Sentenza 6 dicembre 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa, pronunciate dal giudice di pace, appellabili, invece, se pronunciate dal Tribunale, considerato che l'omessa previsione di un secondo giudizio di merito, per i reati demandati alla cognizione del giudice di pace, trova giustificazione nella diversa valutazione legislativa di gravità di tali reati, che afferiscono a materie che non destano un particolare allarme sociale e, quindi, in definitiva in ragioni di politica giudiziaria; né tale disposizione viola l'art. 3, comma primo, Cost. sotto il profilo della possibilità di un secondo giudizio di merito nel caso in cui alla condanna a pena pecuniaria segua quella al risarcimento del danno in quanto l'imputato che deve affrontare la parte civile ha necessità di maggiori garanzie; nemmeno, infine, è leso il diritto di difesa posto che l'obbligo di un secondo giudizio di merito non è costituzionalizzato ed è, tuttavia, garantito il riesame della vicenda processuale.
Commentario • 1
- 1. Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del Giudice di Pace: rimessa la questione alle Sezioni Unitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2006, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 06/12/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2138
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 030685/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO ON, N. IL 01/05/1967;
avverso SENTENZA del 03/06/2004 GIUDICE DI PACE di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di L. Cost. e il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. CIANFERONI Luca.
OSSERVA
Con sentenza 3 giugno 2004 il giudice di pace di Firenze condannava TO RI alla pena di Euro 10,00 di multa per minaccia. Proponeva appello l'imputata sollevando preliminarmente questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., con riferimento all'art.593 c.p.p., comma 3. Nel merito deduceva violazione di legge e vizio della motivazione in punto di responsabilità e di omessa applicazione delle esimenti ex art. 52 c.p. e art. 599 c.p., comma 2. Dolevasi infine della mancata concessione della non menzione della condanna.
Con ordinanza 12 maggio 2005 il Tribunale di Firenze ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5. 1. La prospettata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Che la sentenza applicativa della sola pena della multa sia inappellabile quando pronunciata dal giudice di pace e lo sia, invece, quando pronunciata dal tribunale, non si pone in contrasto con nessuna delle disposizioni indicate in ricorso. Non viola, infatti, il principio di ragionevolezza, stante la peculiare tipologia dei reati di competenza del giudice di pace: le ipotesi di reato demandate alla cognizione di tale giudice, espressione tipica e immediata di situazioni di micro-conflittualità individuale (ingiurie, diffamazioni, minacce, furti punibili a querela, danneggiamenti ecc...), afferiscono a materie che, secondo il pensiero del legislatore, sia delegante che delegato, per se da contenere e reprimere, in ossequio al fine ne cives arma ruant, non arrivano a destare un particolare allarme sociale, tant'è che i relativi procedimenti consentono atipiche definizioni alternative (estinzione del reato per condotte riparatrici;
esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto); si tratta dunque di situazioni radicalmente diverse da quelle che cadono sotto la cognizione del tribunale, sicché la non previsione, per le prime, di un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella diversa valutazione di gravità del reato, effettuata dal legislatore, e quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria, diversità che evidentemente non viene meno per il solo fatto - sul quale fa essenzialmente leva il ricorso - dell'"identità di pregiudizio", derivante dall'essere la condanna alla pena della multa pronunciata dal giudice di pace anch'essa soggetta ad iscrizione sul casellario giudiziario, al pari di quella del tribunale.
Non vi è poi contrasto con il principio di eguaglianza, sotto il profilo della possibilità di un secondo giudizio di merito nell'ipotesi che alla condanna a pena pecuniaria segua quella al risarcimento del danno.
L'imputato che si trovi a fronteggiare anche la parte civile ha necessità di maggiori garanzie e il consentirgli, quindi, di chiedere un nuovo giudizio di merito in caso di condanna al risarcimento del danno, possibile per somme anche notevolmente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del giudice di pace civile, appare una scelta opportuna, niente affatto discriminante.
L'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace non lede neppure il diritto di difesa, in quanto, mentre non è
"costituzionalizzato" l'obbligo di un secondo grado di merito, è comunque garantito - con il ricorso per Cassazione - il riesame della vicenda processuale.
2. Le doglianze in punto di responsabilità sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure che attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, corroborate da quelle di altri testimoni, tra cui uno deciso nell'affermare di aver sentito pronunciare "dalla signora al balcone", poi identificata nell'imputata, le frasi intimidatorie riportate nel capo di imputazione.
3. Manifestamente infondate sono le censure che afferiscono alle invocate esimenti.
Esse si fondano sul dato della "reciprocità delle minacce", che si dice attestato dallo stesso giudice a quo.
Ma - a parte che l'esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2, è applicabile solo ai reati di ingiuria e diffamazione, non dunque a quello di minaccia, sicché nel caso concreto potrebbe al più parlarsi di provocazione ex art. 62 c.p., n. 2; e che quella della legittima difesa si palesa incongrua rispetto ad una aggressione puramente verbale, come la minaccia - è da dire che tanto la provocazione quanto la legittima difesa postulano il presupposto dell'offesa o del fatto ingiusto altrui, che non può certo desumersi dalla contemporaneità e reciprocità delle offese: in questa ipotesi, invero, ognuno dei contendenti versa in re illicita, per cui nessuno di essi può utilmente invocare le disposizioni in parola.
4. La pronuncia impugnata da espressamente atto, nell'argomentare il trattamento sanzionatorio, dello stato di incensuratezza della imputata. Non v'era dunque ragione per non applicare il beneficio di cui all'art. 175 c.p., che può essere concesso direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui omette di pronunciare sul beneficio della non menzione della condanna, beneficio che concede.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007