Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8929 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' * 089 29 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA CORT CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 2178 9/99 Consigliere Cron.24319 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Pasquale PICONE Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 12/03/02 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T EN Z A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AN ER, AN RO, AN LD, AN LO, AN NA, AN IA, AN NN quali eredi di MANDATORI ELVIRA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PAOLO EMILIO 24/D, presso lo studio dell'avvocato PLACIDO PULIATTI, 2002 che 1 rappresenta e difende unitamente all'avvocato 1071 -1- ANGELA DELUIGI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 20632/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/11/98 R.G. N. 4398/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, pressa 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 legis;
: rappresenta e difende ope legis;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO accoglimento dell'appello proposto dai il. Intunala Roma, in parziale parzia sentenza del 20 gennaio 1995 emessa dal locale Pretore del lavoro, condannava il Ministero al pagamento a favore di ND EL dell'indennità di accompagnamento dal primo giugno 1991. Con riguardo alla dedotta inammissibilità improcedibilità dell'azione di condanna nei confronti del Ministero dell'Interno in caso di ricorso giurisdizionale avverso gli accertamenti sanitari, il Tribunale rilevava che la distinzione del procedimento amministrativo nelle due fasi dell'accertamento degli stati invalidanti e della concessione delle correlative provvidenze economiche non vale ad escludere il carattere complessivamente unitario delle due fasi né ad immutare la funzione propria della verifica giurisdizionale, che è quella di stabilire non già l'esistenza di una certa situazione di fatto, bensì la spettanza di un certo diritto soggettivo, concretantesi nella specie nel diritto alla provvidenza rivendicata. Il Tribunale escludeva invece la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro sul rilievo che questa si individua solo nelle controversie traenti origine dall'impugnazione dei verbali delle commissioni mediche periferiche, non già in relazione agli accertamenti compiuti dalle commissioni mediche presso le USL come nella specie. Avverso detta sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno affidato a tre motivi. Hanno proposto controricorso gli eredi, indicati in epigrafe, della ND deceduta nelle more. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 38 Costituzione, degli artt. 101, 102 e 103 cod. proc. civ., dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, dell' art. 11 della legge 24.12.1993 n. 537, degli artt. 6/5, 3/5, 4/1/2 del DPR 21.9.1994 n. 698, nonché difetto di motivazione perché stante l'esistenza di due distinti procedimenti, facenti capo a due diversi organi, fino a che non sia definita la fase relativa all'accertamento sanitario non sarebbe possibile ottenere la statuizione di condanna al pagamento della prestazione, come desumibile dall'art. 6/5 del DPR citato, in cui si esclude che si possa agire nei confronti del Ministero dell'Interno per gli aspetti sanitari dopo l'entrata in vigore della norma. Dette disposizioni non sarebbero in N contrasto con norme costituzionali. Il motivo non merita accoglimento. Hanno infatti affermato le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 483 del 2000 che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con il DPR n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione economica richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. Nella presente causa -in cui non è stato chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato dello stato di invalidità ma solo l'erogazione di prestazioni ad esso 2 ricollegate - l'applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite comporta la permanente titolarità del rapporto controverso in capo al Ministero dell'Interno, onde il ricorso da questi proposto va respinto. Con il secondo motivo si denunzia subordinatamente ed in via alternativa la violazione degli artt. 75 e 83 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza e del procedimento, nonché difetto di motivazione, per essere stato il ricorso proposto direttamente dalla ND che come invalida psichica non era in grado di instaurare un valido rapporto processuale. Neppure questo motivo merita accoglimento, perché, come già rilevato (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152), l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o con provvedimento di nomina di un tutore o un curatore provvisorio, e non alle N persone colpite da incapacità naturale. Con il terzo motivo sempre in via subordinata ed alternativa si denunzia violazione degli artt. 34 e 295 cod proc. civ. la nullità del procedimento e difetto di motivazione perché il riconoscimento del beneficio sul presupposto dell'accertata patologia psichica, risolvendosi in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini della concessione del beneficio, ma avrebbe dovuto essere oggetto di apposito accertamento mediante il provvedimento camerale di cui all'art. 712 cod. proc. civ. Il motivo è infondato perché la sentenza che accerta il diritto alla prestazione assistenziale, in mancanza di apposita domanda in tal senso proposta da una delle parti (cfr. art. 34 cod. proc. civ.) non implica alcun riconoscimento di status, viceversa la verifica delle condizioni sanitarie funge da mero presupposto per il riconoscimento del beneficio. Il ricorso va quindi rigettato. 3 Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese "oltre millecinquecento euro per onorari, da distrarsi liquidate in euro 8 a favore degli avvocati Placido Puliatti ed Angela Deluigi. Così deciso in Roma il 12 marzo 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE brylica couls Mome la luna сим IL CANCELLIERE, галесо Depositato in Cancelleria . oggi, 19 GIU. 2002 OL O L L A IL CANCELLIECANCELLIERE T O B I O I E N Z Нгайсо D 7 A 3 T S O S P O M N I A E D A S E D , A E O T R O G N T T I E S T I S I L G E R I E A R D L L O E D 4