Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2009, n. 35886
CASS
Sentenza 20 luglio 2009

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È configurabile il delitto di bancarotta semplice documentale nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della "memoria" informatica del computer contenente le annotazioni delle indicazioni contabili. (In motivazione, la S.C. ha richiamato la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 2220 cod. civ., ai sensi del quale le scritture e i documenti di cui alla stessa disposizione possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti).

Commentario1

  • 1Bancarotta semplice documentale
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 29 novembre 2022

    Cos'è la bancarotta semplice documentale Art. 217 comma 2 Legge fallimentare Bene giuridico protetto Soggetto attivo del reato Elemento soggettivo Elemento oggettivo Tentativo Procedibilità Competenza Prescrizione del reato Giurisprudenza bancarotta semplice documentale La norma Bene giuridico protetto Soggetto attivo L'imprenditore commerciale. Elemento soggettivo Dolo o colpa. In realtà in base al comma 2 dell'art. 42 c.p[1]. la punibilità a titolo di colpa di un delitto come quello in esame dovrebbe essere espressamente prevista, mentre invece manca nell'art. 217 L.F. qualsiasi riferimento al riguardo. La Cassazione ha ritenuto che "previsione espressa" non significhi "previsione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2009, n. 35886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35886
Data del deposito : 20 luglio 2009

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