Sentenza 17 febbraio 2011
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 217 L.F., che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sé - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo delle condotte di riferimento - anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 della medesima legge, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2011, n. 13550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13550 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/02/2011
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 477
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 21445/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI FE GE N. IL 04/06/1949;
avverso la sentenza n. 3604/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'ann.to s.r. per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
De EO GE è stato assolto dal tribunale di Avellilno dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, oltre che dal delitto ipotizzato dall'art. 220 L. Fall.. Sul gravame del P.G., la Corte di Appello di Napoli derubricava la prima imputazione a quella di bancarotta semplice documentale e rideterminava la pena.
Ricorre il difensore, lamentando:
la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione;
la mancata assunzione di prova decisiva (avendo chiesto l'escussione del proprietario dell'immobile ove le scritture contabili erano custodite);
vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità;
violazione di legge circa il ritenuto concorso di reati, dovendosi ritenere assorbito nell'illecito ex art. 217 cpv L. Fall., quello ipotizzato dall'art. 220 stessa Legge, così come contestato. Tale ultima doglianza è fondata, atteso che questa Corte ha altra volta deciso che la previsione normativa che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili ricomprende in sè - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo - anche la previsione di cui all'art. 220 e art. 16, n. 3 della medesima Legge, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture, risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare (sez. 5, 8.6.06, n. 42260, Di Meo, rv 235360). Opera, pertanto, la prescrizione, compiuta in data 3.8.09 considerate pure le sospensioni del corso della stessa.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con l'enunciazione della causa estintiva di cui all'art. 157 c.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011