Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2001, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
RTE 03860 /0 1 ee PUBBLICA ITALIANA , A 5 6 I E 8 9 N 1 O / - I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 / Z R U 6 A 2 B R L I . L T R S AZIONE S R A . I F T . . Oggetto G D E L R T E A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria D 1 ' A 3 I R S 1 dichiarazione D E N . E E T integrativeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S N T I N A E S E Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 119/98 Consigliere Cron. 8171 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Ud.20/09/00 - Rel. Consigliere - Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANSALDO IND SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato BIAMONTI LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato BIAMONTI ENRICO, giusta procura notarile Notaio ROSA VOIELLO di GENOVA rep. 60303 del 4/12/1997; N. ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI2000 tempore, +1440 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO -1- STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 76/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, emessa il 14/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BIAMONTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato MANGIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del secondo motivo;
assorbito il terzo. 1 -2- Svolgimento del processo La NS IN s.p.a. ha presentato con ritardo la dichiarazione di sostituto d'imposta per il 1988 ed ha poi presentato, al fine di ottenere una sanatoria ai sensi della legge n. 413/91, una dichiarazione contenente gli elementi necessari alla identificazione della posizione e gli etremi dell'intervenuto pagamento tardivo dei tributi. L'ufficio IIDD di Genova, però, non ha tenuto conto della richiesta di sanatoria ed ha emesso una cartella esattoriale ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73 contenente sanzioni per lire 91.580.290. La Commissione Tributaria di primo grado, alla quale l'NS ha fatto ricorso, ha riconosciuto validità alla domanda di sanatoria ed ha annullato la cartella. La Commissione Tributaria Regionale, invece, ha accolto l'appello dell'ufficio ed ha statuito che “per potersi legittimamente avvalere della sanatoria la Società avrebbe dovuto presentare, a pena di nullità, la dichiarazione integrativa con l'indicazione specifica delle ritenute versate in ritardo a nulla valendo a tali fini l'irrituale richiesta formulata dalla ricorrente". Avverso questa sentenza ha proposto ricorso l'NS deducendo tre motivi. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 36 bis del d.p.r. n.600/73, tardività della cartella di pagamento e nullità della stessa (art. 360 n. 3 c.p.c.), in quanto l'atto di che trattasi è stato notificato oltre il termine di decadenza del 31.12.1990 (ultimo giorno dell'anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, esercizio 1988). Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione dell'art. 36 bis e dell'art. 38 d.p.r. n.600/73, anche in relazione all'art. 62 bis 1. n.413/91, nonché difetto di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere l'ufficio emesso illegittimamente la cartella in un caso non previsto dall'art. 36 bis e per non avere motivato l'atto. Il Ministero delle Finanze ha dedotto l'inammissibilità dei motivi perché dedotti per la prima volta in questa sede. L'eccezione è fondata essendo emerso che queste doglianze non sono state dedotte dalla società in primo grado. Joftlen Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis 1. n.413/91, con riferimento ai precedenti artt. 57 e segg. della stessa legge e dei principi in tema di interpretazione della legge, nonché difetto di motivazione (art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere basato la Commissione Regionale la sua decisione sulla mancanza di un dato formale (dichiarazione integrativa), e per non avere assegnato il giusto valore ad una istanza che evidenziava tutti i dati e gli elementi espressamente richiesti dalla norma, e per non avere tenuto conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. Il Ministero delle Finanze ha rilevato che anche questo terzo motivo è inammissibile in quanto presuppone una valutazione di fatto sulla corrispondenza o meno della istanza con la dichiarazione integrativa richiesta dall'art. 62 bis 1.n. 413/91. Ritiene la Corte che la doglianza della società ricorrente è infondata avendo l'art. 62 bis della legge n. 413/91 parlato espressamente di una dichiarazione integrativa che, per una tradizione ormai consolidata, non può essere formulata a forma libera, dovendo invece essere redatta per ovvi motivi di chiarezza, di completezza e di uniformità sui modelli di cui è cenno nella stessa norma. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 20.9.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Michele Giuseppe A I E 6 5 8 R N 9 . O 1 A I N / T Z 4 - / U A 6 B R B 2 . I T . L IL CANCELLIERE C1 S R DEPOSITATO IN CANCEL R L . I T P A . G Osvaldo Ascanio Oggi 16 MAR. 2001 E D R T A E IL CANCELLIE T A D D T Osvaldo Ascai T L E A S E T O R C M