Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17734 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA4 7734/0 2 IN ME DEL POPOL ITA NO LA CORTE SUPREMA DI Oggetto pposizione a decreto SEZIONE TERZA CIVILE ingiuntivo. Prova del credito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11364/00 Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere- Dott. Ernesto LUPO Cron. 41703 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 4744 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Ud. 18/06/02 -Rel. Consigliere- Dott. Giovanni TA PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI MA ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio RINALDI, che la difendedell'avvocato VINCENZO unitamente all'avvocato DOMENICO DI CARLO, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA DE LEONARDIS ROCCO, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO PANSINI, difeso dall'avvocato PIERO RENZETTI, 2002 giusta delega in atti;
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- controricorrente -
M avverso la sentenza n. 284/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, sezione civile emessa il 18/5/1999, depositata il 08/06/99; RG.89/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 18/06/02 dal Consigliere Dott. Giovanni udienza del TA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 3 agosto 1988 De RD OC conveniva dinanzi al tribunale di AR la ditta in- dividuale di TT MA NC, per opporsi al decreto emesso dal presidente del Tribunale di AR (il 22 giugno 1989) con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di L. 32.199.95, pari al prezzo di tre forniture di vitelli. L'opponente deduceva di nulla do- vere alla ditta TT e spiegava riconvenzionale in relazione a crediti vantati verso la ditta. Istruita la lite nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale, con sentenza provvisoriamente esecutiva (17 nov. 1984), riduceva di L.
5.297.240 la somma por- tata nel edecreto opposto condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali. Contro la decisione hanno proposto: 2 л 1. appello principale il De RD, il quale insisteva nel dedurre in detrazione un maggior importo di 17 milioni e chiedeva la compensazione delle spese di lire;
2. appello incidentale la ditta TT, sul punto relativo alla mancata rivalutazione del credito vantato. Con sentenza del giorno 8 giugno 1999 la corte di appello di L'Aquila così decideva: in riforma della sentenza del tribunale riduce l'importo del decreto in- giuntivo della somma di lire 22.197.240 (accogliendo la ulteriore deduzione di 17 milioni); dichiarando dovuti, sulla somma residua, la rivalutazione e gli interessi legali (dal 22 giugno 1989 al saldo); limitava la provvisoria esecuzione alle somme do- vute, rivalutate e maggiorate degli interessi;
• compensava tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre la creditrice TT deducendo due motivi di censura illustrati da memoria;
resiste la controparte con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE IL ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi per le seguenti considerazioni. Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando ed 3 il vizio della motivazione su punto decisivo. In particolare si deduce la violazione degli artt. 2697 cc in relazione agli artt. 112, 113 e 115 cpc. Quanto alla valutazione delle prove si assume che la Corte avrebbe commesso un duplice errore: a. addebitando alla creditrice l'onere di pro- vare la riduzione del credito;
b. ritenendo utile, ai fini dell'accertamento del dare, l'importo di lire 17 milioni versati dal de- bitore De RD successivamente alla pronuncia di primo grado. senso contrario si che il giudice del Osserva In ridotto il credito vantato riesame ha ulteriormente dalla TA TT tenendo conto delle prove orali e invertre documentali, e quindi senza inte alcun onere di 3 prova;
(v. motivaz. ff 5/6/7); si tratta dunque di un apprezzamento in fatto adeguatamente motivato. Quanto poi al rilievo che il versamento dei 17 mi- lioni sarebbe successivo all'introduzione della lite ed alla decisione di primo grado, il motivo difetta di au- tosufficienza e specificità. Ed in vero la Corte (v. ff. 6 e 7 della motivaz.) ricostruisce in dettaglio le vicende relative al versamento del 17 milioni da parte del de RD alla ditta creditrice ritenendo tale importo legittimamente eccepito in compensazione. Dove 4 la valutazione di legittimità della compensazione пе postula necessariamente la tempestività. Il ricorrente avrebbe allora dovuto specificare i luoghi, le forme ed i tempi della sua asserita eccezio- ne, o il travisamento del fatto in ordine all'efficacia della compensazione. Il motivo è pertanto infondato sia per l'error in iudicando per l'asserito vizio di motivazione. Nel secondo motivo si deduce ancora l'error in iu- dicando ed il vizio della motivazione su punti decisi- vi, sostenendosi il travisamento del fatto, per avere la Corte di appello posto al fondamento della decisione fatti e circostanze non provate. Il motivo è inammissibile, nella parte in cui, de- nunciando un radicale travisamento, propone un'istanza di natura (proponibile revocatoria con diverso rime- dio); è infondato nella parte in cui assume che solo le prove offerte dalla TT erano prove inconfutabili e certe per il maggior credito. Tale asserzione costi- contraddetta dall'amplia va- tuisce censura generica e lutazione delle prove svolta dal giudice del merito se- condo un prudente e analitico apprezzamento, non censu- rabile in questa sede. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricor- 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIÇI Si attesta l'iscrizione a ruolo pre.. l'Agenzia delle Entrate di Roma 03/04/13. al nil... 3/1025 IL FUNZIONARIOrente alla rifusione di spese ed onorari del giudizio (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002, di cassazione, in favore di De RD OC, nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Mascit- ti MA NC, alla rifusione di spese ed onorari di questo giudizio di cassazione in favore di De Leo- nardis OC, che liquida in Euro. 67,00 67,00 per spese ed in Euro 1.500,00 per onorari. Roma 18 giugno 2002. IL PRESIDENTE ри валий ва IL CONSIGLIERE EST. ひ DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 IN TA IL CANCELLIERE C1 Oggi EN TA