Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU04143/0 1 Oggetto SE IONE LAV RO Lavoro Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3631/98 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.8831 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud.24/01/01 Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM SA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PELLICANO' ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 resistente 383 avverso la sentenza n. 169/97 del Tribunale di REGGIO -1- CALABRIA, depositata il 30/06/97 R.G.N. 14/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso l'accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 20 dicembre 1994 il Pretore di Reggio Calabria, accogliendo la domanda proposta dalla signora OS MI nei confronti del Ministero dell'Interno, condannava quest'ultimo a corrispondere alla ricorrente l'indennità di accompagnamento dal 1° febbraio 1989, con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale. La decisione veniva appellata dalla signora MI, che chiedeva la corresponsione anche della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa. Il Ministero si costituiva aderendo all'avversa pretesa. Con sentenza del 3/30 giugno 1997 il Tribunale di Reggio Calabria condannava il Ministero dell'Interno "a corrispondere, in favore della MI, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (quest'ultima fino al 31.12.1991) a far data dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa”; compensava tra le parti le spese del grado. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, la signora RE MI, in qualità di tutore di OS MI. Il Ministero dell'Interno ha depositato "atto di costituzione”, non partecipando alla discussione. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, la difesa della ricorrente sostiene che gli interessi legali devono decorrere dalla stessa data prevista per l'insorgenza del diritto (il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), non 3 giustificandosi la concessione dello spatium deliberandi di 120 giorni considerato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 156/91 e di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533. Essendo stata concessa la prestazione dal 1° febbraio 1989, anche interessi e rivalutazione devono decorrere da tale data. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 442 c.p.c. e 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nonché difetto di motivazione, la difesa della ricorrente assume che, trattandosi di credito sorto nel 1989, la disposizione dell'art. 16 della legge n. 412/91, limitativa del diritto al cumulo di interessi e rivalutazione, non trova applicazione per il principio di irretroattività della legge. Sostiene, ancora, che l'art. 16 citato è comunque inapplicabile ai crediti assistenziali, non ricordati nella norma. In subordine deduce che, ove si ritenesse applicabile la citata norma, per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1991, il cumulo di interessi e rivalutazione opera a far data dalla scadenza del singolo rateo fino al soddisfo, risultando comunque errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la rivalutazione solo fino al 31.12.1991. Il primo motivo di ricorso risulta, a prescindere da ogni considerazione sulla sua fondatezza, inammissibile. Dalla sentenza impugnata risulta che l'appellante MI aveva chiesto rivalutazione ed interessi a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda (cfr. conclusioni delle parti riportate alla pag. 2 della sentenza). La ricorrente non può, in questa sede, dolersi della mancata concessione di interessi e rivalutazione da una data anteriore a quella da lei stessa richiesta. Il secondo motivo, invece, è fondato nei limiti di seguito precisati. Come è stato a suo tempo rilevato da questa Corte a sezioni unite (sent. n. 5895 del 26 giugno 1996), dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
con la conseguenza che l'inadempimento dei ratei maturati prima del 31 dicembre 1991 trova la sua disciplina nell'art. 442 c.p.c., come modificato dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993, mentre la nuova disciplina di cui all'art. 16, comma sei, della l. n. 412 del 1991 si applica ai ratei maturati dopo il 31 dicembre 1991. Alla luce di tale principio, che il Collegio pienamente condivide, la subordinata censura contenuta nel secondo motivo è fondata. Infondata, invece, è la tesi della inapplicabilità alle prestazioni assistenziali del disposto del comma sei del citato art. 16, in quanto riguardante le sole prestazioni previdenziali. Il parallelismo di disciplina tra le prestazioni previdenziali e quelle assistenziali, a livello sia procedurale che sostanziale, evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 del 19 aprile 1993, impone di leggere la regola introdotta dall'art. 16, comma sei, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, come riferita anche agli enti gestori della assistenza obbligatoria;
una diversa, restrittiva lettura, risulterebbe in contrasto con il principio costituzionale di razionalità. Per tutto quanto esposto il secondo motivo di ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con la attribuzione alla signora OS MI di rivalutazione monetaria ed interessi sui ratei di indennità di accompagnamento maturati entro il 31 dicembre 1991, a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa, per i ratei maturati fines al solds;
entro tale data, e dalle singole scadenze per i ratei successivi mentre per i ratei successivi al 31 dicembre 1991 compete solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Si ritiene equo confermare la pronuncia sulle spese del giudice di appello, mentre le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico del soccombente Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere alla signora OS MI, sui ratei di indennità di accompagnamento maturati entro il 31 dicembre 1991, rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa per i ratei maturati entro tale data, e dalle singole Sino al salso;
/ scadenze per quelli successivi) conferma per il resto la decisione di primo grado. Conferma la decisione sulle spese emessa dal giudice di appello e condanna il Ministero dell'Interno al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire1200 Oltre lire 2.500.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2001 Il Presidente Il cons. estensore Vincenzo Cresse following ro Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22 MAR 2001 IL CANCELLIERE fli A : 1 G L L - : 3 E 3 G L É 8 9 N 5 E 1 9 D A 1 L 0 . R I ' T S N O L D I E S T O I D I T E A R T E E N S A P O M S E O T A D O D , I I L B I L D A E A S S S , S T P O N È A A I G D R S O G E T , I R 7