Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
In tema di reati contro la fede pubblica, la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all'atto in esso contenuto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 489 cod. pen. nei confronti dell'imputato che, alla guida di un'auto, aveva esibito nel corso di un controllo di polizia un permesso internazionale di guida, apparentemente rilasciato dalle autorità del Senegal, ed, invece, risultato contraffatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2013, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - N. 2959
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 8479/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AB EN N. IL 05/09/1980;
avverso la sentenza n. 896/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 06/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Vadino A.V..
FATTO E DIRITTO
SE BD EN ricorre avverso la sentenza 6.11.12 della Corte di appello di Brescia con la quale, in parziale riforma di quella in data 25.10.05 del locale tribunale, è stato assolto dal reato di cui all'art. 116 C.d.S. per insussistenza del fatto ed è stata rideterminata la pena, per la residua imputazione di cui all'art. 489 c.p. (in relazione all'art. 477 c.p.), in mesi due e giorni dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per non avere i giudici considerato che ai cittadini degli Stati sottoscrittori della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 o di quella di Vienna dell'8 novembre 1968, tra i quali il ENgal, è consentito circolare nel territorio degli Stati contraenti (tra cui l'Italia) muniti della sola patente di guida nazionale in corso di validità, atto che - assume il ricorrente - può essere accompagnato dalla "patente di guida internazionale", documento corrispondente ad una mera traduzione, nella lingua del Paese estero in cui si desidera circolare, della "patente di guida nazionale".
Nella specie, pertanto, non era configurabile il reato di cui all'art. 489 c.p., essendo stato utilizzato non un atto falso, ma una mera traduzione dello stesso, cioè il permesso internazionale di guida non conforme ai modelli canonici senegalesi che non rivestiva alcuna funzione identificativa o documentale, tanto che - conclude il ricorrente - i giudici bresciani avevano pronunciato sentenza assolutoria circa il reato di guida senza patente. Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
In materia di falsità in atti, il delitto previsto dall'art. 489 c.p. si manifesta in qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante del documento che sia diretta al conseguimento dello scopo in vista del quale la falsificazione sia stata operata o che, in qualsiasi modo, incida, attraverso il mutamento della realtà documentale, sull'affidamento che il terzo faccia su questa realtà. La nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto e quindi ad integrare il reato in esame è sufficiente la semplice esibizione del documento falso (Cass., 20 febbraio 2001, Mbaye), quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all'atto in esso contenuto (Cass., sez. 5, 10 giugno 2003, n. 26173). Correttamente pertanto, nella specie, la Corte bresciana ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 489 c.p. per avere il SE, in occasione di un controllo mentre era alla guida della vettura Fiat Marea tg AP 695 NK, esibito agli operanti un permesso internazionale di guida apparentemente rilasciato dalle autorità del ENgal e che invece, sottoposto ad accertamenti presso l'Ufficio falsi della Polizia Municipale di Brescia, era risultato contraffatto, al contrario della patente di guida senegalese, che non presentava alterazioni (ragion per cui dal relativo reato di cui all'art. 116 C.d.S. l'odierno ricorrente è stato assolto per insussistenza del fatto).
È proprio il documento contraffatto (cioè, la "patente internazionale") che, ove regolarmente ottenuto dalle competenti autorità, avrebbe consentito al SE di circolare nel nostro Paese alla guida di autoveicoli, come previsto dalla Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 cui sia l'Italia che il ENgal hanno aderito, senza dover ricorrere - come opportunamente ricordato dai giudici di appello - a formalità più complesse come la traduzione certificata della patente di guida nazionale, per cui l'esibizione della falsa patente internazionale, lungi dal costituire un comportamento non penalmente rilevante, come sostenuto dal ricorrente, trattandosi solo di "una mera e formale traduzione della patente di guida nazionale", ha integrato invece gli estremi del reato di cui all'art. 489 c.p.. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014