Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2011, n. 14033
CASS
Sentenza 10 marzo 2011

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L'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici) non è escluso dall'ignoranza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprendere un'attività rigorosamente disciplinata dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2011, n. 14033
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14033
    Data del deposito : 10 marzo 2011

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