Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2009, n. 37850
CASS
Sentenza 9 luglio 2009

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Massime1

In tema di reati colposi, il titolare di una posizione di garanzia (nella specie, "ex" art. 10 L. n. 363 del 2003, che prescrive norme comportamentali agli sciatori) non è tenuto a porre in essere comportamenti impeditivi del verificarsi dell'evento lesivo che, sulla base di massime di esperienza o di leggi scientifiche, non possono essere mantenuti. (Fattispecie nella quale è stata annullata la sentenza che aveva assolto l'imputato - sciatore "a valle" - dal reato di lesioni colpose gravissime in danno della P.O. - sciatrice "a monte" -, motivata con il rilievo che la posizione di sciatore "a valle" legittimava il medesimo, rispetto allo sciatore "a monte", a porre in essere, nel procedere sulla pista di neve, qualsiasi condotta. La Corte ha osservato, al contrario, che l'imputato, avendo tagliato improvvisamente la traiettoria della sciatrice che lo seguiva a pochi metri di distanza, aveva creato una situazione di pericolo non fronteggiabile dalla sciatrice "a monte").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2009, n. 37850
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37850
    Data del deposito : 9 luglio 2009

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