Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
In tema di reati colposi, il titolare di una posizione di garanzia (nella specie, "ex" art. 10 L. n. 363 del 2003, che prescrive norme comportamentali agli sciatori) non è tenuto a porre in essere comportamenti impeditivi del verificarsi dell'evento lesivo che, sulla base di massime di esperienza o di leggi scientifiche, non possono essere mantenuti. (Fattispecie nella quale è stata annullata la sentenza che aveva assolto l'imputato - sciatore "a valle" - dal reato di lesioni colpose gravissime in danno della P.O. - sciatrice "a monte" -, motivata con il rilievo che la posizione di sciatore "a valle" legittimava il medesimo, rispetto allo sciatore "a monte", a porre in essere, nel procedere sulla pista di neve, qualsiasi condotta. La Corte ha osservato, al contrario, che l'imputato, avendo tagliato improvvisamente la traiettoria della sciatrice che lo seguiva a pochi metri di distanza, aveva creato una situazione di pericolo non fronteggiabile dalla sciatrice "a monte").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2009, n. 37850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37850 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 09/07/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 2084
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 20606/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI TORINO;
2. PE DA BR, n. il 15.02.1949;
nei confronti di:
2. IS JE RR, n. il 03.09.1949;
avverso la sentenza del Tribunale di AOSTA in data 27.07.2005;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Francesco Lo Voi che chiede annullarsi a sentenza impugnata con rinvio.
L'avv. Cotoli Enrico, in sostituzione ELavv. Ribecchi Nilo, difensore del CI EA ER, conclude per l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PE DA NA, parte civile, ed il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino ricorrono in cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Aosta, in data 27.07.2005, con cui, in riforma della sentenza di condanna del Giudice di Pace dello stesso capoluogo, emessa il 16.06.2005, ha assolto perché il fatto non sussiste IS EA ER dal delitto di lesioni colpose a seguito di un incidente verificatosi su di una pista di sci.
Il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni rese dal marito della parte civile, AN LO, premetteva che l'incidente si è verificato su di una pista di sci, denominata "Ventina ghiacciaio", nel comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia, molto ampia, non ripida ed in condizioni di ottima visibilità e scarso traffico di sciatori, tra la PE, che scendeva a serpentina, ed il CI che era leggermente più avanti. Questi, ad un certo punto, ha tagliato trasversalmente una parte della pista, fermandosi sulla parte centrale della stessa, con gli sci trasversali e le punte rivolte a monte. La PE non riusciva ad arrestarsi, passava sopra gli sci del CI e poco dopo cadeva, riportando lesioni gravissime.
Il giudice di appello, con riferimento alla norma comportamentale di cui alla L. n. 363 del 2003, art. 10, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, secondo cui lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle, ha ritenuto che nessuna colpa possa addebitarsi all'imputato, sciatore a valle. Questi secondo la norma richiamata, poteva percorrere la pista come meglio credeva, mentre la PE, sciatrice a monte, per la posizione dominante in cui si trovava, aveva l'obbligo di mantenere una traiettoria ed una velocità tali da evitare ogni pericolo per lo sciatore a valle.
I motivi posti a base dei due ricorsi sono similari nel contenuto ancorché quelli del ricorso della PE siano più diffusi. Si denuncia insufficienza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella specie ELart. 590 cod. pen. in relazione alla L. n. 363 del 2003, artt. 9, 10 e 13.
Sostanzialmente si eccepisce un travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni ELAN LO, unico testimone oculare del fatto. Costui, nel dibattimento di primo grado, ha dichiarato che, nei momenti precedenti lo scontro, la PE si trovava, non alle spalle, ma in posizione parallela al CI, e, quindi, non a monte, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. La posizione degli sciatori era estremamente ravvicinata, come rilevato dalla sentenza di primo grado, ed il CI, dopo aver preso qualche metro di vantaggio, ha improvvisamente tagliato trasversalmente la pista fermandosi al centro della stessa con gli sci posizionati di traverso proprio sulla traiettoria della PE, così provocandone la caduta. Non è pertanto possibile sostenere che costei si trovasse in posizione dominante rispetto a quella ELimputato. Si argomenta che, anche se si ammettesse che il CI si trovasse "a valle" rispetto alla posizione della parte civile, la motivazione della sentenza impugnata è comunque errata e manifestamente illogica laddove si afferma che l'imputato, per ciò solo, fosse libero di percorrere la pista come meglio credeva, ben potendo deviare traiettoria con un ampio curvone dopo aver percorso parte della pista a serpentina stretta. Il Tribunale, con una erronea interpretazione della L. n. 363 del 2003, art. 10, ha ritenuto regolare la manovra del CI il quale, solo perché, trovandosi a valle rispetto alla PE, era sostanzialmente esente da qualsiasi obbligo, seppur minimo, di attenzione e diligenza nel percorrere la pista da sci, affermazione questa che contraddice chiaramente il generale principio del neminem laedere ed il dettato ELart. 9 stessa legge.
Il teste AN ha specificato che il CI ha tagliato trasversalmente la pista, azione ben diversa dal semplice deviare la traiettoria per poi fermarsi al centro della stessa con gli sci proprio sulla traiettoria della PE, la quale, grazie alle manovre di emergenza è riuscita ad evitare lo scontro tra persone, ma non tra gli sci. L'imprudenza e la negligenza nella condotta del CI sono confermate dal suo esame dibattimentale, durante il quale ha dichiarato di non essersi minimamente preoccupato di guardare la pista prima di attraversarla, preoccupandosi solamente degli sciatori che erano a valle e non a quelli che aveva accanto o che si trovavano a brevissima distanza. Ulteriormente imprudente è stata la decisione del CI di fermarsi al centro destra della pista in violazione ELart. 13 della stessa legge che espressamente prescrive che "gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi a bordo della pista".
Con memoria depositata il 1 luglio 2009 il difensore ELimputato dopo avere esposto le ragioni a conforto della motivazione della sentenza impugnata chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o, comunque, infondati. Con memoria depositata il giorno ELudienza il difensore di parte civile insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi dedotti sono fondati e, pertanto, i ricorsi vanno accolti con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Aosta per un nuovo esame.
Invero, l'iter argomentativo, seguito dal Giudice d'Appello, non resiste alle censure mosse dai ricorrenti.
Il Collegio, al di là dello eccepito travisamento della prova, ritiene che il Tribunale sia incorso in una errata applicazione della legge penale nella specie ELart. 590 cod. pen. in relazione alla L. n. 363 del 2003, artt. 9, 10 e 13, come denunciata dai ricorrenti, con conseguente vizio motivazionale.
In effetti, per quanto riguarda il denunciato travisamento della prova, la testimonianza ELAN non è stata recepita dal Tribunale in maniera diversa dal dichiarato, in quanto si è posto in rilievo che, al momento in cui le traiettorie dei due sciatori si sono incrociate, il CI effettivamente, se pure di qualche metro (come riferisce il teste due o tre metri), si trovava più avanti della PE. Su tale assunto di fatto il giudice del gravame ha applicato la regola comportamentale di cui alla richiamata L. n. 363 del 2003, art. 10: l'imputato, trovandosi più a valle della parte lesa, ha posto quest'ultima nella cd. posizione dominante da cui scaturiva l'obbligo per essa di mantenere una traiettoria ed una velocità tale da evitare ogni pericolo per lo sciatore a valle. L'errata applicazione della norma ora richiamata consiste proprio nell'aver interpretato alla lettera la disposizione, come correttamente rilevato dalla parte civile ricorrente, senza tener conto del comportamento ELimputato, ritenendo che la posizione dello sciatore "a valle" legittima il medesimo, rispetto allo sciatore "a monte", a porre in essere qualsiasi condotta nel procedere sulla pista di neve.
Il contributo testimoniale che il Tribunale ha trascurato di tenere in conto riguarda quella parte della testimonianza ELAN (che ha confortato le dichiarazioni della PE, che, sebbene provenienti dalla parte portatrice di interessi civili, sul piano processuale vanno valutate, sia pure con maggiore attenzione, alla stregua delle altre dichiarazioni testimoniali) in cui si evidenzia che il CI, pur trovandosi più avanti di qualche metro, ha "improvvisamente" tagliato trasversalmente la pista fermandosi al centro della stessa con gli sci posizionati di traverso proprio sulla traiettoria della PE. È quell'avverbio "improvvisamente" che andava valutato in riferimento alla regola di condotta legislativamente prevista, cui si è richiamato il Tribunale, che avrebbe dovuto tenere la parte offesa.
Senza entrare nella valutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, va sottolineato che, se è pur vero che la norma comportamentale di cui alla L. n. 363 del 2003, art. 10 impone allo "... sciatore a monte di mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle", è altrettanto vero che, di fronte a condotte pericolose ed improvvise di altri sciatori, quello "a monte" può non trovarsi nelle condizioni di poter osservare la disposizione in parola. Va per l'appunto evidenziato, come ricorda la parte civile ricorrente, che la norma comportamentale di cui trattasi non può essere avulsa dalle altre anch'esse contenute nella stessa legge. L'art. 9, comma 1 stabilisce che "Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui". È ovvio che tale disposizione si riferisce sia allo sciatore che trovasi a monte che quello a valle. Di conseguenza il denunciato vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale si riferiscono proprio alla mancata valutazione ELatteggiamento imprudente e negligente tenuto dal CI, il quale, tagliando "improvvisamente" la traiettoria della PE che lo seguiva a qualche metro di distanza, ha creato una situazione di pericolo non controllabile dalla sciatrice "a monte". Non si può esigere dal titolare della posizione di garanzia (nel caso di specie imposta dalla norma) un comportamento impeditivo del verificarsi ELevento lesivo, che, sulla base di massime di esperienza o di leggi scientifiche, non può essere mantenuto. Nel caso di specie, la PE, pur trovandosi nella situazione prevista dalla norma impositiva di un obbligo comportamentale teso evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle, per la improvvisa pericolosa condotta del CI non è stata in condizioni di attuare alcuna manovra tale da evitare lo scontro.
Ciò che il Tribunale ha trascurato di valutare è il principio del "neminem laedere", che caratterizza i casi di affermazione di responsabilità per reati colposi contro la vita e l'incolumità individuale, con la conseguenza che, indipendentemente dall'eventuale disciplina legislativa della condotta posta in essere, la violazione di tale principio, anche se non sanzionata dalla legge, costituisce pur sempre colpa per imprudenza e determina responsabilità penale in caso di morte o lesioni.
Del resto, ancor prima che entrasse in vigore la normativa di cui alla L. n. 363 del 2003 che disciplina appunto gli sport invernali, questa Corte aveva più volte affermato che il movimento degli sciatori sulle piste innevate, pur in mancanza di disposizioni legislative specifiche che lo disciplinino, deve svolgersi secondo regole di prudenza, in osservanza al precetto del "neminem laedere" espresso dall'art. 2043 cod. civ. (Sez. 4, Sentenza n. 1258 del 12/12/1996 Ud. Rv. 207384). Ma vi è di più per il caso che ci occupa il CI era tenuto ad osservare la disposizione di cui alla L. n. 363 del 2003, art. 9:
tagliare all'improvviso la traiettoria dello sciatore "a monte" e fermarsi al centro della pista, costituisce incontrovertibilmente pericolo per lo sciatore che lo segue proprio su quella traiettoria. Dunque, sulla base degli elementi di fatto acquisiti su cui non c'è contestazione, ampiamente riportati nella parte narrativa, è affetta da vizi logici la conclusione ELimpugnata sentenza secondo cui è stata ritenuta la responsabilità della parte civile in ordine all'incidente de quo sol perché si trovava nella posizione dominante indipendentemente dal contestuale comportamento pericoloso dello sciatore "a valle".
È indubbio che se il CI si fosse trovato ad una distanza superiore a quella di pochi metri rispetto alla PE, questa aveva l'obbligo, in ragione della posizione in cui è venuta a trovarsi, avendone la possibilità materiale, di attuare una manovra tale da consentirle di evitare lo scontro.
È, per altro, conferente il richiamo da parte della ricorrente PE anche alla disposizione della L. n. 363 del 2003, art. 10:
"Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista". Il CI si è fermato rimanendo al centro della pista.
Tale aspetto non è stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Aosta. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2009