Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/1997, n. 5333
CASS
Sentenza 5 maggio 1997

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Ai fini della sussistenza del reato di falsa attestazione di deduzioni non spettanti ai sensi dall'art. 7 del DPR 2 settembre 1973 n. 599 per l'attività svolta all'interno di un'impresa familiare, la nozione di prevalenza dell'attività deve essere commisurata all'attività in sè e non al risultato economico da essa derivante, anche se il reddito tratto dall'attività svolta nell'impresa familiare rispetto a quello ricavato da altre attività costituisce un indice molto rappresentativo della consistenza dell'occupazione medesima, valutabile unitamente agli altri elementi quali, ad esempio, le caratteristiche delle attività svolte, la possibilità di svolgerne una delegando ad altri le mansioni esecutive, l'impegno intellettuale, l'esercizio continuativo e la costanza nell'applicazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva escluso la prevalenza dell'attività svolta nell'impresa familiare, consistente nella gestione di un distributore di carburante, nonostante da questa il soggetto ricavasse la parte prevalente del proprio reddito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/1997, n. 5333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5333
    Data del deposito : 5 maggio 1997

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