Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 1
La procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevista dall'art. 19 della legge 19 dicembre 1994 n. 758, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A. successivamente alla verifica della avvenuta eliminazione della violazione, essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2004, n. 38680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38680 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 08/07/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01618
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 026126/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI AT, N. IL 25/03/1967;
avverso SENTENZA del 04/12/2002 TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 4.12.2002, il Tribunale di Napoli ha ritenuto OS IO responsabile dei reati previsti e puniti dagli artt. 34, 354, 389 D.P.R. 547/1955 e dagli artt 4, 89 D.Lvo 626/1994 e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto appello che deve qualificasi ricorso per Cassazione essendo la sentenza del primo Giudice solo sindacabile a sensi dello art. 593 uc c.p.p.; nei motivi di impugnazione deduce:
- che il verbale di ammissione alla oblazione non è stato notificato al contravventore e tale omissione ha comportato il mancato verificarsi della condizione di procedibilità prevista dall'art. 21 D.Lvo 758/1994;
- che non è corretta la motivazione sul diniego della continuazione e sulla quantificazione della pena.
Il Collegio ritiene che le deduzioni non siano fondate. Secondo la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, introdotta dagli artt. 19 ss. D.Lvo 758/1994, il Giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle violazioni ivi previste, deve accertare che si siano regolarmente svolti tutti i passaggi della procedura stessa. Nel caso concreto, l'organo di vigilanza ha impartito al contravventore le apposte prescrizioni fissando il termine per adempiere e successivamente ha constato che la violazione era stata eliminata secondo le modalità imposte;
indi, ha invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa. La mancata corresponsione della somma necessaria a titolo di oblazione ha determinato la conseguenza che il procedimento, sospeso a sensi dell'art. 23 D.Lvo citato, riprendesse il suo corso. Ora, secondo il ricorrente, l'iter amministrativo non si è perfezionato perché il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa non gli è stato formalmente notificato, ma è stato consegnato a OS RO, padre dell'imputato, il quale, dopo essere stato invitato a consegnare l'atto nel più breve tempo possibile al figlio, lo ha sottoscritto.
La deduzione non è meritevole di accoglimento dal momento che la legge non prevede, per il caso in esame, una formale notificazione limitandosi a precisare che l'organo di vigilanza, constatato l'adempimento, "ammette il contravventore a pagare....."; di conseguenza, l'incombente può realizzarsi in forme diverse che, tuttavia, devono garantire con ragionevole certezza che l'interessato possa avere effettiva cognizione dell'onere di cui è gravato di provvedere tempestivamente al pagamento della somma dovuta. La comunicazione, effettuata con le ricordate modalità, era idonea - come correttamente rilevato dal Giudice di merito - a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e dei relativo termine.
Per quanto concerne il regime sanzionatorio, deve rilevarsi che il vincolo della continuazione è stato escluso per la impossibilità di evidenziare l'unicità del disegno criminoso stante la natura colposa delle contravvenzioni;
la motivazione sul tema è congrua è corretta e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
L'apparato argomentativo sulla quantificazione della pena, pur nella sua sintesi, è sufficiente, in quanto il Giudice ha dato atto di avere tenuto presente i parametri valutativi forniti dall'art. 133 c.p.; le attenuanti generiche non erano state richieste dall'imputato per cui il Tribunale non era gravato dall'obbligo di giustificare il mancato esercizio di un potere discrezionale che la parte non aveva sollecitato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2004