Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
Integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione, rilasciata e certificata dal personale di cancelleria al difensore, circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2005, n. 8122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8122 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 30/11/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - ORDINANZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 2058
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 8253/2005
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
1) IA GE, N. IL 09/01/1959;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto che la Corte restituisca nel termine LI NN per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa il 13/10/2004 della Corte di Appello di Roma nei suoi confronti. FATTO E DIRITTO
Con istanza in data 1.2.2005 l'avv. Ruggiero de Gaetano, quale difensore di fiducia di IA NN, ha chiesto di essere restituito nel termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in 13.10.2004, e depositata il 29.11.2004, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, al IA era stata riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e, di conseguenza, con le già concesse attenuanti generiche, diminuita la pena ad anni due di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per illecita detenzione di cocaina.
L'avv. De Gaetano ha assunto che, avendo chiesto informazioni fino alla data del 28.1.2005, in Cancelleria agli appositi sportelli, la sentenza, per la quale la Corte di merito aveva riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, non risultava ancora depositata, e solo qualche istante dopo gli veniva riferito che la stessa era stata invece depositata entro il termine prefissato, e cioè il 29.11.2004.
Essendo il termine per proporre ricorso per Cassazione scaduto il 26.1.2005, il difensore del IA ha chiesto di essere restituito nel termine, ravvisandosi nella specie l'ipotesi di "forza maggiore". La richiesta è fondata e va accolta. Si osserva preliminarmente che l'istanza è stata tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 175 c.p.p., allora comma 3, ed adesso comma 1, entro i dieci giorni da quello in cui è cessato il fatto costituente forza maggiore, e che su tale istanza deve decidere il Giudice dell'impugnazione, a norma del dello stesso art. 175 c.p.p., comma 4. Relativamente all'interpretazione dell'espressione "forza maggiore" al fine della restituzione nel termine a norma dell'art. 175 c.p.p., è stato costantemente ritenuto che essa sussiste quando per l'insorgenza di un accadimento, naturale o umano, un soggetto non possa adempiere ad una certa attività, e che l'impedimento debba derivare da cause esterne e non sia imputabile a chi tale restituzione richiede (Cass.
1.5.1999 n, 2103; conformi Cass, n. 5221 del 1993; n. 1415 del 1994; n. 965 del 1997; n. 1716 del 1997). Tale interpretazione è ancor più valida dopo che la L. 22 aprile 2005, n. 60, ha modificato l'art. 175 c.p.p., armonizzandolo con le più
garantistiche norme degli altri paesi della comunità europea, anche se in relazione alla contumacia dell'imputato, in quanto comunque si è voluto che l'esercizio di ogni attività processuale che preveda l'intervento di una delle parti (imputato, difensore, pubblico ministero, parti private) sia assicurata, e che il mancato esercizio sia dovuto solo ad una scelta della parte, ma non alla mancata conoscenza della situazione processuale che sottintenda al diritto di intervento e di partecipazione.
Ciò premesso, si osserva che, nella specie deve ritenersi sussistere la "forza maggiore" quale causa di restituzione nel termine per l'impugnazione del difensore di GU NN. Infetti, il ricorrente ha documentato attraverso una copia della "stampa area video" della Corte di Appello di Roma del 28.1.2005, e la certificazione del cancelliere della seconda sezione penale della stessa Corte del 2.2.2005, che, alla data del 28.1.2005, dal computer in dotazione alla Cancelleria la motivazione della sentenza emessa in data 13.10.2004 nei confronti di IA NN non risultava depositata.
È evidente che, all'attualità, in un ufficio di grandi dimensioni quali la Corte di Appello di Roma, la ricerca informatica è quella a cui si ricorre per ricevere informazioni del tipo di quella richiesta dall'avv. De Gaetano, non procedendosi più alla consultazione manuale dei registri.
Non si conosce la causa della mancata annotazione sulla scheda informatica del deposito della motivazione della sentenza, dovuta molto presumibilmente ad un'omissione incolpevole dell'ufficio, non essendovi interesse di alcuno a ritardare la notizia, considerato anche il lungo termine di prescrizione, ex artt. 157 e 160 c.p., pur con le concesse attenuanti, e cioè quindici anni a decorrere dal febbraio 1997. È in ogni caso da escludere che il ricorrente abbia concorso alla omissione, per cui si risano tutte le condizioni previste dall'art. 175 c.p.p., ed individuate dalla giurisprudenza di legittimità per restituire nel termine l'avv. De Gaetano, quale difensore di IA NN, per proporre ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza n. 6738/2004 della Corte di Appello di Roma. Va solo precisato che il diritto di impugnazione è consentito solo al difensore, ma non anche all'imputato, essendo l'istituto della restituzione nel termine finalizzato a consentire l'esercizio del diritto della sola parte che per "caso fortuito o forza maggiore" non vi abbia potuto provvedere, e non estendendosi all'istituto processale in questione la disposizione di cui all'art. 585 c.p.p., comma 3. L'imputato IA, contumace nel giudizio di appello, come risulta dalla documentazione in atti, ha avuto regolare comunicazione dell'estratto della sentenza ex art. 548 c.p.p., comma 3, in data 31.12.2004, e quindi o ha provveduto a ricorrere nel termine di giorni 45, applicabile alla fattispecie, essendosi la Corte di merito riservato il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione (art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 544 c.p.p., comma 3) ovvero, in mancanza, la sua impugnazione non sarebbe tempestiva.
P.Q.M.
La Corte restituisce il difensore di IA NN, avv. Ruggiero De Gaetano, nel termine per ricorrere per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13 ottobre 2004, n. 6738. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006