Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14875 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
ee 64301 ISEN148 75 /03 I SENSI DEL R.P.R 26/4/1986 131 T ALL B - N. 5DA R ia IN NAME DE PO, DOIT LIAN MATEN r EGIST C A ta RAZ ION bu I D A L A C O R T E S U P R EM Oggetto TRIBUTARIA SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8310/99Dott. Ugo Presidente FAVARA Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron.30059 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rep . Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 18/12/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64301 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RI MA RA;
intimata avversO la sentenza n. 11/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2002 03/03/98; 4693 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro di Pisa notificava a ER IA GR ed a AS OM una cartella esattoriale con la quale veniva richiesto il pagamento di una maggiore invim, oltre accessori,relativamente alla avvenuta vendita di un immobile in data 4.4.1984 al dichiarato prezzo di £.42.000.000 > il cui valore era stato però elevato dall'Ufficio a £.60.000.000. Il ricorso avverso tale atto impositivo veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria di primo grado di Pisa con decisione n.99/06/94,sul rilievo della mancata impugnazione,da parte dei predetti ER e AS(venditori),della decisione n.171/89 della medesima Commissione con la quale era stato rigettato il ricorso avverso l'avviso di liquidazione notificato dall' Ufficio per il titolo che precede. L'appello proposto dalla ER - in proprio e quale erede del defunto AS OM - veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 11/5/98,depositata il 3.3.1998. I Giudici di appello ritenevano estensibile alla parte venditrice, in virtù del disposto dell'art.6 comma secondo DPR 643/1972( laddove prevede che,per la determinazione della differenza di valore, si assume quale valore finale quello dichiarato o quello, maggiore, definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro),gli effetti della decisione,favorevole agli acquirenti dell'immobile,emessa dalla Commissione Tributaria ai fini dell'imposta di registro, sul ricorso avverso न्जे1 l'avviso di accertamento di maggior valore notificato dal medesimo Ufficio. La CTR dichiarava,quindi, la illegittimità del ruolo in forza del quale era stata notificata la cartella esattoriale. Ricorrono congiuntamente per cassazione il Ministero delle Finanze e l'Ufficio del Registro di Pisa, deducendo con un unico motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 2697 c.c. e dell'art.6 DPR 643/1972. I Giudici di appello avrebbero fatto, nella specie, erronea applicazione dell'art. 1306 c.c., non essendovi prova del passaggio in giudicato della decisione favorevole agli acquirenti e comunque per non avere tenuto conto che l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1306 cit. era nella specie preclusa dal passaggio in giudicato della decisione di rigetto del ricorso avverso l'avviso di liquidazione di cui in premessa. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Il motivo di doglianza è fondato. Invero,come già da questa Corte ripetutamente chiarito(ex plurimis, Cass.3997/2002;4765/2001;12973/2000;Cass.ss.uu.7053/1991), l'art. 1306 comma secondo c.c. detta una disciplina di favore che risultando eccezionalmente diretta a tutelare il condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio,non può essere utilmente invocata da chi abbia dato vita ad un processo conclusosi con autonoma efficacia nei suoi confronti. In tal caso,infatti, si determina un giudicato diretto che, indipendentemente dai motivi della pronuncia, è destinato necessariamente a prevalere su - 2 quello formatosi inter alios( atteso che le uniche ipotesi in cui è consentito di rimuovere gli effetti di una sentenza irrevocabile sono quelle previste dall'art.395 cpc). essendo cioè divenutaOrbene,tale essendo la situazione di specie definitiva,per mancata impugnazione, la decisione della CT di primo grado di Pisa,di rigetto del ricorso della ER e del AS avverso l'avviso di liquidazione dell'invim( atto presupposto della cartella esattoriale per cui ora è causa) - è evidente che, in relazione alla imposta de qua,il giudicato formatosi nei confronti di una delle parti negoziali ( quella venditrice) non può comunque essere rimesso in discussione sulla base di altra decisione, favorevole invece agli acquirenti dell'immobile, emessa ai fini dell'imposta di registro,pur a volere ipotizzare che la stessa sia divenuta definitiva. Il ricorso deve essere dunque accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito. ravvisanQuanto alle spese del presente giudizio e di quello di appello,si ravvisanė giusti motivi di compensazione delle stesse.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata,senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito;
dichiara compensate le spese di questo giudizio e di quelle in grado di appello. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2002 TATO IN CANCELLERIA Il Presidente Il Consigliere estensore Lavazz 11.2003 IL CANCELLIERE (1 AL CANCELLIERE DEPO 56. dott. Luigi Riitano dott o Riano oggi,