Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 1
In tema di contestazioni a catena, la garanzia processuale contenuta nell'art. 297 comma terzo cod.proc.pen.- relativa alla retrodatazione dei termini di decorrenza della misura cautelare data di esecuzione della prima ordinanza - non viene meno a seguito della definizione del procedimento penale nell'ambito del quale è stato emesso il primo provvedimento restrittivo, quale che sia la conclusione di quest'ultimo, sfavorevole (cfr. Corte cost., sent. n. 233 del 2011), ma anche favorevole all'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero dichiarato estinta per decorrenza termini l'ordinanza applicativa di misura cautelare per il reato di omicidio, retrodatandone la decorrenza alla data di emissione di altra precedente ordinanza coercitiva per il reato di ricettazione, emessa nell'ambito di procedimento riunito sulla base del riconoscimento di una connessione qualificata tra i due reati, e per il quale era intervenuta archiviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2015, n. 24438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24438 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 29/04/2015
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1228
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 51963/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
nei confronti di:
SA DO, nato il [...];
Avverso l'ordinanza n. 795/2014 emessa il 10/11/2014 dal Tribunale del riesame di Bari;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Massimo Galli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito per l'indagato l'avv. Mancuso Pierluigi.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 10/11/2014 il Tribunale del riesame di Bari, pronunciandosi ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari il 22/05/2014. Con quest'ultimo provvedimento, in particolare, veniva dichiarata estinta per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di
SA DO il 06/09/2013 dallo stesso organo giurisdizionale. Nel caso di specie, la declaratoria di estinzione conseguiva al riconoscimento di una connessione qualificata di due reati ascritti al SA, originariamente trattati in procedimenti penali separati e successivamente riuniti in un unico procedimento. Tali ipotesi delittuose riguardavano la ricettazione di un motoveicolo rubato, che si assumeva commesso il 05/04/2013, posto a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del SA il 24/04/2013, nonché l'omicidio di RA IA, che si assumeva commesso nella stessa data, posto a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 06/09/2013. Secondo il giudice del gravame, tra le suddette ipotesi delittuose sussisteva una connessione qualificata, rilevante ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, così come reinterpretato dalla sentenza della
Corte costituzionale 22 giugno 2011, n. 233. Questa connessione qualificata si fondava sulle risultanze delle attività d'indagine svolte in relazione all'omicidio di RA IA commesso il 05/04/2013 e risultava ulteriormente avvalorata dalla riunione dei procedimenti, sopra richiamati, originariamente iscritti con i numeri di ruolo 6815/13 R.G.N.R. e 8307/13 R.G.N.R., che veniva disposta dal pubblico ministero il 14/10/2013, pur dandosi atto che per la prima delle due ipotesi delittuose - riguardante la ricettazione del motoveicolo utilizzato per l'esecuzione dell'omicidio - il G.I.P. del Tribunale di Bari, dopo la riunione, aveva emesso decreto di archiviazione in data 12/05/2014.
Non poteva, viceversa, farsi applicazione dei parametri ermeneutici affermati dalle Sezioni unite nel suo ultimo arresto in tema di divieto di contestazione a catena, atteso che tale approdo giurisprudenziale non risultava pertinente rispetto alla specificità del caso in esame - in cui si trattava di verificare la sussistenza o meno di un effetto interruttivo della connessione qualificata conseguente al richiamato decreto di archiviazione - oltre a risultare superato dai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233 del 2011 (cfr. Sez. un., n. 20870 del 23/04/2009, dep. 18/05/2009, Iaccarino, Rv. 243322). Queste ragioni imponevano il rigetto dell'appello proposto.
2. Avverso questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorreva per cassazione, deducendo, quale unico motivo di ricorso, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3.
Si deduceva, in particolare, che, nel caso di specie, la connessione qualificata tra i reati originariamente contestati al SA doveva ritenersi venuta meno per effetto dell'archiviazione, intervenuta in data 12/05/2014, con riferimento al reato di ricettazione commesso il 05/04/2013 posto a base dell'ordinanza cautelare emessa il 24/04/2013, rispetto al quale l'indagato era risultato estraneo ai fatti che gli venivano contestati. Ne derivava che tale archiviazione aveva prodotto l'elisione della connessione qualificata originariamente sussistente tra le due ipotesi delittuose, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni unite, il cui arresto giurisprudenziale veniva esplicitamente richiamato. In tale ambito ermeneutico, in particolare, si richiamava il paragrafo 6.1. della motivazione della sentenza delle Sezioni unite, contenuto a pagina 7, specificamente riferibile al profilo processuale oggetto di valutazione, che si soffermava sull'effetto interruttivo della connessione qualificata prodotto dal provvedimento di archiviazione intervenuto in relazione a uno dei reati tra i quali si ritiene sussistente la connessione qualificata (cfr. Sez. un., n. 20870 del 23/04/2009, dep. 18/05/2009, Iaccarino, cit.). A fronte di tale principio di diritto, il giudice del gravame aveva erroneamente richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2011, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 297 c.p.p., comma 3 - nella parte in cui non prevede che la regola stabilita in tema di decorrenza dei termini, con conseguente divieto di contestazione a catena, si applichi anche quando l'imputato sia stato condannato con una sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura di custodia cautelare - senza tenere conto del fatto che tale pronuncia atteneva a un'ipotesi completamente diversa e non valutabile analogicamente.
Infatti, nel caso esaminato dalla Corte costituzionale, erroneamente richiamato dal giudice del gravame nel provvedimento impugnato, si faceva riferimento a una misura di custodia cautelare fondata su un'imputazione trasfusa in una sentenza di condanna, suggellata dal passaggio in giudicato della sentenza;
mentre, nel caso in esame, si faceva riferimento a una misura di custodia cautelare che aveva perso il suo originario fondamento processuale, in conseguenza del fatto che la relativa imputazione era stata elisa da un decreto di archiviazione, che aveva interrotto la connessione qualificata originariamente esistente, facendo venire meno definitivamente uno dei due originari segmenti processuali.
Il ricorrente, infine, deduceva che le due ipotesi non erano sovrapponibili sul piano della tutela apprestata nei confronti dell'indagato per le ipotesi di custodia cautelare sofferta sulla base di un'ipotesi di reato rivelatasi inesistente, atteso che, in questo caso, il rimedio processuale esperibile non era quello previsto dall'art. 297 c.p.p., comma 3, ma quello di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p., come affermato dalle stesse Sezioni unite, dai cui parametri ermeneutici il tribunale del riesame si era irragionevolmente discostato (cfr. Sez. un., n. 20870 del 23/04/2009, dep. 18/05/2009, Iaccarino, cit.).
Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In via preliminare, deve evidenziarsi che la questione sottoposta alla cognizione di questa Corte, nella sua dimensione processuale, risulta incontroversa e non contestata, in ragione del fatto che la declaratoria adottata dal G.I.P. del Tribunale di Bari il 22/05/2014 e confermata dal Tribunale del riesame di Bari conseguiva al riconoscimento di una connessione qualificata tra due ipotesi delittuose originariamente ascritte a SA DO in due procedimenti distinti, che venivano riuniti dal pubblico ministero procedente - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari - con provvedimento del 14/10/2013.
Queste ipotesi delittuose, in particolare, riguardavano il delitto di ricettazione di un motociclo Yamaha targato AK99632, che si assumeva commesso dal SA il 05/04/2013, che era posto a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 24/04/2013 dal G.I.P. del Tribunale di Bari, nonché il delitto di omicidio commesso nella stessa data, in danno di RA IA, posto a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 06/09/2013 dallo stesso organo giurisdizionale.
Come si è detto, in relazione al delitto di ricettazione, dopo la riunione dei due procedimenti penali, interveniva il decreto di archiviazione emesso il 12/05/2014. Tale archiviazione veniva ritenuta irrilevante dal G.I.P. del Tribunale di Bari e dal Tribunale del riesame di Bari ai fini dell'elisione della connessione qualificata tra le due ipotesi delittuose e, viceversa, veniva ritenuta rilevante dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, che ricorreva davanti a questa Corte.
Ne discende che la sussistenza di un'originaria connessione qualificata, rilevante ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3 non è controversa, oltre a risultare avvalorata dalla riunione dei due procedimenti penali, disposta dal pubblico ministero il 14/10/2013;
il punto nodale della vicenda cautelare sottoposta alla cognizione di questa Corte, infatti, è un altro, riguardando l'effetto processuale prodotto sulla connessione qualificata dall'archiviazione di uno dei due delitti tra i quali era stata precedentemente stabilito un collegamento rilevante ex art. 297 c.p.p., comma 3. In questa cornice processuale, il ricorrente contestava l'assunto dell'inapplicabilità al caso di specie dei principi di diritto affermati dalle Sezioni unite in tema di interpretazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, escludendo che tali parametri ermeneutici -
tenuto conto delle peculiarità del caso in esame - dovevano essere rivalutati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2011. Non poteva, dunque, concordarsi con il Tribunale del riesame di Bari, laddove affermava che l'intervento della Corte costituzionale imponeva una rivisitazione dell'assetto sistematico prefigurato dall'arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite (cfr. Sez. un., n. 20870 del 23/04/2009, dep. 18/05/2009, Iaccarino, cit.). Nell'arresto giurisprudenziale richiamato, com'è noto, le Sezioni unite affermavano l'applicabilità del divieto di contestazione a catena di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 alle ipotesi in cui, per i fatti di reato contestati con la prima ordinanza di custodia cautelare fosse sopravvenuta una condanna, argomentando che, diversamente, il meccanismo e la ratio dell'istituto della retrodatazione dei termini verrebbero vanificati - quanto alla custodia cautelare sofferta per i reati contemplati nella prima ordinanza cautelare - per effetto del principio cardine dell'esecuzione penale, costituito della retrodatazione del periodo di detenzione precedentemente sofferto, affermato nell'art. 657 c.p.p.. Le Sezioni unite, inoltre, avevano preso in considerazione le fattispecie risolutive della vicenda cautelare diverse dalla condanna, conseguenti all'adozione di determinate pronunce giudiziali, che imponevano di escludere l'originaria prognosi di colpevolezza formulata nei confronti dell'indagato, richiamando espressamente l'archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere e il proscioglimento di merito. Ne conseguiva che il sopravvenuto proscioglimento dell'indagato da una delle due ipotesi delittuose di cui, originariamente, si assumeva l'esistenza di una connessione qualificata, dissolveva automaticamente il nesso tra i reati evocato dall'art. 297 c.p.p., comma 3, assumendo tale collegamento rilievo processuale ai soli effetti del computo dei termini di durata delle misure cautelare.
Le Sezioni unite, in particolare, facevano espressamente riferimento alle ipotesi di archiviazione - assimilabili a quella di cui si controverte - nel passaggio esplicitato nel paragrafo 6.1. della motivazione della sentenza, citato dal ricorrente, in cui venivano menzionati i decreti di archiviazione, le sentenze di non luogo a procedere, i provvedimenti di proscioglimento nel merito, la cui adozione smentiva l'originaria prognosi di colpevolezza dell'imputato (cfr. Sez. un., n. 20870 del 23/04/2009, dep. 18/05/2009, Iaccarino, cit.).
Se ne doveva concludere che qualunque provvedimento di proscioglimento idoneo a cristallizzare il giudizio di cognizione sul merito delle imputazioni oggetto della prima ordinanza cautelare - ordinanza che, per le ragioni esplicitate, non poteva più ritenersi esistente - impediva l'applicazione del divieto di contestazione a catena previsto dall'art. 297 c.p.p., comma 3 conformemente alla giurisprudenza di legittimità intervenuta dopo il predetto arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite e prima dell'emissione della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2011 (cfr. Sez. 1, n, 12551 del 16/03/2010, dep. 31/03/2010, Cava, Rv. 246704; Sez. 1, n. 1407 del 17/12/2010, dep. 19/01/2011, Grilli, Rv. 249426). Con questa posizione ermeneutica ci si deve confrontare allo scopo di verificare la congruità delle argomentazioni sostenute nel provvedimento impugnato.
2. Nella cornice ermeneutica richiamata nel paragrafo precedente, occorre verificare se l'opzione interpretativa che vi è sottesa possa o meno ritenersi superata dai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2011, con riferimento all'art. 297 c.p.p., comma 3.
Deve, in proposito, rilevarsi che nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2011, correttamente richiamata nell'ordinanza impugnata, tra l'altro, si affermava: "Il vulnus arrecato ai principi costituzionali che presiedono alla disciplina della libertà personale dell'imputato è, anzi, maggiore allorché la seconda ordinanza intervenga dopo che la prima, per qualunque ragione, ha cessato di produrre i suoi effetti". E ancora: "Il prolungamento della restrizione della libertà personale risulta, infatti, massimo allorché il secondo titolo - anziché sovrapporsi per un periodo più o meno lungo, al primo, confluendo, così almeno in parte, in un unico "periodo custodiale" - sia adottato quando il precedente ha già esaurito completamente le sue potenzialità con conseguente cumulo integrale dei due periodi di privazione della libertà personale".
Nè potrebbe essere diversamente, atteso che la definizione del primo procedimento - in senso favorevole o sfavorevole all'imputato - non può fare venire meno la garanzia processuale dell'art. 297 c.p.p., comma 3 in quanto il titolo cautelare, pur perdendo la sua autonoma configurazione, non vale a elidere la funzione di tutela connessa al divieto di contestazione a catena. Se così non fosse il regime della retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare finirebbe per essere applicato in modo irragionevole, risultando applicabile nelle ipotesi in cui il reato presupposto è stato definito da una sentenza di condanna passata in giudicato e non risultando, viceversa, applicabile nelle ipotesi di provvedimenti decisori favorevoli al condannato, come nel caso delle archiviazioni o delle assoluzioni.
Se ne deve concludere che i provvedimenti processuali che cristallizzano il giudizio di cognizione sul merito delle imputazioni oggetto della prima ordinanza di custodia cautelare non impediscono l'applicazione del divieto di contestazione a catena di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 nei termini di cui all'ordinanza impugnata, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233 del 2011. Sul punto, si ritiene utile richiamare l'orientamento di questa Corte che, da ultimo, sulla portata sistematica di tale pronuncia della Corte costituzionale, relativamente all'elisione della connessione qualificata prodotta dalle sentenze passate in giudicato, affermava il seguente principio:
"In tema di cosiddetta contestazione a catena, la disciplina prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3 per il computo dei termini di durata della custodia cautelare, si applica - in conformità al "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2011 - anche nel caso in cui per i fatti oggetto della prima ordinanza sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura" (cfr. Sez 4, n. 50063 del 15/07/2014, dep. 01/12/2014, Fumuso, Rv. 261168).
In questi termini, se è pacifico che il principio secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza di condanna elide il vincolo di connessione qualificata, precludendo l'operatività del meccanismo della retrodatazione, deve ritenersi superato dopo la della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2011 a maggior ragione tale principio deve ritenersi non più applicabile nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, rispetto al primo titolo cautelare sia intervenuta l'archiviazione del procedimento per infondatezza dell'originaria ipotesi accusatoria, che rappresenta una situazione processuale connotata da una gravità obiettivamente inferiore rispetto a quella definita con sentenza passata in giudicato. A ben vedere, una tale opzione ermeneutica finirebbe per paralizzare il meccanismo processuale della retrodatazione dei termini di custodia cautelare nei casi in cui il soggetto sia stato ristretto sulla base a un compendio indiziario successivamente dimostratosi infondato e, viceversa, consentirlo laddove il primo titolo cautelare abbia resistito alle successive verifiche giurisdizionali, venendo consacrato in una sentenza di condanna passata in giudicato. D'altra parte, la possibilità di escludere la retrodatazione dei termini rappresenta una scelta legislativa insindacabile, che pone quale limite a tale operatività il termine di fase delle indagini preliminari relativo al reato oggetto della prima ordinanza, rispetto al quale il giudice terzo deve compiere una verifica giurisdizionale estesa alle acquisizioni probatorie poste a fondamento di tale ipotesi di reato. Tuttavia, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 8, se "tale rinvio a giudizio non vi è stato, ne' più potrà esservi, pare illogico ritenere definitivamente preclusa l'operatività di un meccanismo - quello della retrodatazione finalizzato ad evitare l'artificiosa dilatazione dell'iniziativa cautelare nei confronti della stessa persona".
Nel nostro caso, l'applicazione del meccanismo processuale invocato dal ricorrente sarebbe ancora più inaccettabile se si considera che il termine di fase relativo alla prima misura cautelare era integralmente decorso e che vi è stata contemporanea coesistenza delle due misure, che confluivano in un unico procedimento, a seguito della riunione disposta dal pubblico ministero in data 14/10/2013. In questo contesto, la connessione qualificata tra i due procedimenti non solo è astrattamente ammissibile, non potendo ritenersi preclusa dall'archiviazione del reato di ricettazione, ma è riconoscibile in concreto, risultando le due condotte delittuose funzionali all'esecuzione dell'omicidio di RA IA, commesso il 05/04/2013.
Si tratta, dunque, di prendere atto della necessità di adottare una soluzione processuale rispettosa dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233 del 2011, ribadendo una posizione ermeneutica già emersa in seno alla giurisprudenza di legittimità in alcuni interventi precedenti all'arresto interpretativo della Corte costituzionale che si è richiamato, nelle quali era stato affermato il seguente principio di diritto: "In tema di misure cautelari, la sopravvenienza di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli previsti dall'art. 300 c.p.p. (archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, sentenza di condanna a pena dichiara estinta, condizionalmente sospesa ovvero inferiore alla custodia cautelare)" (cfr. Sez 3, n. 2021 dell'08/01/2007, dep. 15/01/2008, Piacenti, Rv. 238765).
3. Per queste ragioni il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2015