Sentenza 12 dicembre 2019
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta semplice documentale, nel caso di tenuta della contabilità mediante il sistema informatico e di perdita della disponibilità del "computer", la mancata conservazione o del programma di lettura del supporto sul quale vengono conservate le scritture o della copia cartacea delle stesse, in quanto la possibilità di tenuta della contabilità mediante sistema informatico non determina il venir meno dell'obbligo dell'imprenditore di conservazione dei libri e delle scritture, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta semplice documentaleGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 29 novembre 2022
Cos'è la bancarotta semplice documentale Art. 217 comma 2 Legge fallimentare Bene giuridico protetto Soggetto attivo del reato Elemento soggettivo Elemento oggettivo Tentativo Procedibilità Competenza Prescrizione del reato Giurisprudenza bancarotta semplice documentale La norma Bene giuridico protetto Soggetto attivo L'imprenditore commerciale. Elemento soggettivo Dolo o colpa. In realtà in base al comma 2 dell'art. 42 c.p[1]. la punibilità a titolo di colpa di un delitto come quello in esame dovrebbe essere espressamente prevista, mentre invece manca nell'art. 217 L.F. qualsiasi riferimento al riguardo. La Cassazione ha ritenuto che "previsione espressa" non significhi "previsione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2019, n. 12724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12724 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
12724-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Rosa Pezzullo - Presidente - Sent. n. sez. 3679/2019 Michele Romano PU 12/12/2019 Alessandrina Tudino R.G.N. 27900/2019 Elisabetta Morosini GI Riccardi Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO GI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/03/2019 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie, e l'inammissibilità del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 01/03/2019 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata il 07/12/2012 dal Tribunale di Marsala nei confronti di ON GI per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in qualità di amministratore unico della Holiday Tour Service s.r.l., esercente attività di agenzia di viaggi, e fallita il 11/07/2008, distrutto o occultato le scritture contabili. SR 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NT GI, Avv. Salvatore Bilardello, deducendo il vizio di violazione di legge: il fallito ha infatti consegnato al curatore tutte le scritture contabili, ad eccezione del libro giornale relativo agli anni 2006 e 2007, per il quale ha provveduto a consegnare un floppy disk;
l'art. 7, comma ter, I. 489 del 1994, che prevede che la tenuta di scritture con sistemi meccanografici sia regolare ove le scritture vengano contestualmente stampate in sede di controlli o ispezioni, sarebbe inapplicabile nella fattispecie, in quanto l'imputato, al momento del fallimento, non aveva più la disponibilità del computer su cui era installato il programma per l'apertura del floppy disk, in quanto nei locali della fallita operava un'altra società dal settembre 2007. CONSIDERATO IN DIRITTO assorbente rilevare l'intervenuta estinzione del reato, 1. Appare riqualificato ai sensi dell'art. 217, comma 2, I.f., per prescrizione. Risulta, infatti, pacifico, alla stregua della ricostruzione dei fatti accertata dalle sentenze di merito, che l'imputato avesse consegnato al curatore un supporto (un floppy-disk) contenente il libro giornale relativo agli anni 2006 e 2007, oggetto di imputazione;
supporto che il curatore non è riuscito a consultare, per l'indisponibilità del programma di lettura, installato su un computer ubicato nei locali della società fallita, ma nella disponibilità di altra società, che aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda, e che l'imputato non ha in altro modo messo a disposizione. Giova innanzitutto richiamare il tenore della disposizione di cui all'art. 7, comma 4 ter, I. n. 489 del 1994: "A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza". L'ambito applicativo di tale disposizione, in materia penale-fallimentare, è stato delimitato dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che, in tema di bancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili (art. 217, comma 2, I.f.), l'art. 7, comma 4 ter, I. n. 489 del 1994 - prevedendo che la tenuta della contabilità può essere effettuata mediante il sistema informatico-non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché da quello della loro conservazione, preordinata alla consultazione degli stessi. Ne consegue che la perdita dello strumento informatico, anche se dovuta ad un intervento esecutivo posto in essere dai creditori per acquisire il valore commerciale del "computer", non determina il venir meno dell'obbligo di conservazione dei libri e delle scritture contabili, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione, provvedendo al loro immediato trasferimento su carta o su altro "computer"; l'omissione di tale adempimento integra il delitto di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 20729 del 21/03/2003, Barni, Rv. 224766); analogamente, si è affermato che è configurabile il reato di bancarotta documentale semplice nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della memoria del computer contenente le annotazioni delle indicazioni contabili conservate ai sensi dell'art. 2220, u.c., cod. civ.. (Sez. 5, n. 10079 del 31/10/2014, dep. 2015, Capobianco, Rv. 263452; Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, Corsano, Rv. 244921, che, in motivazione, ha richiamato la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 2220 cod. civ., ai sensi del quale le scritture e i documenti di cui alla stessa disposizione possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti;
in senso analogo, Sez. 5, n. 5158 del 18/04/1995, Careglio, Rv. 201324: "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non può ravvisarsi la causa di forza maggiore, che esclude la responsabilità, nel furto del computer contenente tutti i dati utili della contabilità e nella irreperibilità del tecnico che ha introdotto la chiave di lettura sul supporto magnetico, dal momento che, comunque, l'imputato non ha tenuto i prescritti libri contabili nei quali avrebbe potuto trasferire di volta in volta le risultanze del computer e non ha conservato i dati cartacei (bolle, ricevute, contratti, atti provenienti da terzi, ecc.) che avrebbe dovuto conservare"). Ciò posto, è irrilevante, ai fini dell'ascrizione di responsabilità penale, la perdita della disponibilità del computer sul quale era installato il programma di lettura del supporto sul quale erano conservate le scritture contabili, non avendo l'imputato assolto all'obbligo di consentire l'immediata esibizione della contabilità in forma cartacea ed all'onere di diligenza di conservare la 3 disponibilità del programma di lettura contestualmente all'affitto del ramo di azienda che si assume ostativo. Tuttavia, il fatto va riqualificato come bancarotta semplice documentale, ai sensi dell'art. 217, comma 2, I.f., come del resto evidenziato, sia pur con argomentazione sul punto contraddittoria, dalla stessa sentenza impugnata, nella parte in cui ha richiamato i precedenti della giurisprudenza di legittimità che qualificano la tenuta c.d. informatica quale fattispecie non fraudolenta. Tanto premesso, essendo il reato di bancarotta semplice documentale consumato il 11/07/2008, risulta estinto per prescrizione il 11/01/2016. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato, così riqualificato, estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta documentale ascritto all'imputato in quello di bancarotta semplice documentale annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma il 12/12/2019 Afcon Reculle Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Pezzulle GI Riccardi GI Riccard CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 APR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Mana Cristina D'Angelo