Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALY N0-3726/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dolt. IO SAGGIO - Presidente - R.G.N. 9453/00 Cron. 8516 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. 1053 Dott. Giuseppe Vito IO MAGNO Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Consigliere 04.18/11/02 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPA. in persona del legale YD TI rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTR ZEBIO N. 30, presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO GENTILESCHI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
GAN LI in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE 2002 ZEBIO 30, presso 1'avvocato FABIO DI MARZIANTONIO, 2083 rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO VITIELLO, -1- giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 462/99 del Tribunale di PRATO, depositata il 10/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
ww w w w -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La YD DR s.p.a conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Prato MO PI e la OE OL s.p.a. per sentirli condannare in solido al pagamento del 70% di quanto in forza di sentenza del Tribunale di Prato aveva dovuto corrispondere ad IO LO, terzo danneggiato in un sinistro stradale verificatosi l' 8 ottobre 1985, deducendo che la responsabilità del sinistro era da ascrivere prevalentemente all' PI ed in minor misura al proprio assicurato ZI BA, Costituitasi la sola AN LI s.p.a.( già OE OL s.p.a.), con sentenza del 27 marzo 1998 il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società convenuta al pagamento del 50% della somma complessiva di L. 38.900.000, rivalutata dal giorno del sinistro, con gli interessi legali. Proposto appello dalla AN LI s.p.a., con sentenza del 23 giugno - 10 agosto 1999 il Tribunale di Prato dichiarava la nullità del processo di primo grado e della pronuncia impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dell' PI e rimetteva la causa al primo giudice. Osservava in motivazione il Tribunale che dalla relazione negativa di notifica dell' atto introduttivo del giudizio di primo grado risultava che I PI, proprietario e conducente dell' auto assicurata presso la OE OL s.p.a, era deceduto all' epoca da circa un mese;
rilevava altresì che la stessa copia dell' atto di citazione era stata successivamente notificata, presso il luogo di residenza dell' PI, separatamente a LI ET ed a PA PI, entrambi indicati quali eredi di MO PI;
osservava ancora che la sentenza del Pretore cra stata pronunciata non nei confronti dei predetti, nella qualità, ma nella contumacia del sig. PI MO ", e che tuttavia la condanna cra stata disposta solo a carico della compagnia assicuratrice, e non anche dell' assicurato. Riteneva pertanto la mullità assoluta dell' atto introduttivo del giudizio, per essersi convenuto in giudizio un soggetto deceduto prima della notifica dell' atto di citazione, поD rilevando in contrario che le relazioni di notifica alla ET ed a PA PI recassero entrambe I indicazione dei destinatari quali eredi di MO PI: osservava al riguardo che la relazione costituisce atto proprio dell' ufficiale giudiziario inidoneo a modificare il contenuto della citazione con la sostituzione, quale convenuto, del soggetto menzionato nella relazione stessa a quello indicato in citazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la YD DR s.p.a. deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso la AN LI s. p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l' unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 163 n. 2, 164, 137, 148, 102 c.p.c. e 23 della legge n. 990 del 1969, si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere regolarmente citati in giudizio gli eredi dell' PI per essere stata loro personalmente notificata la citazione in giudizio del proprio dante causa, con espressa indicazione nella relazione di notifica della loro qualità di credi. Si rileva al riguardo che attraverso tale notifica i predetti erano venuti a conoscenza della domanda proposta avverso il 2 de cuius e che la notificazione nei loro confronti, eseguita dall' ufficiale giudiziario quale mandatario dell' istante, non poteva avere altra funzione che quella di renderli consapevoli che in forza della loro qualità di eredi detta vocatio in ius li riguardava direttamente. Si aggiunge che, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio imposto dalla legge, cra necessario soltanto che gli eredi fossero chiamati in causa, nou anche che nei loro confronti fosse proposta una domanda. Si sostiene infine che la nullità dell' atto per essere stato convenuto in giudizio un soggetto deceduto doveva considerarsi sanata attraverso la notificazione agli eredi. Il motivo di ricorso è infondato. Risulta invero dagli atti del giudizio, che questa Corte può esaminare direttamente, essendo stato dedotto un error in procedendo, che con l' atto di citazione la YD DR s.p.a. convenne in giudizio MO PI unitamente al suo assicuratore OE OL s.p.a. ( successivamente AN LI s.p.a.); risulta altresì che l'attrice effettuò un primo tentativo di notifica dell' atto in data 28 dicembre 1995 ed in quella sede la moglie dell' PI dichiarò all' ufficiale giudiziario il decesso del destinatario, avvenuto il 2 dicembre 1995; che lo stesso atto fu quindi notificato distintamente l' 11 gennaio 1996 a LI ET vedova PI ed a PA PI, in qualità di eredi di MO PI;
risulta infine che la sentenza del Pretore fu emessa, oltre che nei confronti della AN LI s.p.a., nei confronti di MO PI, dichiarato contumace. Considerato pertanto come accertato che la società attrice ebbe ad evocare in giudizio, quale contraddittore necessario ai sensi dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, un soggetto che al momento 3 della proposizione della domanda era già deceduto, va rilevato che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sode, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva. Ed invero l' esistenza attuale delle parti costituisce presupposto necessario della vocatio in ius, così che il fatto oggettivo della inesistenza del soggetto evocato in giudizio impedisce l'instaurarsi del rapporto contenzioso (v. Cass. 2001 n. 11688; 1995 n. 4622; 1993 n. 2023; 1992 n. 1528; 1988 n. 2951; 1985 n. 4578; 1984 n. 4616; 1983 n. 2400; 1976 n. 2810; 1962 n. 532). Nè può indurre a diverse conclusioni la circostanza che nella specie l' atto di citazione fu notificato alla ET ed a PA PI nella loro dichiarata qualità di eredi: è al riguardo appena il caso di rilevare che la notificazione, quale atto proprio dell' ufficiale giudiziario ( salvo che non sia disposto altrimenti, secondo il precetto dell' art. 137 comma 1 c.p.c.), è distinta ed autonoma dalla citazione, la quale invece è alto di parte, e svolge una funzione meramente strumentale rispetto a questa, in quanto diretta a portare la citazione stessa a conoscenza del destinatario, senza in alcun modo interferire sul suo contenuto e sui requisiti richiesti dalla legge per la sua validità. Ed è altrettanto evidente l' erroneità dell' assunto della ricorrente secondo il quale il contraddittorio si sarebbe realizzato con la mera notifica agli credi dell' atto di citazione, atteso che la posizione dell' PI di litisconsorte necessario imponeva che nei confronti dei suoi eredi si provvedesse ad una formale vocatio in jus. Correttamente pertanto la sentenza impugnata, accertato che nessuna citazione in giudizio era stata effettuata nei confronti degli eredi dell' PI, ha rimesso gli atti al primo giudice per l' integrazione del contraddittorio, ai sensi dell' art. 354 comma 1° c.p.c. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spes e processuali, liquidate in complessivi € 1.600,00, di cui € 1.500,00 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 novembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Пити чий a mielle WeinstСпестовJahille CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Princi * Civile Dapostato Canoniteria IL CANCELLIERE 13 MAR 2003 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE i attesta la registrazione presso l'Agenzia Jelle Entrate di Roma 2 il 12.06. Serie 4 al n. 22327 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (an. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERI Antonella Fontana Гале 5