Sentenza 30 marzo 2007
Massime • 1
Spetta al giudice penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, nonostante l'intervenuta abrogazione dell'art. 695 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 299 d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza a decidere sull'istanza con la quale venga richiesta, contestandosi non già la causale o taluna delle singole voci di spesa, ma la stessa sussistenza del titolo esecutivo, la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento emessa dall'ufficio del campione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2007, n. 15934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15934 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2007
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1391
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 024288/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST AT, N. IL 14/05/1941;
avverso ORDINANZA del 07/11/2005 TRIBUNALE di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello (concl. conf.). La Corte:
FATTO E DIRITTO
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a provvedere sull'istanza con cui TA OR ha chiesto che fosse dichiarata la nullità di un intimazione di pagamento in data 17.3.2005 dell'ufficio recupero crediti del Tribunale di Cagliari in relazione a campione penale n. 500537;
rilevato che il giudicante ha ritenuto cessata la competenza del G.E. sulle questioni relative al pagamento di spese processuali dopo l'abrogazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 299, dell'art. 695 c.p.p., ed ha escluso l'autonoma impugnabilità della predetta intimazione di pagamento, considerandola un mero invito all'adempimento, preludente all'inizio del procedimento esecutivo, segnato dall'iscrizione a ruolo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 213, per cui l'istanza andrebbe intesa come una richiesta di sospensione della riscossione demandata, ex art. 226 D.P.R. cit., alla giurisdizione delle commissioni Tributarie;
visto il ricorso con cui lo TA deduce violazione di legge e carenza di motivazione, sull'assunto che l'istanza mirava ad ottenere declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo, per cui si sarebbe dovuto attivare il procedimento in contraddittorio di cui all'art. 666 c.p.p., e che l'intimazione in esame, alla quale non era allegato il preteso titolo, non in possesso dell'ufficio procedente, non costituiva mero invito ad adempiere, imponendo essa di pagare nel termine di gg. 30, a pena di inizio dell'esecuzione, donde l'interesse ad impugnarla davanti all'A.G.O., non attribuendo il citato art. 226 alcuna competenza in materia alle commissioni tributarie;
ritenuta la fondatezza del pregiudiziale motivo circa la denegata competenza giurisdizionale, in conformità a quanto deciso da questa sezione il 2.5.2006 su ricorso proposto dallo stesso odierno ricorrente nonché con sentenza 2.4.2004, Lunardon, Ced Cass., rv. 227983, dovendosi ritenere, pur dopo l'abrogazione dell'art. 695 c.p.p., ad opera del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299, che spetti al giudice penale, in funzione di G.E., la competenza sull'incidente con cui venga, come nella specie, contestata, mediante impugnazione dell'intimazione di pagamento, la stessa sussistenza del titolo esecutivo e non già la causale o l'ammontare di singole voci di spesa;
rilevato che, denegando la giurisdizione, il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi sul merito della richiesta dell'istante.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007