Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
In tema di cosiddetta contestazione a catena, la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare, si applica - in conformità al "dictum" della sentenza della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2011 - anche nel caso in cui per i fatti oggetto della prima ordinanza sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2014, n. 50063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50063 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 15/07/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1451
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 17212/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US CO IN, n. a Palermo il 3/7/1967;
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo del 19/2/2014 (n. 185/2014);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/l/2014 il G.i.p. del Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di retrodatazione della decorrenza dei termini della misura cautelare adottata il 20/11/2013 nei confronti di FU CO IN, per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Osservava il Tribunale che non sussistevano le condizioni di operatività dell'art. 297 c.p.p., comma 3 per retrodatare la decorrenza dei termini dal giorno di esecuzione di altra misura custodiale del 18/3/2010 (eseguita il 23/4/2010). Infatti non ricorreva alcuna ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c); inoltre al momento della emanazione della prima ordinanza, non era ancora stata depositata l'informativa da cui era scaturita la seconda.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione difensore dell'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge processuale. Osservava il ricorrente che la prima ordinanza era stata eseguita in data 23/4/2010, per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 per fatti commessi in Palermo ed altre zone dal marzo 2006. In data 6/3/2013 era intervenuta, per tali fatti, condanna definitiva.
La seconda ordinanza era stata emanata il 20/11/2013 per ipotesi delittuose di cui all'art. 73, per fatti commessi in Palermo dal febbraio 2009.
Tenuto conto della circostanza che a carico del FU già vi era un giudicato, al momento della emanazione della seconda ordinanza l'A.G. non poteva ignorare tale circostanza e quindi ben poteva essere applicata la retrodatazione in ossequio alla sentenza della Corte Cost. 233 del 2011. Inoltre, immotivatamente il giudice di merito non aveva ritenuto sussistere una connessione qualificata tra i fatti, considerato che dalla natura dei reati e dalla circostanza che le intercettazioni, da cui era scaturita la seconda misura, già erano in corso fin dal 2009, emergeva tra i delitti delle due ordinanze il vincolo della continuazione, con conseguente automatica operatività della retrodatazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Va premesso che questa Corte di legittimità è giunta in tema di retrodatazione ad approdi interpretativi definitivi, con decisione adottata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 21957 del 2005. Con tale pronuncia sono state distinte tre ipotesi a cui ricollegare una differente disciplina applicabile.
La prima ipotesi ricorre quando nei confronti di un imputato, nel medesimo procedimento, sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologia (c.d. connessione qualificata): in tal caso la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive (art. 297 c.p.p., comma 3) opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21957 del 22/03/2005 Cc. (dep. 10/06/2005), Rahulia, Rv. 231057). Ne N'afferma re tale principio le Sezioni Unite hanno precisato che non si tratta di una presunzione di conoscenza dell'esistenza di tali condizioni, ma si tratta, più semplicemente, di una regola diretta a far decorrere gli effetti della custodia in carcere dal momento della cattura anche per i fatti connessi a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, conosciuti o meno che questi fossero da parte del pubblico ministero, esistenti o meno che fossero all'epoca le condizioni per l'emissione anche rispetto ad essi della misura cautelare;
la rado della disposizione è quella (individuata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 89 del 1996) di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata.
La seconda ipotesi ricorre quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, in procedimenti diversi: in tal caso opera la retrodatazione (anche, quindi, rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento), se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio, questa Corte di legittimità ha precisato che quello previsto dall'art. 297 è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi) (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21957 del 22/03/2005 Cc. (dep. 10/06/2005), Rahulia, Rv. 231058). La terza ipotesi ricorre nel caso di emissione nei confronti di un imputato, nello stesso procedimento, di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma 3 (c.d. connessione qualificata): in tal caso i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive. Le Sezioni Unite, hanno poi precisato che tale regola di retrodatazione, non si applica con riferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21957 del 22/03/2005 Cc. (dep. 10/06/2005), Rahulia, Rv. 231059).
La giurisprudenza di questa Corte ha però precisato che, nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi, riguardino fatti tra i quali non sussiste la connessione qualificata e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 Cc. (dep. 10/04/2007), Rv. 235909).
3. Ciò detto, va rilevato che nel caso di specie non può operare alcuna delle ipotesi di retrodatazione. Infatti le misure non sono state adottate nello stesso procedimento e, pertanto, non può farsi luogo alla applicazione della prima ipotesi. Quanto alle altre ipotesi, il ricorrente a parte i dati cronologici e la analogia dei titoli di reato, non indica alcuna circostanza da cui poter desumere con certezza la sussistenza di un legame tra i fatti di connessione qualificata. Inoltre, quanto poi alla desumibilità dagli atti del primo procedimento, dei fatti oggetto della seconda misura, essa è da escludere, considerato che la seconda ordinanza era stata emessa dopo il rinvio a giudizio dell'imputato per i fatti dell'originaria misura ed, anzi, dopo passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il processo.
4. La difesa del FU nel formulare il ricorso, più che fare appello alla richiamata giurisprudenza, ha invocato l'applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 233 del 2011. Ha affermato la Corte che è costituzionalmente illegittimo l'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. Infatti, la preclusione all'applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini, connessa alla formazione del giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare in data anteriore a quella di adozione della seconda ordinanza, viola l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni eguali. Tale sentenza consente di superare il precedente orientamento interpretativo dell'art. 297 c.p.p., laddove non consentiva di invocare il meccanismo della retrodatazione nel caso in cui per i fatti di cui alla prima misura fosse intervenuto un giudicato, ciò perché l'originario titolo custodiale, con la sentenza definitiva, era venuto meno, sicché si era verificata la trasformazione del periodo di custodia cautelare in periodo di espiazione di pena. Ciò detto, va osservato che sebbene per l'esigenza di prevenire possibili fenomeni di aggiramento dei termini massimi di custodia, il giudicato non costituisce ostacolo alla retrodatazione, è pur vero che, per l'operatività dell'istituto è necessario che ricorrano le condizioni sopra illustrate (a seconda dei casi, connessione qualificata, desumibilità dagli atti, ecc), circostanze queste, come detto, genericamente indicate dal ricorrente, ma non provate e che dovrebbero essere desunte da meri dati cronologici.
Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2014