della l. n.
2.1980 n. 7 della regione Campania, ha statuito che "Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, sono tenute ad osservare una chiusura annuale per ferie della durata di 28 giorni, secondo turni stabiliti con decreto del competente medico provinciale, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci e gli ufficiali sanitari dei comuni interessati". A seguito della soppressione dell'ufficio del medico provinciale (anche quale ufficio regionale), ai sensi dell'art. 24 della l.r. Campania, le competenze del medico provinciale, previste dalla l.r. n. 7/1980, sono state espletate dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria competente.
Pertanto, alla data dei fatti (anno 1996), la competenza ad emettere il provvedimento, con cui si stabiliva la chiusura per ferie delle varie farmacie rientranti nel territorio di ciascuna USL, si apparteneva, contrariamente all'assunto della ricorrente, non al sindaco di ciascun comune. Bensì al Comitato di gestione della USL, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti.
2.4. Nella fattispecie dalla decisione impugnata emerge che l'ordine dei farmacisti di Benevento, non avendo avuto risposta dalla ricorrente in merito al periodo di ferie prescelto, individuava il periodo di ferie dal 14.9.1996 all'11.10.1996, comunicandolo alla ASL n. 1 di Benevento," che recepiva tale indicazione con nota in data 28.5.1996".
Ne consegue che la decisione impugnata si fonda sul presupposto ritenuto in fatto che il provvedimento di chiusura per ferie della farmacia in questione per l'anno 1996 sia costituito da questa nota della ASL del 28.5.1996, che faceva propria l'indicazione del calendario feriale proposto dall'ordine dei farmacisti. La censura della ricorrente, secondo cui, invece, il provvedimento relativo alla chiusura per ferie era stato disposto direttamente dall'ordine dei farmacisti, si risolve sotto questo profilo in un travisamento del fatto dal parte della decisione impugnata, che sotto questo profilo è inammissibile in questa sede.
Infatti, va rilevato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c..(Cass. 15.5.1997,n. 4310; Cass.
2.5.1996.n. 4018).
2.5. Egualmente è a dirsi per l'assunta violazione della l. n. 13/1985, in quanto l'attività di ispezione avrebbe dovuto essere condotta dagli appositi servizi della ASL, mentre nella fattispecie non vi era stata alcuna ispezione tendente ad accertare che la farmacia non avesse rispettato il periodo di chiusura per ferie. Il motivo, per quanto dedotto come violazione di norma (probabilmente l'art. 2 della citata legge, che attiene appunto all'attività di vigilanza e di controllo), in effetti si risolve in una censura sulla ricostruzione del fatto (chiusura o meno della farmacia) e, quindi, in un vizio di motivazione della sentenza.
A parte quanto si dirà in seguito sui ristretti limiti in cui è rilevante il vizio di motivazione nelle sentenze impugnate con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111, c. 20 Cost., va in ogni caso rilevato che la decisione impugnata ha ritenuto (pag. 3) che il mancato rispetto del turno di chiusura per ferie era un fatto ammesso dalla stessa ricorrente. Pertanto, ove questa affermazione fosse stata contraria alle risultanze processuali, detto travisamento del fatto era esclusivamente denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395,n.4, c.p.c.. 3.1. Infondate sono anche le censure secondo cui le norme in questione non sarebbero state applicabili alle farmacie rurali, in particolare se uniche farmacie nel singolo centro abitato, anche alla luce dell'art. 32 della Costituzione. Infatti, anzitutto, l'art. 10 della l. n. 7/1980, si riferisce espressamente a tutte le farmacie, sia urbane che rurali. Inoltre l'art. 11 della stessa legge dispone che, durante i giorni di chiusura, ciascuna farmacia deve apporre all'esterno l'indicazione della farmacia di turno, ovviamente anche se eventualmente posta in paese limitrofo, così assicurando il servizio farmaceutico.
3.2. L'esattezza di detta interpretazione della norma emerge anche dal fatto che, solo a seguito dell'entrata in vigore della legge r. Campania 8.2.2000, n. 4 (non applicabile alla fattispecie, che si riferisce all'anno 1996), con l'art. 1 sono stati trasferiti in materia i poteri del Comitato di gestione al Direttore generale della ASL ed è stato statuito che questi "può esonerare, previa disponibilità del titolare e comunicazione all'ordine provinciale dei farmacisti, dall'obbligo di chiusura delle farmacie rurali ed urbane sede unica, su motivata richiesta dei sindaci dei comuni interessati".
4. Con il 4^ ed il 5^ motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del codice deontologico del farmacista.
5. I suddetti due motivi di ricorso sono inammissibili. Nei procedimenti disciplinari, l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa (Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 1996, n. 11488; Cass. 23 luglio 1993 n. 8239). Ne consegue che sono inammissibili i suddetti motivi di ricorso nella parte in cui prospetta sotto il profilo del vizio della violazione di legge, la violazione di norma deontologica, attesa la natura della stessa.
6. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta ancora la violazione e falsa applicazione della l.r. n. 7/1980, l.r. n. 13/1985 n. 13 della circolare regionale n. 29/1985, t.u. n. 1265/1934 e dell'art. 13 codice deontologico del farmacista
Lamenta, altresì, la ricorrente il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza.
Assume la ricorrente che la Commissione centrale avrebbe dovuto limitarsi a rilevare che la sanzione della censura era stata inflitta dall'ordine senza che prima fosse stata preceduta dall'avvertimento. Assume poi la ricorrente che con incongrua motivazione la decisione impugnata, pur avendo ritenuto che la mancata chiusura per ferie non era stata determinata da motivi di accaparramento della clientela, bensì per venire incontro a necessità farmaceutiche della popolazione, aveva egualmente inflitto la sanzione dell'avvertimento.
7. Quanto alla lamentata violazione della circolare regionale e del codice deontologico, il motivo è inammissibile per i motivi sopra indicati.
Quanto all'assunta violazione delle altre leggi, a parte la non pertinenza delle stesse con lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico di farmacista, va osservato che la sanzione della censura non presuppone che sia stata preventivamente comminata la sanzione dell'avvertimento (art. 40 d.p.r.
5.4.1950 n. 221).
8.1. Quanto al lamentato vizio motivazionale, osserva questa Corte che, poiché la decisione in questione è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, 2^ c. Cost., le censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato, devono rispettare ben precisi limiti.
Infatti l'inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, e come tale è denunciabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111, c. 2^, Cost., quando si traduca in una mancanza di motivazione stessa ( con conseguente nullità della pronunzia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie Cass. S.U. 16.5.1992, n. 5888 Cass. S.U. 8.3.1993, n. 2754; Cass. 30.10.1996, n. 8064).
8.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata è afflitta dal sunnominato vizio motivazionale, pur nei ristretti limiti suddetti. Infatti la decisione impugnata ha osservato (p. 2), che il collegio giudicante dell'Ordine dei farmacisti di Benevento, avendo riscontrata la mancata chiusura per ferie della farmacia, aveva ritenuto "l'incolpata responsabile di comportamento disdicevole al decoro della professione per concorrenza sleale".
La stessa decisione impugnata (p. 3) ha escluso che la condotta della ricorrente fosse stata determinata da motivi di "accaparramento della clientela" ed ha osservato che essa "aveva ritenuto in buona fede di venir incontro alla necessità di assistenza farmaceutica della popolazione".
A parte possibili rilievi in merito alla correlazione tra addebito e decisione, va in ogni caso osservato che la motivazione è meramente apparente ed anche logicamente incompatibile o incomprensibile, in quanto, mentre vi è perfetta compatibilità logica tra il comportamento disdicevole per la professione e la concorrenza sleale, non altrettanto ve n'è con "il venir incontro alle necessità di assistenza farmaceutica della popolazione".
8.3. Il sesto motivo di ricorso, va, quindi, accolto nei ristetti limiti del suddetto vizio di motivazione, e l'impugnata decisione va in relazione cassata, con rinvio, alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Esistono giusti motivi per ritenere gli intimati, che non si sono costituiti, non tenuti al ristoro delle spese di questo giudizio di legittimità, sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il sesto motivo ricorso e rigetta i restanti motivi.
Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Dichiara non tenuti gli intimati alle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001