Sentenza 16 ottobre 2002
Massime • 1
Deve ritenersi illegittima la concessione edilizia che autorizzi la totale demolizione di un fabbricato preesistente e la realizzazione di un nuovo edificio, con caratteristiche volumetriche diverse, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, anche in presenza di una normativa regionale che consenta modificazioni volumetriche in sede di ristrutturazione degli edifici (nel caso di specie si trattava dell'art. 30 legge reg. Abruzzo, 12 aprile 1983, n. 18, mod. dall'art. 19 legge reg. 27 aprile 1995, n. 70).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2002, n. 39970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39970 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 16/10/2002
1. Dott. SQASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1264
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 18746/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Michele Lioi, difensore di fiducia di RA VI, n. a Roccaraso il 4.11.1937, avverso l'ordinanza in data 22.4.2002 del Tribunale di L'Aquila, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo di un fabbricato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Sulmona in data 5.4.2002. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Michele Lioi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo di un fabbricato, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Sulmona nell'ambito delle indagini afferenti ai reati di cui agli art. 110, 323, 328 c.p. e 20 lett. b) della L. n. 47/85, dei quali è indagato il RA in concorso con altri. I giudici del riesame hanno ravvisato la sussistenza di sufficienti elementi atti a configurare i reati di cui si tratta, osservando, sulla base delle indagini tecniche disposte dal P.M., che la concessione edilizia rilasciata per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile sequestrato è illegittima, stante l'assenza dello strumento urbanistico attuativo ed in quanto, a seguito della ristrutturazione, verrebbe realizzato un organismo edilizio totalmente diverso da quello preesistente. Si è anche osservato che il completamento del fabbricato in corso di costruzione realizza l'ingiusto vantaggio patrimoniale che si è inteso perseguire mediante la illegittima deliberazione comunale di concessione e, pertanto, il profitto del reato. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del RA, che la denuncia per violazione di legge con quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 321 c.p.p. e delle norme incriminatrici, in relazione ai reati oggetto di indagine, osservando che nel provvedimento di sequestro, così come nella successiva ordinanza del tribunale del riesame, non sono indicate le disposizioni di legge, la cui violazione consente di configurare l'esistenza delle ipotesi di abuso o omissione di atti di ufficio, nonché di violazione edilizia, tenuto conto del fatto che i lavori in corso di esecuzione sono risultati conformi ad una concessione edilizia regolarmente richiesta e rilasciata.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione delle medesime disposizioni di legge, oltre che della legge della Regione Abruzzo n. 18 del 12.4.1983 e successive modificazioni. Si deduce che nell'ordinanza è stata dichiarata la illegittimità della concessione edilizia rilasciata al RA senza che, però, risultino indicate le disposizioni di legge o gli i strumenti urbanistici con i quali il provvedimento è in contrasto. Si osserva in particolare in proposito che il progetto di ristrutturazione edilizia assentito dalla concessione, pur se comporta differenze tra l'edificio preesistente e quello da realizzale, è stato approvato dagli organi tecnici comunali nel rispetto degli indici di fabbricabilità previsti dal P.R.G.; si aggiunge che nella nozione di interventi di ristrutturazione, di cui all'art. 30 lett. e) ed f) della citata legge regionale, rientrano gli "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"; si osserva, infine, che, ai fini del rilascio della concessione edilizia, non è necessario che sia stato emanato lo strumento urbanistico attuativo, anche se previsto dal piano regolatore generale, allorché si tratti di opere da realizzarsi in zona già urbanizzata, quale quella in cui è ubicato l'immobile sequestrato.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.321 c.p.p. sotto il diverso profilo della insussistenza del fumus commissi delicti, in quanto non è configurabile l'elemento psicologico del reato. Si deduce sul punto che l'elemento soggettivo delle contravvenzioni in materia edilizia può ravvisarsi, in presenza di una concessione regolarmente rilasciata, solo allorché risulti la macroscopicità della violazione della normativa urbanistica. Elemento - si afferma - che nella specie non sussiste, nè ha costituito oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito.
Con l'ultimo motivo il ricorrente contesta, infine, che il periculum richiesto per l'adozione della misura cautelare abbia i necessari requisiti di concretezza ed attualità. Si ribadisce sul punto che nel provvedimento impugnato manca l'indicazione delle norme violate in relazione al reato di abuso di ufficio, della cui commissione il fabbricato costituisce, secondo i giudici di merito, il profitto;
che, inoltre, nessuna funzione di prevenzione è configurabile con riferimento al completamento dei lavori, risultando il manufatto quasi del tutto ultimato.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte che la individuazione di elementi atti a configurare i reati di cui agli art. 323 e 328 c.p. ed all'art. 20 lett. b) della L. n. 47/85, è ricondotta dai giudici di merito - ordinanza del tribunale del riesame e decreto di sequestro - alla rilevata illegittimità della concessione edilizia rilasciata al RA, alla luce degli accertamenti tecnici disposti dal P.M., di talché si sono ravvisati sufficienti elementi per ritenere configurabile, nei limiti della cognizione devoluta al giudice del riesame in materia di misure cautelari reali (cfr. per tutte sez. un. 199700023, Bassi ed altri, riv. 206657), l'abuso di atti di ufficio da parte degli organi comunali che hanno rilasciato la concessione e non l'hanno successivamente revocata, oltre che la violazione urbanistica. Alla luce di tali rilievi si palesa, quindi, del tutto infondata la doglianza afferente alla mancata individuazione del dato normativo che sarebbe stato violato dal ricorrente, risultando il predetto dato puntualmente indicato nei provvedimenti di merito, dovendosi, peraltro, tener conto che nella fase delle indagini preliminari la pubblica accusa non è tenuta alla formulazione di un capo di imputazione, nel quale risulti puntualmente descritta la condotta mediante la quale si è realizzato il reato, ed è, pertanto, sufficiente che il decreto di sequestro contenga la indicazione di quest'ultimo e degli elementi costitutivi che ne individuano concretamente il fumus;
elementi che, come rilevato in precedenza, risultano adeguatamente riportati.
Nè la doglianza appare rilevante sotto il diverso profilo enunciato che l'art. 20 lett. b) della L. n. 47/85 punisce l'attività edificatoria eseguita in assenza di concessione edilizia, mentre nel caso in esame il RA era munito della predetta concessione. Si è, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che, "in tema di violazioni urbanistiche, poiché l'interesse protetto dall'art. 20 della legge 20 febbraio 1985 n. 47 non è quello formale del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo della attività edilizia (e dunque della regolarità della procedura di concessione), ma quello sostanziale della protezione del territorio, l'accertamento in sede giurisdizionale penale non è impedito dall'esistenza di un provvedimento concessorio;
invero tale accertamento può avere ad oggetto anche il provvedimento amministrativo stesso, ne' il giudice, così operando, disapplica un atto della pubblica amministrazione ritenuto illegittimo, ma ne valuta, appunto, la legittimità in quanto elemento integrante la fattispecie penale, di talché il rilascio della concessione edilizia non impedisce la configurabilità del reato oggetto di indagine." (cfr. sez. un. 9311635, P.M. in proc. Borgia;
sez. 3^, 9500113, Cutonilli;
sez. 3^, 9806671, P.M. in proc. Losito;
sez. 6^, 9803396, Calisse;
sez. 5^, 9900736, Rubino G.).
La violazione urbanistica oggetto di indagine, pertanto, correttamente è stata ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 20 lett. b) della L. n. 47/85, in presenza di una concessione edilizia ritenuta illegittima, mentre le ragioni dell'illegittimità della concessione sono state puntualmente indicate dai giudici di merito mediante il riferimento alla carenza del piano particolareggiato e, più in generale, alle risultanze della consulenza tecnica espletata. Egualmente infondato è il secondo motivo di gravame. La circostanza che la legge della Regione Abruzzo preveda la possibilità di apportare modificazioni volumetriche in sede di ristrutturazione degli edifici (art. 30, primo comma lett. e) della L. n. 18/83, come sostituito dall'art. 19 della L. n. 70/95) non esclude affatto la necessità che gli interventi di ristrutturazione di tale natura siano assentiti da concessione edilizia, in base ai principi generali vigenti in materia (cfr. sez. 3^, 30.11.1983, Ena, in Cass. pen. 1984, 2262 e più di recente sez. 3^, 18.9.1997 n. 8426 ed altre), di talché il rilascio di una concessione, che autorizzi la totale demolizione del fabbricato preesistente e la realizzazione di un nuovo edificio con caratteristiche volumetriche diverse, per essere legittimo deve risultare conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti in loco, come peraltro riconosce lo stesso ricorrente.
Secondo i principi generali, inoltre, il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla emanazione del piano di attuazione, allorché detto strumento urbanistico sia previsto, come nel caso in esame, dal P.R.G., che può derogare in termini restrittivi alla normazione generale (cfr. sez. 3^, 199401822, Ruotolo, riv. 200367 per un'ipotesi di sequestro analoga a quella di cui ci si occupa) e, pertanto, esattamente i giudici del riesame hanno devoluto al giudice della cognizione lo accertamento della esistenza delle ulteriori condizioni prospettate dal ricorrente per ritenere che nel caso in esame potesse egualmente essere rilasciata una concessione edilizia. Senza, peraltro, omettere di rilevare sul punto, che in sede di riesame sono state valutate, per un adeguato riscontro del fumus dei reati oggetto di indagine, le risultanze della consulenza tecnica disposta dal p.m. proprio al fine di accertare la legittimità della predetta concessione edilizia - che è stata esclusa - alla luce degli strumenti urbanistici vigenti, evidentemente con riferimento ai luoghi interessati dall'intervento edilizio.
Sono, infine, infondati gli ulteriori due motivi di gravame. La natura sommaria della delibazione affidata ai giudici del riesame esclude la necessità che venga accertata nel relativo giudizio a cognizione sommaria la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati oggetto di indagine, in assenza di elementi di valutazione che rendano, invece, evidente la buona fede dell'indagato. Va aggiunto che le ragioni ostative al rilascio della concessione edilizia di cui si tratta, rilevate dai giudici di merito, si palesano pienamente compatibili con l'ipotesi della manifesta illegittimità del provvedimento concessorio.
È stato inoltre accertato, e non è neppure controverso, che l'immobile oggetto di totale ricostruzione non è stato ancora ultimato, di talché si palesa del tutto rituale l'affermazione della impugnata ordinanza, secondo la quale sussiste l'esigenza cautelare di impedire il completamento del fabbricato in corso di realizzazione, in quanto tale condotta comporterebbe l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze del reato.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente RA VI al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 16 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2002