Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2002, n. 8269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8269 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
C.C. 63171 0826 9 /0 2 E 6 N 8 5 9 O . 1 E I M / N O Z BLICA 4 T / A 6 R U B 2 T . . B S L R I I . L G P R . A E D T P R SUPREMA DI CASSAZIONE LA D A E A T D D I 1 A S 3 I SEZIONE QUINTA CIVILE É N 1 T E R . S N E I N E T Compota dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A S A E Presidente R.G.N.2248/1999 Dott. Pasquale REALE Dott. Stefano Consigliere MONACI Cron.22727 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere FALCONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Ud. 16/01/2002DI BLASI Rel. Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Processo Ricorso proposto SENTENZA
contro
Ufficio Territoriale ed sul ricorso proposto da: allo stesso notificato. "IMMOBILIARE 90 s.a.s di CO LI & C.", con sede Conseguenze Inammissibilità. in UG, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore, signor LI AN, nonché da LI CO, in proprio, entrambi کالا rappresentati e difesi, giusta delega а margine del ricorso, dall'Avv. Paolo Mormaroni, elettivamente domiciliati in Roma, P.zza Capranica n.95, presso lo E N O I Studio dell'Avv. Chiara Brunori, E Z A L S I S A V ricorrenti C I - I C D
contro
E A M E N R 1 P 1 UFFICIO DELLE ENTRATE DI PERUGIA, in persona del U O suo S 7 1 I 1 E 1 T direttore e legale rapp.te pro tempore R M 3 O C A 6 C . N E AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura difende per Generale dello Stato che la rappresenta e legge;
controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di UG Sez. 1 n. 733/1/97 del 9-07-1997, depositata il 29-07-1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso, per l'inammissibilità, del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura privata, registrata presso il competente Ufficio di UG il 4-05-1990, MA NI e MA AR BE vendevano alla Immobiliare 90 s.a.s. di CO LI & C. un'area edificabile sita in UG, della consistenza di Ha 5.96.50, per il prezzo dichiarato di L. 415.000.000. L'Ufficio Registro di UG, sulla base di stima dell'UTE rettificava tale valore in L.1.350.000.000, notificando in data 18-04-1994, avviso di accertamento. Tanto atto veniva impugnato dalla predetta società acquirente e da CO LI in proprio, nonché dai venditori per carenze motivazionali e per infondatezza nel merito, e l'adita Commissione Tributaria Provinciale di UG, con decisione n. 367/03/94, previa riunione dei ricorsi, in accoglimento parziale delle relative doglianze, determinava il valore del cespite in L.
1.215.000.000. Parte acquirente gravava di appello tale sentenza lamentando omessa pronuncia in ordine ai rilievi mossi all'avviso di accertamento e vizio di motivazione della decisione di primo grado, e la C.T.R. di UG, in parziale accoglimento del gravame riduceva il valore del bene a L.750.000.000. Con ricorso proposto contro "l'Ufficio delle Entrate di UG (già Ufficio del Registro di UG), in tempore", ed allo stesso notificato il 19-01-1999, la севе persona del suo Direttore e legale rappresentante pro società predetta ed il socio accomandatario LI CO, hanno chiesto la cassazione della decisione di appello, con due mezzi. L'Amministrazione, con controricorso notificato il 24- 02-1999, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria 7-01-2002 i ricorrenti har ulteriormente сери illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente esaminata la questione relativa Va all'ammissibilità del ricorso per cassazione, tenuto conto della circostanza. ch'esso risulta proposto nei confronti dell'Ufficio delle Entrate di UG, ed allo stesso notificato. Nel solco di un orientamento giurisprudenziale (Cass. 21-01-2000 n.657; 13-12-1999 n.13924; 29-08-1998 n.8642) ormai consolidato, tale ricorso, va dichiarato inammissibile, in quanto proposto in violazione I° n.1 C.p.C., secondo cui il dell'art.366, comma ricorso proposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, "deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti", La richiamata disposizione, infatti, non trova deroga in alcuna delle disposizioni del nuovo processo tributario, contenute nel Decr, Lgs. n.546 del 1992, tenuto conto che l'art. 62, comma 2°, di tale decreto delegato, statuisce che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili". Invero, nessuna deroga è rinvenibile nell'art.11, comma 2° del Decreto Legislativo citato, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della direzione regionale о compartimentale ad esso sovraordinato", in quanto tale dispos letta in они combinato disposto con gli artt. 12, comma 4°, secondo cui l'Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura e comma 2°, che subordina la 52, dello Stato proponibilità dell'appello principale, da parte degli Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e degli Uffici del Territorio, alla previa autorizzazione, si riferisce, con ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio. Ciò posto, nel caso in esame, in cui il ricorso risulta avanzato nei confronti dell'Ufficio delle Entrate di UG, ed allo stesso notificato in UG, ed in 12, presso l'Avvocatura Roma, via dei Portoghesi, Generale dello Stato, l'inammissibilità del gravame consegue all'erronea indicazione della "parte" contro cui lo stesso è proposto. Ritiene, infatti, la Corte che, nel caso, l'impugnazione, così come reso palese dalla dizione usata in ricorso, sia stata proposta nei confronti dell'Ufficio periferico dell'Amministrazione delle Finanze e che, quindi, poiché l'indicazione delle "parti", rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non può che essere solo quella desumibile dal relativo contenuto, lo stesso debba essere dichiarato inammissibile. Emblematica deve ritenersi la circostanza che nell'atto, sia stato indicato esclusivamente, l'Ufficio delle Entrate di UG e che il relativo legale rappresentante sia stato indicato nel relativo Direttore pro tempore;
tanto induce, ragionevolmente, a ffor ritenere chi il ricorso sia stato proposto proprio nei confronti del detto Ufficio periferico e non già contro il "Ministero delle Finanze". La circostanza, poi, che il ricorso sia stato notificato al predetto Ufficio, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, non è idonea ad alterare i termini della questione, tenuto conto, che il condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 1586 del 28-02-96; n.3565 del 16-04-96; n.1389 dell'11-02- 94) indica esclusivamente nel ricorso, l'atto cui far riferimento per l'individuazione delle "parti". Né l'accertato vizio può ritenersi sanato per effetto della costituzione del Ministero delle Finanze, avuto riguardo al fatto che, nel caso, non è possibile alcuna sanatoria (Corte Costituzionale n.97/1967), trattandosi di circostanza irrilevante, dal momento che si verte in tema di inammissibilità derivante dall'errata individuazione della "parte" (Ufficio anziché Ministero). L'inammissibilità del ricorso, preclude l'esame dei relativi motivi. Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 16 Gennaio 2002. E 6 5 8 N 9 . A O 1 I I N / Z 4 - R / A 6 B Il Presidente A R 2 . T T . L S R L I U . P A B G . Dott Pasqual Reale . I E D B R R L A E T T A D Il Consigliere Relatore- Estensore 1 I D 3 S 1 N E A E . T I S Dott Antonino N N I IL CANCEL R E Avrield 01 A Arnaldo Casano S SE E DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 7 B 2002 IL CAR ELLIERECT Indido Casano