CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13007 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI CO NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13007 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 24/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Catania all'esito del giudizio abbreviato e impugnata dall'imputato, la quale aveva condannato CO NI NI alla pena ritenuta di giustizia per uodelittO di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestata per aver detenuto, a fine di spaccio, gr. 541,8 lordi di marijuana e gr. 14,65 lordi di cocaina. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell'art 161, comma 4, cod. proc. pen. e relativa nullità ex 178 e 179 cod. proc. pen. per non essere stata eseguita al difensore la notifica ex 161, comma 4, cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio in appello dell'imputato, essendo l'imputato risultato "irreperibile" al domicilio eletto, ciò che avrebbe imposto, appunto, la notifica dell'atto mediante consegna al difensore;
2.2. il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, escluso dalla Corte di merito unicamente sulla base del dato ponderale, omettendo la valutazione globale di tutti gli indici normativamente indicati, ossia: il NI ha spontaneamente consegnato la sostanza;
all'imputato sono stati rivenuti la somma esigua di 250 euro e un solo bilancino, il materiale per il confezionamento era irrisorio e le due video-camere nemmeno erano funzionanti e avevano uno scopo di mera deterrenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla consultazione degli atti, cui il Collegio può accedere stante la natura processuale del vizio dedotto, risulta che, in data 18 maggio 2025, dopo che era stata constatata dall'ufficiale giudiziario la inidoneità della notifica all'imputato tAa decreto di citazione a giudizio in appello presso il domicilio eletto in Misterbianco, in via Lenin n. 181, n. 2, in data 3 marzo 2025 la cancelleria della Corte di appello ha provveduto a notificare tramite pec detta citazione al difensore ex 161, comma 4, cod. proc. pen., in data 18 marzo 2025. 2 /7‘(r A dispetto delle generiche censure sollevate dal difensore, la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello si è perciò regolarmente perfezionata. 3. Il secondo motivo è generico e fattuale e, comunque, manifestamente infondato. 3.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In motivazione le Sezioni Unite hanno chiarito che "anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento", dato che, "nel rispetto delle condizioni illustrate", può "assumere comunque valore negativo assorbente". 3.2. Nel caso in esame, con una motivazione aderente ai principi ora richiamati e immune da vizi logict, la Corte di appello ha escluso la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità", congiuntamente valutando sia il pregnante dato ponderale dello stupefacente, utile per il confezionamento di oltre duemila dosi singole, sia le modalità e le circostanze dell'azione, vale a dire il rinvenimento, a seguito di perquisizione dell'abitazione dell'imputato - peraltro, e significativamente, presidiata da circuito di videosorveglianza - di sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina, di un bilancino di precisione e di una somma denaro contante: elementi ritenuti, in maniera non implausibile sul piano logico, della non occasionalità della condotta, la quale costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri - nella specie, l'indicato non trascurabile quantitativo di sostanza stupefacente -, ad 3 escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869 - 01). 3.3. Le doglianze mosse nel ricorso non sono idonee a scalfire la tenuta logica della motivazione, ma si limitano a proporre una diversa lettura delle prove utile a una ricostruzione alternativa del fatto, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/02/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13007 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 24/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Catania all'esito del giudizio abbreviato e impugnata dall'imputato, la quale aveva condannato CO NI NI alla pena ritenuta di giustizia per uodelittO di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestata per aver detenuto, a fine di spaccio, gr. 541,8 lordi di marijuana e gr. 14,65 lordi di cocaina. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell'art 161, comma 4, cod. proc. pen. e relativa nullità ex 178 e 179 cod. proc. pen. per non essere stata eseguita al difensore la notifica ex 161, comma 4, cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio in appello dell'imputato, essendo l'imputato risultato "irreperibile" al domicilio eletto, ciò che avrebbe imposto, appunto, la notifica dell'atto mediante consegna al difensore;
2.2. il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, escluso dalla Corte di merito unicamente sulla base del dato ponderale, omettendo la valutazione globale di tutti gli indici normativamente indicati, ossia: il NI ha spontaneamente consegnato la sostanza;
all'imputato sono stati rivenuti la somma esigua di 250 euro e un solo bilancino, il materiale per il confezionamento era irrisorio e le due video-camere nemmeno erano funzionanti e avevano uno scopo di mera deterrenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla consultazione degli atti, cui il Collegio può accedere stante la natura processuale del vizio dedotto, risulta che, in data 18 maggio 2025, dopo che era stata constatata dall'ufficiale giudiziario la inidoneità della notifica all'imputato tAa decreto di citazione a giudizio in appello presso il domicilio eletto in Misterbianco, in via Lenin n. 181, n. 2, in data 3 marzo 2025 la cancelleria della Corte di appello ha provveduto a notificare tramite pec detta citazione al difensore ex 161, comma 4, cod. proc. pen., in data 18 marzo 2025. 2 /7‘(r A dispetto delle generiche censure sollevate dal difensore, la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello si è perciò regolarmente perfezionata. 3. Il secondo motivo è generico e fattuale e, comunque, manifestamente infondato. 3.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In motivazione le Sezioni Unite hanno chiarito che "anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento", dato che, "nel rispetto delle condizioni illustrate", può "assumere comunque valore negativo assorbente". 3.2. Nel caso in esame, con una motivazione aderente ai principi ora richiamati e immune da vizi logict, la Corte di appello ha escluso la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità", congiuntamente valutando sia il pregnante dato ponderale dello stupefacente, utile per il confezionamento di oltre duemila dosi singole, sia le modalità e le circostanze dell'azione, vale a dire il rinvenimento, a seguito di perquisizione dell'abitazione dell'imputato - peraltro, e significativamente, presidiata da circuito di videosorveglianza - di sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina, di un bilancino di precisione e di una somma denaro contante: elementi ritenuti, in maniera non implausibile sul piano logico, della non occasionalità della condotta, la quale costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri - nella specie, l'indicato non trascurabile quantitativo di sostanza stupefacente -, ad 3 escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869 - 01). 3.3. Le doglianze mosse nel ricorso non sono idonee a scalfire la tenuta logica della motivazione, ma si limitano a proporre una diversa lettura delle prove utile a una ricostruzione alternativa del fatto, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/02/2026.