CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32717 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: EC NN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 25/01/2022 dalla Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Luigi Ferrajoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/01/2022, la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Piacenza, in data 09/10/2019, con la quale EC NN era stato condannato, in qualità di legale rappresentante della RE MARKET s.r.I., alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto con riferimento all'omesso versamento delle ritenute 1/4.2 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32717 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 11/05/2023 risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, relativa agli emolumenti corrisposti nell'anno 2015. 2. Ricorre per cassazione il EC, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente considerato la domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dalla società rappresentata dal ricorrente in data 28/06/2016 (con omologazione del 22/05/2017) e quindi prima della scadenza del debito tributario. La difesa osserva inoltre che tale situazione, comprovante lo stato di crisi dell'impresa, doveva assumere rilevanza nella valutazione dell'elemento soggettivo: né poteva condividersi quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine al pagamento del tributo in data 13/04/2017, in quanto ciò era avvenuto ed era stato possibile solo dopo il visto di conformità da parte del professionista incaricato dalla procedura: si trattava dunque di un momento utile per il pagamento (effettuato mediante compensazione con un credito IVA della società, previa positiva valutazione del commissario giudiziale) maturato per cause indipendenti dalla volontà del EC: doveva perciò ritenersi applicabile l'art. 51 cod. pen., non potendo il ricorrente alterare a propria discrezione lo schema concordatario avente finalità di composizione delle partite debitorie e di continuità aziendale. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni in tema di confisca. Si censura la sentenza per non aver tenuto conto - se non per la concessione delle attenuanti generiche - dell'avvenuto versamento delle somme relative alla cartella emessa per le ritenute 2015 in contestazione, dovendo invece procedersi alla revoca della confisca secondo quanto disposto dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74. 2.3. Con motivi nuovi ritualmente trasmessi, la difesa sollecita l'annullamento della sentenza impugnata anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022. Si deduce che le sentenze di merito avevano concordemente evidenziato che l'amministrazione finanziaria si era basata sugli importi dichiarati dalla società, mentre la norma incriminatrice, dopo l'intervento della Consulta, è tornata a prendere in considerazione le sole ritenute certificate, a nulla rilevando le mere dichiarazioni. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità di attribuire rilievo scriminante alla presentazione della domanda di concordato preventivo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve perciò essere rigettato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che i giudici di merito hanno condivisibilmente applicato il principio, ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen. solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere all'obbligo tributario, come l'ammissione al concordato preventivo ovvero, in alternativa, il provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, siano intervenuti prima della scadenza di tale obbligo e, dunque, non siano successivi alla consumazione del reato» (Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, dep. 2019, Maurina, Rv. 274822 - 01). Non è controverso il fatto che, nel caso di specie, il provvedimento autorizzativo del pagamento sia intervenuto in data successiva alla scadenza del termine per adempiere: di qui l'impossibilità di ravvisare le conseguenze liberatorie auspicate dalla difesa ricorrente. 3. Il secondo motivo di ricorso appare privo delle indispensabili connotazioni di autosufficienza. Va invero evidenziato che la documentazione a sostegno non è stata allegata, ma semplicemente indicata nella parte conclusiva del ricorso con un riferimento alla produzione avvenuta in vista dell'udienza in appello (cfr. pag. 11) Peraltro, nel fascicolo processuale, la documentazione appare presentata con una nota generica (si fa riferimento ad una cartella di pagamento e a sedici allegati relative alle quietanze) e soprattutto largamente incompleta (non risultano allegate le quietanze richiamate nella nota). Tale situazione preclude a questo Collegio la verifica di quanto dedotto in ordine alla illegittimità della mantenuta confisca per l'importo residuo contestato, salva peraltro ogni diversa determinazione che potrà essere eventualmente adottata in sede esecutiva. 4. Anche la doglianza conclusiva appare infondata. La sentenza di primo grado è invero assolutamente inequivoca nell'evidenziare (pag. 2) che l'odierna accusa al EC ha ad oggetto, secondo quanto chiarito nella comunicazione di notizia di reato (utilizzabile in ragione del rito abbreviato prescelto), le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti. Il riferimento ai CUD 2016, contenuto nella sentenza d'appello, attiene al diverso problema del computo degli importi indicati come non pagati (importi non considerati dall'Agenzia delle Entrate: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Deve quindi ritenersi che, in relazione alla odierna fattispecie, non assuma rilevanza l'intervento della Corte costituzionale richiamato nel motivo aggiunto. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il i,.1 maggio 2023
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Luigi Ferrajoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/01/2022, la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Piacenza, in data 09/10/2019, con la quale EC NN era stato condannato, in qualità di legale rappresentante della RE MARKET s.r.I., alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto con riferimento all'omesso versamento delle ritenute 1/4.2 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32717 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 11/05/2023 risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, relativa agli emolumenti corrisposti nell'anno 2015. 2. Ricorre per cassazione il EC, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente considerato la domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dalla società rappresentata dal ricorrente in data 28/06/2016 (con omologazione del 22/05/2017) e quindi prima della scadenza del debito tributario. La difesa osserva inoltre che tale situazione, comprovante lo stato di crisi dell'impresa, doveva assumere rilevanza nella valutazione dell'elemento soggettivo: né poteva condividersi quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine al pagamento del tributo in data 13/04/2017, in quanto ciò era avvenuto ed era stato possibile solo dopo il visto di conformità da parte del professionista incaricato dalla procedura: si trattava dunque di un momento utile per il pagamento (effettuato mediante compensazione con un credito IVA della società, previa positiva valutazione del commissario giudiziale) maturato per cause indipendenti dalla volontà del EC: doveva perciò ritenersi applicabile l'art. 51 cod. pen., non potendo il ricorrente alterare a propria discrezione lo schema concordatario avente finalità di composizione delle partite debitorie e di continuità aziendale. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni in tema di confisca. Si censura la sentenza per non aver tenuto conto - se non per la concessione delle attenuanti generiche - dell'avvenuto versamento delle somme relative alla cartella emessa per le ritenute 2015 in contestazione, dovendo invece procedersi alla revoca della confisca secondo quanto disposto dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74. 2.3. Con motivi nuovi ritualmente trasmessi, la difesa sollecita l'annullamento della sentenza impugnata anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022. Si deduce che le sentenze di merito avevano concordemente evidenziato che l'amministrazione finanziaria si era basata sugli importi dichiarati dalla società, mentre la norma incriminatrice, dopo l'intervento della Consulta, è tornata a prendere in considerazione le sole ritenute certificate, a nulla rilevando le mere dichiarazioni. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità di attribuire rilievo scriminante alla presentazione della domanda di concordato preventivo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve perciò essere rigettato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che i giudici di merito hanno condivisibilmente applicato il principio, ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen. solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere all'obbligo tributario, come l'ammissione al concordato preventivo ovvero, in alternativa, il provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, siano intervenuti prima della scadenza di tale obbligo e, dunque, non siano successivi alla consumazione del reato» (Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, dep. 2019, Maurina, Rv. 274822 - 01). Non è controverso il fatto che, nel caso di specie, il provvedimento autorizzativo del pagamento sia intervenuto in data successiva alla scadenza del termine per adempiere: di qui l'impossibilità di ravvisare le conseguenze liberatorie auspicate dalla difesa ricorrente. 3. Il secondo motivo di ricorso appare privo delle indispensabili connotazioni di autosufficienza. Va invero evidenziato che la documentazione a sostegno non è stata allegata, ma semplicemente indicata nella parte conclusiva del ricorso con un riferimento alla produzione avvenuta in vista dell'udienza in appello (cfr. pag. 11) Peraltro, nel fascicolo processuale, la documentazione appare presentata con una nota generica (si fa riferimento ad una cartella di pagamento e a sedici allegati relative alle quietanze) e soprattutto largamente incompleta (non risultano allegate le quietanze richiamate nella nota). Tale situazione preclude a questo Collegio la verifica di quanto dedotto in ordine alla illegittimità della mantenuta confisca per l'importo residuo contestato, salva peraltro ogni diversa determinazione che potrà essere eventualmente adottata in sede esecutiva. 4. Anche la doglianza conclusiva appare infondata. La sentenza di primo grado è invero assolutamente inequivoca nell'evidenziare (pag. 2) che l'odierna accusa al EC ha ad oggetto, secondo quanto chiarito nella comunicazione di notizia di reato (utilizzabile in ragione del rito abbreviato prescelto), le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti. Il riferimento ai CUD 2016, contenuto nella sentenza d'appello, attiene al diverso problema del computo degli importi indicati come non pagati (importi non considerati dall'Agenzia delle Entrate: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Deve quindi ritenersi che, in relazione alla odierna fattispecie, non assuma rilevanza l'intervento della Corte costituzionale richiamato nel motivo aggiunto. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il i,.1 maggio 2023