Sentenza 20 luglio 2009
Massime • 1
È configurabile il delitto di bancarotta semplice documentale nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della "memoria" informatica del computer contenente le annotazioni delle indicazioni contabili. (In motivazione, la S.C. ha richiamato la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 2220 cod. civ., ai sensi del quale le scritture e i documenti di cui alla stessa disposizione possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti).
Commentario • 1
- 1. Bancarotta semplice documentaleGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 29 novembre 2022
Cos'è la bancarotta semplice documentale Art. 217 comma 2 Legge fallimentare Bene giuridico protetto Soggetto attivo del reato Elemento soggettivo Elemento oggettivo Tentativo Procedibilità Competenza Prescrizione del reato Giurisprudenza bancarotta semplice documentale La norma Bene giuridico protetto Soggetto attivo L'imprenditore commerciale. Elemento soggettivo Dolo o colpa. In realtà in base al comma 2 dell'art. 42 c.p[1]. la punibilità a titolo di colpa di un delitto come quello in esame dovrebbe essere espressamente prevista, mentre invece manca nell'art. 217 L.F. qualsiasi riferimento al riguardo. La Cassazione ha ritenuto che "previsione espressa" non significhi "previsione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2009, n. 35886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35886 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/07/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1576
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 14454/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS IO;
avverso la Sentenza resa 25.11.2008 dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
IO RS è stato tratto a giudizio avanti il Tribunale di Lecce nella sua veste di amministratore unico della Srl. AR, operante nel settore delle calzature, quale responsabile di bancarotta preferenziale. Gli si imputa, invero, di aver ceduto (con scrittura rogata il 4.4.2002), al creditore Spa. CALZATURIFICIO PI, pacchetto di quote in Srl. AXEN (il 49% del capitale, valsente Euro 101.225,55) intestato alla società che amministrava, in compensazione del maggior debito maturato in capo ad AR (di Euro 391.242,85, come accertato con ricognizione tra RS e PI, proprio al momento della cessione del cespite) in periodo di insolvenza della soc. da quegli amministrata (e di poi dichiarata fallita).
Inoltre, il RS è stato accusato di bancarotta semplice impropria sia nell'ipotesi dell'aggravamento del dissesto (L. Fall., art. 224, comma 217, n. 4) sia della trasgressione agli obblighi documentali (L. Fall., art. 224/217, comma 2). Il Tribunale di Lecce lo ritenne responsabile di tutte queste violazioni, la Corte d'Appello lo assolse dalla bancarotta semplice nella prima ipotesi dianzi citata e, nel resto, confermò la decisione del primo giudice.
Ricorre per Cassazione la difesa del RS deducendo:
- l'erronea applicazione della legge penale essendo stato travisato, nel caso di specie, il concetto giuridico dell'insolvenza, requisito del delitto di bancarotta preferenziale, ravvisabile soprattutto laddove si riscontra carenza di liquidità e non tanto per un accertato scompenso patrimoniale tra attivo e passivo;
l'insolvenza, invero, deve trasparire - secondo il ricorrente - dalla verificata irregolarità negli adempimenti;
all'epoca della censurata condotta non esisteva situazione di insolvenza, poiché AR godeva di credito bancario ed aveva concordato un rientro dalle esposizioni con i creditori, sino a quando fu messo all'incasso da un creditore un titolo post - datato, situazione che fece revocare la fiducia del sistema bancario;
la carenza del dolo specifico, poiché nella cessione delle quote AXEL poteva rinvenirsi specifica utilità per il cedente, postoché detta società intendeva procedere ad ulteriore aumento di capitale a cui la AR non era in grado di corrispondere: onde non è provata la specifica volontà di favorire il creditore cessionario;
- carenza di motivazione sul rigetto dell'istanza volta a richiedere rinnovazione del dibattimento con espletamento di perizia per accertare l'esposizione debitoria al momento della cessione delle quote;
carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna per bancarotta semplice documentale, poiché i "conti mastro" non rappresentano documentazione obbligatoria e, cioè, l'oggetto materiale del reato, non essendo compresi nelle indicazioni degli art. 2214 e 2421 c.c.. DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Deve premettersi che la norma incriminatrice non contempla espressamente, come requisito oggettivo del reato, la situazione di insolvenza, onde non è del tutto necessaria, a fini penali, una sua formale definizione. Ma, indubbiamente, essa viene implicitamente sottesa dalla dinamica del precetto.
Dal dettato della L. Fall., art. 5, (non modificato dalla recente riforma) si apprende che lo stato d'insolvenza consiste in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito. Esso è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto.
Ovviamente detta situazione può essere accertata giudizialmente anche prima del verificarsi dell'inadempimento, quando le condizioni sia patrimoniali sia economiche sia finanziarie dell'impresa lascino ragionevolmente presagire l'imminente paralisi nei pagamenti. Questo tipo di verifica, peraltro, rappresenta un giudizio di fatto, estraneo al sindacato del giudice di legittimità.
Nel caso in esame, la sentenza ha dato atto di un forte squilibrio patrimoniale in termini di una perdita che, di gran lunga, superava l'esiguo capitale sociale: una situazione che da sola evidenziava uno stato di allarmante crisi che avrebbe imposto l'immediato ricorso ad una procedura concorsuale, rammentando che l'imprenditore è tenuto alla conservazione del patrimonio a garanzia dei creditori. L'alienazione di un cospicuo cespite attivo non poteva che rendere ancor più accentuata e concreta la l'insolvenza, ancorché in uno stato ancora di latenza. A ben vedere, proprio l'(imprevista) negoziazione di assegno post - datato - a cui allude il ricorrente - dimostra indubbiamente l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni sociali, tanto che il sistema bancario - come ammette lo stesso ricorrente - valutò l'evento come prova di inaffidabilità. Inoltre, come argomenta la decisione impugnata, la ricognizione del debito con PI - assunta all'atto della cessione delle quote - per l'imponenza del suo ammontare, era indubbiamente connessa alla dimostrazione della già riscontrabile impotenza ad una regolarità solutoria.
La decisione non palesa salti o lacune di ragionevolezza e di plausibilità.
Attiene a valutazione di merito accertare se la cessione del pacchetto partecipativo in AXEL rappresentasse - oltre che un pagamento preferenziale - anche una soluzione giovevole all'economia di AR e se, quindi, nella condotta del RS non sia ravvisabile la sola e specifica intenzione di favorire il creditore, ma mirasse anche ad appianare la difficoltà della società.
La sentenza, tuttavia, consente di rispondere anche sul punto: la gravità del quadro finanziario descritto a pag. 5/6 del provvedimento impugnato, non permette di ipotizzare un miglioramento dell'equilibrio economico di AR, nella cessione di quel consistente valore attivo: il trend deficitario che, già all'inizio di quell'esercizio (2001), denunciava la perdita di L. 800 milioni a fronte del capitale sociale di L. 20 milioni, è eloquente indice di decozione, ragionevolmente apprezzato dai giudici di appello. Anche per questo aspetto la motivazione palesa il tracciato logico sul quale si è articolata la conclusione di condanna.
Queste medesime considerazioni attestano la manifesta infondatezza del successivo mezzo: non si riscontra carenza di motivazione quanto alla denegata richiesta di rinnovazione del dibattimento, con espletamento di perizia per accertare l'esposizione debitoria al momento della cessione delle quote. Il giudice ha mostrato di avere elementi sufficienti per giungere a ragionevole decisione ed, implicitamente, ha argomentato a sufficienza il fondamento della sua convinzione.
Non ha pregio la censura afferente alla bancarotta documentale ascritta all'imputato.
Se è vero, come indicato da questa Corte, che con riguardo alle scritture di cui all'art. 2214 c.c., comma 2, l'affermazione della loro obbligatorietà presuppone la specifica loro individuazione nell'addebito formulato a carico dell'imputato (Cass., sez. 5^, 13.3.2007, Ingegneri, CED Cass. 236640), è - del pari - certo che il capo d'accusa formulato a carico del RS indicava nominativamente la tipologia dell'annotazione risultata carente, segnalando che la stessa era richiesta dalla natura e dimensioni dell'impresa (con riproduzione, dunque, della norma del codice civile citata), così adempiendo all'onere stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Nel merito della censura, non vi è dubbio alcuno che anche le scritture dell'art. 2214 c.c., comma 2 (richiamate pure dall'art. 2421 c.c.) debbano ritenersi "obbligatorie", stando al formale dettato normativo (art. 2214 c.c., comma 2: "deve altresì tenere ...") e, pertanto, anche esse, qualora irregolarmente tenute o conservate, concretano l'oggetto materiale del reato. Non è contraddittoria la decisione circa la responsabilità (a titolo di colpa) per la perdita della "memoria" informatica dei computers su cui erano annotate le indicazioni contabili. L'art. 2220 c.c., u.c. consente di conservare su supporti di immagini, le registrazioni, ma - al contempo - impone che esse siano rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti "in ogni momento". Così non è stato nel caso in esame a seguito di un comportamento negligente o imprudente dell'imputato. La decisione riesce, quindi, allineata alla prescrizione normativa.
Consegue da tanto il rigetto del ricorso e la condanna del RS al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009