Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto investito di pubbliche funzioni che omette di versare il denaro ricevuto nell'interesse della P.A. per la quale agisce, in quanto il denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale senza che abbiano rilievo alcuno le modalità di riscossione e la eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell'ufficio, e la circostanza che il pubblico ufficiale sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze che il mansionario interno prevede. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il reato di cui all'art. 314 cod. pen. nella condotta di una dipendente dell'ufficio I.V.A. che si era appropriata di una somma rilasciata con assegno bancario a lei intestato, destinata al pagamento della residua parte di una sanzione tributaria, provvedendo poi a versarla all'ufficio di appartenenza in tre rate successive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2004, n. 26081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26081 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 28/04/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 711
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 29970/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. c/o Corte di Appello di Caltanissetta;
nei confronti di:
SS M. IN e da SS IA IN;
avverso la sentenza 5/6/03 Corte Appello Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. PE Veneziano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 1/3/01 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava SS IA IN colpevole del reato di peculato ex art. 314 cp. e la condannava alla pena di giustizia.
Era ascritto alla predetta, nella sua qualità di dipendente dell'Ufficio I.V.A. di Caltanissetta, di essersi appropriata della somma di L. 3.000.000, rilasciatale in data 30/9/97 da OL PE con assegno bancario a lei intestato, destinata al pagamento della residua parte di una sanzione tributaria inflitta dalla Guardia di Finanza a seguito di una verifica fiscale presso la gioielleria, intestata al predetto, provvedendo a versarla all'Ufficio di appartenenza in tre rate di L.
1.000.000 ciascuna rispettivamente in data 15/10/97, 21/11/97 e 11/12/97.
Osservava il giudice di primo grado a sostegno del giudizio di colpevolezza che la condotta dell'imputata, consistita nell'essersi appropriata del danaro fornitole dal contribuente per ragioni del suo ufficio, incassando l'assegno a lei intestato, previa interversione del possesso, integrava la fattispecie criminosa di cui all'art. 314/1 cp.. Escludeva che potesse ricorrere l'ipotesi attenuata del peculato d'uso di cui all'art. 314/2, avendo la restituzione ad oggetto il mero "tantundem" di quanto versato.
La decisione, sottoposta a gravame dell'imputato, veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Caltanissetta, che con sentenza in data 5/6/03, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale contrario rispetto a quello invocato dal giudice di primo grado, qualificava il fatto ai sensi dell'art. 314/2 cp. e ritenuta la sussistenza della attenuante speciale di cui all'art. 323/bis cp., con le già concesse attenuanti generiche riduceva la pena a mesi sei di reclusione. Ricorrono avverso tale decisione il P.G. presso la Corte di Appello di Caltanissetta "nell'interesse della legge" e l'imputata a mezzo del suo difensore con ricorsi distinti, ma di analogo contenuto, chiedendone l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, e denunziano l'inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314 cp., censurando le argomentazioni del giudice di merito in ordine ai requisiti del possesso della somma da parte della P.A. e delle ragioni di servizio, per cui l'imputata era entrata in possesso del danaro. Osservano in particolare che la P.A. non era mai entrata in possesso della somma, se non dopo il versamento rateale (reso possibile da una prassi che consentiva la partizione del debito in diverse rate) a mezzo assegni circolari intrasferibili effettuato alle scadenze convenute, secondo quanto pattuito tra l'imputata e il contribuente o il suo commercialista. Tale accordo costituiva fatto giuridico non suscettibile di produrre effetti traslativi di possesso o di qualsiasi signoria di fatto in capo alla P.A., e il versamento del danaro alle scadenze convenute costituiva solo l'esecuzione di esso. Osservano, quanto alle "ragioni di servizio" che l'"intuitus personae", implicito nella scelta del contraente per una serie di motivi individualizzanti (rapporti pregressi, malattia, necessità economiche), era idoneo a conferire un carattere ontologico e sostanziale di occasionalità al rapporto tra dazione del "tradens" e pubbliche funzioni dell'"accipiens", tanto che era possibile ipotizzare che il OL o il US avrebbero favorito la SS, anche se costei non fosse stata dipendente dell'ufficio finanziario proprio in virtù di quei motivi personali. Esclusa quindi l'appartenenza della somma alla sfera pubblica prima del versamento all'ufficio, le modalità appropriative, consistite nel ritardo implicito nel versamento rateale, modellato sul menzionato accordo non potevano rappresentare una condotta punibile ne' ex art. 314, perché irrilevanti, ne' ex art. 646-61 n. 9 cp., perché inoffensive, ovvero scriminate dal consenso.
I ricorsi non hanno fondamento.
In tema di peculato la giurisprudenza di questa Sezione è attestata sul principio, richiamato nella sentenza impugnata, e qui ampiamente condiviso, che quando il danaro è destinato alla pubblica amministrazione e il soggetto fisico, che nel suo interesse agisce, lo riceve a tale titolo dal privato, il possesso conseguito rimane qualificato dal fine pubblico, cui il bene risulta destinato. Ne deriva che commette peculato l'agente, che omette di versare ciò che ha ricevuto, perché quel danaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale. Nè hanno rilievo alcuno le modalità di riscossione e la eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell'ufficio, non essendo la sussistenza del reato esclusa dalla inosservanza di prescrizioni o di regole, la cui violazione costituisce illecito amministrativo. Allo stesso modo è irrilevante che il p.u. sia entrato in possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze, che il mansionario interno prevede. È sufficiente a costituire il possesso "per ragioni di ufficio" un qualsiasi rapporto, che comunque si ricolleghi alle mansioni esercitate dall'agente, e che consenta di maneggiare danaro, sia pure occasionalmente e in via di fatto (Cass. Sez. 6^ 25/2/94 n. 405 rv. 198499; 10/4/01 n. 27850 La Torre). Di tale principio la corte di merito ha fatto corretta applicazione, escludendo ogni rilevanza a meri dati formali, quali l'intestazione dell'assegno in favore dell'imputata e non dell'Ufficio, la volontà delle parti diretta a far giungere comunque il danaro nella disponibilità dell'Amministrazione, l'estraneità della SS a mansioni di cassa, nonché ritenendo non provati pregressi rapporti di amicizia tra il contribuente o il commercialista e la dipendente dell'Ufficio I.V.A., ne' tanto meno accordi bonari, tesi a favorire la seconda nel godimento della somma, prima che fosse versata all'ufficio, e ad evitare al commercialista noiosi spostamenti sino al capoluogo. Nel ricostruire la vicenda i giudici del merito sono venuti alla conclusione che l'imputata aveva lucrato la disponibilità sul proprio conto corrente di somme di danaro spettanti alla P.A., di cui era dipendente, attivandosi ella stessa, chiedendo esplicitamente il favore (presumibilmente 'quale compenso dei propri buoni uffici), di un versamento anticipato con le modalita' specificate nel capo di imputazione, e, sfruttando la consuetudine invalsa nel suo ufficio di dilazionare il debito tributario in più rate senza le prescritte formalità, si era di fatto inserita nel maneggio del danaro pubblico, appropriandosene. La diversa ricostruzione operata nei ricorsi si risolve in una rilettura degli elementi di fatto acquisiti e in una valutazione delle fonti di prova diversa da quella compiuta dai giudici di merito, come tale non deducibile in sede di legittimità.
Quanto all'elemento soggettivo, ugualmente esaustiva e convincente si ravvisa la motivazione del giudice di primo grado, richiamata dalla corte di merito, che, per escludere l'errore scusabile, e ritenere la consapevolezza dell'antigiuridicità del proprio comportamento da parte dell'imputata, hanno valorizzato la circostanza che il debito del OL venne iscritto senza indicazione della data in un periodo successivo alla denunzia per un importo pari all'ammontare della somma, comprensiva di interessi, che il debitore ancora doveva pagare dopo l'ultima rata dei tre milioni. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati con la condanna della SS al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta entrambi i ricorsi e condanna la ricorrente SS IA IN al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004