Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
0 1 157/02 REPUBBLICA ITALIANA, LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PASSAGGIO - Presidente PONTORIERI Dott. Franco R.G.N. 14319/99 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Cron. 2850 - ConsigliereDott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 322 Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Ua.21/09/01 Consigliere SCHERILLO Dott. Giovanna CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SE NTENZA per diriti - 155 sul ricorso proposto da:
2.9. GEN. 2002 IL CANCELLIERE DEL MONTE ALBERTO, SUOZZI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S.PELLICO 2, presso lo studio dell'avvocato DARIO BIANCHINI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE CARLUCCI, giusta delega in atti;
ricorrenti 1 $ CANCELLERIA 0 0 0
contro
PINTO ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DG724748 BARBERINI 3, presso 10 studio dell'avvocato VITO MAZZARELLI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 349/98 del Tribunale di MELFI, 1229 depositata il 28/12/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Umberto udienza del 21/09/01 dal GOLDONI;
udito l'Avvocato MAZZARELLI Vito, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. A -2- Svolgimento del processo In data 1.10.1996 AL EL TE depositava presso la Pretura di Melfi un ricorso con cui deduceva di essere proprietario di alcuni terreni siti in agro di Ruvo del TE alla contrada Fontanelle, riportati in catasto al foglio 22, part.28 e 29, nonché affittuario di altri fondi confinanti. Aggiungeva che per accedere ai predetti fondi aveva da sempre utilizzato una strada posta sui fondi di proprietà di SA PI, gravante più precisamente sulle particelle 31, 32, 33, 82 del foglio 23; che già nel settembre 1994 la PI aveva ostruito parte della servitù arando i relativi terreni e che ultimamente aveva del tutto occupato la servitù di passaggio sistemando degli ammassi di terriccio e sistemando alcuni pali, impedendo My cosi il passaggio, per cui concludeva chiedendo di essere reintegrato nel - possesso della servitù di passaggio. Si costituiva SA PI, sollevando preliminarmente l'eccezione di decadenza dell'azione, in quanto i fatti così come esposti dallo stesso ricorrente risalivano al 1994; sollevava inoltre eccezione di difetto fi legittimazione passiva non avendo il possesso del bene, nonché di legittimazione attiva del EL TE, che soltanto da pochi anni era diventato proprietario di quei fondi in relazione ai quali deduceva l'esistenza della servitù. Nel merito, la PI rilevava che solo saltuariamente aveva consentito il passaggio sui propri terreni, ma sempre dietro esplicita autorizzazione, ciò in virtù del fatto che il EL TE per alcuni anni aveva detenuto, quale affittuario, quei terreni sui quali reclamava l'esistenza della servitù. La resistente, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda. ઃ Nel corso della fase cautelare interveniva volontariamente in giudizio IA ZI deducendo di essere proprietaria di alcuni terreni condotti in fitto dal ricorrente e sostenendo l'esistenza della servitù di passaggio indicata dal EL TE e necessaria per raggiungere i fondi di sua proprietà. La ZI, pertanto, si associava alle richieste avanzate dal ricorrente EL TE e chiedeva la reintegra nel possesso della servitù. Con sentenza pubblicata il 26.01.98 il RE dichiarava inammissibile la domanda attorea e quella dell'intervenuta accogliendo l'eccezione di decadenza sollevata e, comunque, sostenendo nel merito che la circostanza della precedente detenzione in fitto dei fondi della resistente non poteva aver determinato il possesso della servitù in capo al EL TE e ai suoi aventi causa. اسر Avverso la sentenza pretorile proponevano appello il EL TE e la ZI lamentando innanzi tutto che il RE aveva accolto l'eccezione di decadenza nonostante l'istruttoria avesse dimostrato la sua infondatezza e concludevano per la riforma totale della sentenza di primo grado, con accoglimento della domanda di reintegra nel possesso. Si costituiva nel giudizio d'appello la PI, chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
proponeva altresi appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva sensibilmente ridotto le spese giudiziali richieste, nonché nella parte in cui non aveva considerato la domanda di condanna per il risarcimento del danno derivante da responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 cpc. Con sentenza in data 17/28.12.1998 il Tribunale di Melfi respingeva gli appelli come proposti e compensava le spese del grado. Osservava l'adito Tribunale che andava respinta l'istanza di ammissione di nuove prove testimoniali e di una consulenza tecnica d'ufficio in quanto era da considerarsi esaustiva l'istruttoria svoltasi nel corso della fase cautelare, 2 essendo stati sentiti dal giudice di primo grado ben cinque testi, che non erano qualificabili come semplici informatori, avendo gli stessi prestato giuramento e reso ampia testimonianza, mentre la consulenza tecnica richiesta, alla luce dei riscontri processuali era da considerarsi inifluente. Pur riconoscendo che non potesse parlarsi nel caso in oggetto di decadenza dall'esercizio dell'azione possessoria, dal momento che le dichiarazioni di OM DO lasciavano chiaramente intendere il passaggio sul fondo resistente fino ad epoca immediatamente precedente alla proposizione del ricorso, era peraltro vero che esso non poteva qualificarsi come esercizio di una servitù a carico dei fondi della PI per cui, mutando semplicemente il tenore del dispositivo della sentenza di primo grado;
andava rigettata la domanda attorea di reintegra nel possesso della servitù. Infatti, il اسر testimoniale escusso era stato univoco e conclusivo. Su tale base appariva chiaro che il passaggio sul fondo PI (o AL) nel periodo in cui esso era avvenuto, non era determinato dall'esercizio del diritto e, quindi, del possesso di una servitù di passaggio, ma dalla semplice detenzione, scaturente dal rapporto di fitto che legava le parti. Allorquando però, come normalmente accade, era venuto meno il rapporto di fitto la PI proprietaria dei fondi e precedente locatrice del tutto - legittimamente aveva vietato l'accesso sui propri fondi al EL TE precedente affittuario il quale, terminato il rapporto obbligatorio, era - diventato un estraneo qualsiasi. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AL EL TE e IA ZI, sulla base di un unico articolato motivo, illustrato anche con memoria, resiste con controricorso SA PI. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo in cui si articola il ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omesso esame ed insufficiente, contraddittoria motivazione, con grave travisamento del fatto, su punti decisivi della controversia (artt. 1140, 1144, 1168, 2697 e 2728, 1° c., c.c. e 105, 112, 115 e 116 cpc, in relazione all'art.360, nn.3 e 5, stesso codice). 1 ricorrenti si dolgono, fermi gli elementi accertati, del fatto che, venuto meno il rapporto di affitto tra il EL TE e la PI, sarebbe decorso del tempo nel cui corso lo stesso EL TE avrebbe esercitato la servitù di passaggio sulla strada in contestazione, senza che tanto potrebbe ascriversi alla detenzione derivante dalla ormai finita locazione. Sarebbe dunque tale periodo rilevante ai fini che ne occupano, atteso che la uz tesi, sostenuta dalla PI, della sua tolleranza, non avrebbe avuto adeguato riscontro sul piano della prova, che la stessa odierna resistente avrebbe dovuto fornire, segnatamente in ragione del non breve periodo in cui tale esercizio si sarebbe attuato. La censura non ha pregro- Il Tribunale di Melfi ha basato la sua decisione su elementi diversi, che vanno ravvisati nelle testimonianze assunte, in base alle quali i giudici del merito hanno ritenuto non provato che, una volta ultimato il rapporto di affitto. l'esercizio del passaggio sul fondo della PI da parte dei EL TE fosse proseguito, con le connotazioni atte a qualificare il fatto. In altre parole, pure avvalendosi della deposizione del DO, secondo cui il passaggio era avvenuto sino ad epoca immediatamente precedente la proposizione del ricorso, tanto è stato valutato rilevante ai fini del rigetto della eccezione di decadenza, ma inconferente ai fini della prova di un possesso tutelabile. Se cosi è, e la motivazione è sufficiente nell'attribuire valenza agli elementi valorizzati, è più che evidente che la questione della tolleranza non si pone neppure, né e significativo in senso contrario che un passaggio fosse stato esercitato dal EL TE in epoca prossima alla proposizione del ricorso, atteso che la contraria volontà della PI si era manifestata fin da epoca precedente, con l'aratura dei terreni interessati, chiaramente antitetica alla persistenza di una qualsivoglia tolleranza al riguardo. La questione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto nel ricorso non sono specificati i capitoli richiesti, cosa questa che non consente la valutazione della decisività o meno delle circostanze e che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, non può essere desunta aliunde. , му Il Tribunale ha poi motivato adeguatamente la mancata ammissione della CTU evidenziando come gli elementi raccolti fossero sufficienti ad una compiuta valutazione dello stato dei luoghi, donde l'inconsistenza della relativa doglianza, trattandosi di valutazione discrezionale che, ove, come nella specie, adeguatamente motivata, non può formare oggetto di questioni di legittimità. La dedotta omissione di pronuncia sulla domanda della ZI non sussiste in quanto il Tribunale ha respinto entrambi gli appelli. Ove tale censura dovesse poi essere valutata come difetto di motivazione al riguardo, occorre evidenziare che la posizione processuale della predetta, sia in primo grado che in appello si era identificata con quella del Dal TE, donde la carenza di elementi che ne caratterizzassero in modo autonomo la posizione e che richiedessero pronuncia specifica. Quanto alle prove testimoniali richieste, vale la considerazione già svolta, che è assorbente al riguardo. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
5 - Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese relative al presente procedimento. Cosi deciso in Roma, il 21.9.2001 Il PresidenteI fromes Sanford Il Consigliere estensore Минать провалений IL CANCELLIERE C1 Peek InzicoTalarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA · Roma 29 GEN. 2002 IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 458T 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 7. FEB. 2004erie .
4. al5904 versale C....149,77 CENTOQUARAR _VE/77.) (euro p. ELLIPPOL (Dott.ssa Mar Aniudiziari #Responsabi (Dr. M. RAGO E と 6 1