Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2019, n. 12724
CASS
Sentenza 12 dicembre 2019

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Integra il delitto di bancarotta semplice documentale, nel caso di tenuta della contabilità mediante il sistema informatico e di perdita della disponibilità del "computer", la mancata conservazione o del programma di lettura del supporto sul quale vengono conservate le scritture o della copia cartacea delle stesse, in quanto la possibilità di tenuta della contabilità mediante sistema informatico non determina il venir meno dell'obbligo dell'imprenditore di conservazione dei libri e delle scritture, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione.

Commentario1

  • 1Bancarotta semplice documentale
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 29 novembre 2022

    Cos'è la bancarotta semplice documentale Art. 217 comma 2 Legge fallimentare Bene giuridico protetto Soggetto attivo del reato Elemento soggettivo Elemento oggettivo Tentativo Procedibilità Competenza Prescrizione del reato Giurisprudenza bancarotta semplice documentale La norma Bene giuridico protetto Soggetto attivo L'imprenditore commerciale. Elemento soggettivo Dolo o colpa. In realtà in base al comma 2 dell'art. 42 c.p[1]. la punibilità a titolo di colpa di un delitto come quello in esame dovrebbe essere espressamente prevista, mentre invece manca nell'art. 217 L.F. qualsiasi riferimento al riguardo. La Cassazione ha ritenuto che "previsione espressa" non significhi "previsione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2019, n. 12724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12724
Data del deposito : 12 dicembre 2019

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