Sentenza 5 maggio 1997
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di falsa attestazione di deduzioni non spettanti ai sensi dall'art. 7 del DPR 2 settembre 1973 n. 599 per l'attività svolta all'interno di un'impresa familiare, la nozione di prevalenza dell'attività deve essere commisurata all'attività in sè e non al risultato economico da essa derivante, anche se il reddito tratto dall'attività svolta nell'impresa familiare rispetto a quello ricavato da altre attività costituisce un indice molto rappresentativo della consistenza dell'occupazione medesima, valutabile unitamente agli altri elementi quali, ad esempio, le caratteristiche delle attività svolte, la possibilità di svolgerne una delegando ad altri le mansioni esecutive, l'impegno intellettuale, l'esercizio continuativo e la costanza nell'applicazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva escluso la prevalenza dell'attività svolta nell'impresa familiare, consistente nella gestione di un distributore di carburante, nonostante da questa il soggetto ricavasse la parte prevalente del proprio reddito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/1997, n. 5333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5333 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIULIANO Angelo Presidente del 5/5/97
1. Dott. SAVIGNANO Giuseppe Consigliere SENTENZA
2. " RA AL " N.992
3. " FI AL " REGISTRO GENERALE
4. " NO CE " N.38586/96
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IO n. a Sondrio 16 marzo 1941;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 14 giugno 1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Geraci che ha concluso per rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
TT IO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 14 giugno 1996, con la quale veniva condannato per il reato di false attestazioni in relazione a deduzioni non spettantegli, adducendo quali motivi l'erronea applicazione della legge e la carente e contraddittoria motivazione, poiché l'elevato reddito percepito per l'esercizio di un'attività non è indice della prevalenza della stessa.
Motivi della decisione
I motivi addotti non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero l'impugnata sentenza fonda il giudizio di responsabilità per il reato di falsa attestazione della spettanza della deduzione di cui al secondo comma dell'art.7 del d.P.R. n.599 del 1973 attribuita a chi svolge attività prevalente in un'impresa familiare, non considerando solo l'entità dei due redditi percepiti, notevolmente differente, ma anche nozioni di comune esperienza relative all'attività svolta con l'impresa familiare, giacché quella di distribuzione di carburante non richiede un apporto professionale particolarmente qualificato, è svolta tramite dipendenti in grado di sostituirsi nella prestazione del servizio e consiste generalmente nel l'intestazione della licenza, secondo quanto esattamente affermato.
Peraltro l'art.7 secondo comma del d.P.R. n. 599 del 1973,pur non fornendo i parametri in base ai quali deve essere stabilita la prevalenza dell'attività imprenditoriale rispetto ad altre di minore rilievo svolte dal contribuente, lascia intendere che la nozione di prevalenza deve essere valutata con riferimento all'attività in se e non al suo risultato economico. Tuttavia il reddito prodotto con ciascuna delle due attività, soprattutto se notevolmente diverso come nella fattispecie (circa novanta milioni rispetto ai circa venti ricavati dalla gestione dell'impianto di benzina),costituisce un indice molto rappresentativo della consistenza dell'occupazione medesima, valutabile insieme ad altri elementi quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le caratteristiche delle due attività, la possibilità di svolgerne una delegando i compiti ad altro soggetto, l'impegno intellettuale, l'esercizio continuativo e la maggiore costante applicazione, tutti considerati dall'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 maggio 1997. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 1997