Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9647 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 09 64 7 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. N.23465/99 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. 25990 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Antonio Lamorgese -Ud. 25.3.2002 "1 Florindo Minichiello -Oggetto: " MA TA "1 - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da in persona del Ministro p.t., difeso MINISTERO DELL'INTERNO, dall'Avvocatura generale dello Stato con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ricorrente
contro
AN NC VA intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro 1245 n° 991/99 in data 17 maggio/15 settembre 1999 (R.G. 1053/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 4 dicembre 1999 il Ministero dell'Interno ha proposto tempestivo ricorso. per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 991 deposi- tata il 15 settembre 1999 e notificata il 16 ottobre 1999 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale ai crediti vantati nei confronti del Ministero dell'Interno da NT NC VA a titolo di indennità di accompagnamento, relativamente al periodo dal 3 gennaio al 31 dicembre 1987, in base alla legge 6 ottobre 1986 n. 656, che ha stabilito le nuove misure di tale provvidenza. NT NC VA non si è costituito. Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2946 C.C. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., il Ministero ricor- rente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che i crediti azionati presentavano il carattere della liquidità perché il loro importo è predeterminato per 2 legge. Di conseguenza andava applicata non l'ordinaria pre- scrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., bensì la pre- scrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 (recte: n. 4) c.c. I suddetti motivi sono infondati. Invero, in materia di assi- con riguardo stenza obbligatoria, e quindi anche all'indennità di accompagnamento, la prescrizione breve quin- quennale di cui all'art. 2948 n. 4 C.C. trova applicazione solo per i ratei già liquidati, mentre è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento (in unica soluzione) dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione (Cass. 22 agosto 1997 n. 7882; 22 marzo 1991 n. 3094). La liquidità del credito va infatti intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento anche relativamente alla sola parte residua del credito de l procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, se- condo un principio ricavabile dall'art. 129, primo comma, R.D.L. n. 1827 del 1935 e dalla sentenza costituzionale 29 maggio 1989 n. 283. (Cass. 26 luglio 2000 n. 9825). Nessuna rilevanza ha quindi, ai fini del termine prescrizionale ap- plicabile, che l'importo della prestazione, previdenziale o assistenziale, sia predeterminato per legge. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
3 nulla La Corte rigetta il ricorso e compensal le spese. Così deciso in Roma il 25 marzo 2002. вите Миской Il Presidente Il Consigliere estensore Brums Battimiello IL CANCE: TERE Macelleria LUG. 2 CANCELLIEREellecore paralle Roma, Il NCELLE 4