Sentenza 5 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10630 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL POROLO ITALIANO1 0630/03 LA CORTE SU RE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 6699/01 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.23845 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere - Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 03/04/03 Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BOCCIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO PES, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ILVA SPA già ILVA LAMINATI PIANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio 2003 --- FRANCESCO MANCUSO, che lo rappresenta e 2000 dell'avvocato -1- unitamente all'avvocato PAOLO ANDREOTTI,difende giusta delega in atti;
controricorrente nonchè contro ......... . OI QU vedova ARMIENTO;
intimata avverso la sentenza n. 3119/00 del Tribunale di .... TORINO, depositata il 11/05/00 R.G. N. 1961/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per www l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 9.5.1996 al Pretore di Torino, UA OI ved. NT conveniva in giudizio la s.p.a. IL MI NI e, premesso che EL NT, suo marito, aveva lavorato alle dipendenze di detta società dal 12.5.1977 al 29.2.1992, lamentava che il pagamento del t.f.r. era avvenuto solo in data 23.4.1992, e perciò in ritardo, e chiedeva, conseguentemente, la condanna della società al pagamento in suo favore della somma di L. 929.902 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti fino al 31.12.1995, oltre ulteriori interessi e rivalutazione fino al saldo. La soc. IL MI NI, costituendosi in giudizio, eccepiva, oltre all'infondatezza comunque della domanda, il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che essa era stata costituita a seguito di scissione parziale della s.p.a. IL in liquidazione, in data successiva all'estinzione del rapporto di lavoro del de cuius, il quale aveva lavorato alle dipendenze della s.p.a. IL, da cui aveva ricevuto la liquidazione. Il Pretore all'udienza di discussione (senza formale richiesta in tal senso) "autorizzava" la chiamata in causa della s.p.a. IL in liquidazione, la quale, a s M costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande contro di lei proposte o proponende da entrambe le altre parti e formulava, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti della s.p.a. IL MI NI, di cui chiedeva anche la condanna alle spese. Il Pretore, con sentenza depositata il 25.11.1997, in parziale accoglimento del ricorso, condannava la soc. IL MI NI a pagare alla ricorrente la somma di L. 500.693, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 23.4.1992, oltre che a rifondere le spese del giudizio. Assolveva inoltre l'IL in liquidazione s.p.a. "dalla domanda avanzata nei suoi confronti", con condanna dell'IL MI NI a rimborsarle le spese del giudizio Contro questa sentenza proponeva appello nei confronti della OI la s.p.a. IL IL MI NI. La OI si costituiva in giudizio resistendo già 3 all'impugnazione. Il Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della s.p.a IL in liquidazione. Questa società si costituiva in giudizio con la nuova denominazione di s.p.a. Iritecna, rilevando che i capi della sentenza pretorile che la riguardavano non erano stati impugnati ed erano passati in giudicato, né vi erano domande di sorta delle altre due parti nei suoi confronti. Essa si considerava quindi "spettatrice" relativamente ad un giudizio per lei conclusosi vittoriosamente già in primo grado. Il Tribunale, "in parziale accoglimento dell'appello" proposto dalla s.p.a. IL già IL MI NI, respingeva la domanda proposta dalla OI nei confronti della medesima società, compensando le spese del doppio grado tra la OI e l'appellante nonché quelle del grado d'appello tra le due società. Il giudice di appello preliminarmente ricordava che la s.p.a. IL in liquidazione in data 31.10.1993 deliberò la sua scissione parziale - poi attuata il 21.12.1993 -, Stille mediante il conferimento di parte del suo patrimonio a due società di nuova costituzione: s.r.l. Acciai speciali e s.r.l. IL MI NI,, poi trasformatesi in s.p.a. Osservava, poi, che la OI a fondamento della domanda si era limitata, per quanto riguardava l'individuazione del soggetto debitore, ad allegare che la Soc. IL MI NI era stata la datrice di lavoro del suo dante causa, senza fare riferimento a particolari vicende societarie o ad invocare l'art. 2112 c.c. Ebbene, questa deduzione non era risultata conforme al vero, poiché il rapporto di lavoro dell'NT era intercorso esclusivamente con la IL in liquidazione ed era cessato nel febbraio 1992, ben prima della costituzione per scissione della IL MI NI. Aggiungeva, peraltro, che non era configurabile una responsabilità di quest'ultima subentrata per effetto della scissione societaria nel ramo di azienda cui era società addetto il sig. NT - nelle obbligazioni fatte valere dalla OI, a norma dell'art. 2112 c.c., poiché il rapporto di lavoro in questione era cessato ed esaurito prima del trasferimento del ramo di azienda. Doveva escludersi anche la configurabilità in 4 concreto, nella specie, di una responsabilità della IL MI NI ex art. 2560, secondo comma, c.p.c. Osservava infine che nessuna domanda era stata proposta dalla OI nei confronti della IL s.p.a. in liquidazione, poiché essa non aveva mai esteso le proprie conclusioni alla terza chiamata e anche in appello aveva ampiamente richiamato le difese proposte dalla s.p.a. IL in liquidazione. Pertanto la domanda della medesima, così come proposta, non poteva trovare accoglimento e la sentenza appellata doveva essere correlativamente riformata Quanto alle regolamentazione delle spese del giudizio del primo grado tra le due società, osservava che su tale capo autonomo della sentenza del Pretore era intervenuto mis il giudicato, poiché non era stato proposto appello da parte della IL MI NI s.p.a. Contro questa sentenza la s.p.a. Fintecna, quale incorporante della s.p.a. Iritecna in liquidazione (già s.p.a. IL in liquidazione), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Preliminarmente la ricorrente osserva che il suo interesse ad impugnare la sentenza d'appello deriva dal pregiudizio che le arrecherebbe il passaggio in giudicato dell'accertamento, sia pure solo incidentale, in essa contenuto della sua legittimazione passiva e della sua responsabilità esclusiva nei confronti della sig.ra OI. La s.p.a. IL (già s.p.a. IL MI NI) resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. La OI non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un punto decisivo della controversia ed insufficiente motivazione al riguardo;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2112, 2560 e 2504-septies e segg. c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Lamenta che il giudice di appello abbia negato la responsabilità e la legittimazione della s.p.a. IL MI NI esclusivamente sulla base della ritenuta 5 inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. e quindi trascurando che nella specie non era intervenuta una normale cessione di azienda da una società ad un'altra, bensì una scissione societaria con connessa attribuzione di alcuni rami aziendali alle due società scissionarie, e non tenendo conto -diversamente dal Pretore della suddivisione pattizia delle responsabilità tra le due società per i debiti dell'azienda trasferita all'IL MI NI. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dei principi del giudicato (art. 2909 c.c.), del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), della domanda (art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), unitamente a violazione e falsa applicazione degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.). Osserva: che era stata rovesciata la decisione di primo grado senza disporsi almeno l'interrogatorio delle parti e senza provvedersi in ordine alle prove per testi dedotte in primo grado;
che era stato posto praticamente nel nulla il giudicato ottenuto dall'istante con la Sille sentenza di primo grado, senza che in appello alcuna delle parti avesse proposto domande contro di essa, con conseguente violazione del diritto di difesa;
-che al riguardo non rilevava che in primo grado non fosse stata proposta alcuna domanda da parte della OI nei confronti dell'ex IL, dato che quest'ultima aveva chiesto che fossero dichiarate nulle, improponibili o comunque respinte le domande contro di lei proposte, e, d'altra parte, la chiamata in causa era avvenuta ad istanza dell'IL MI Plastici, in relazione alla sua tesi, secondo cui la responsabilità e la legittimazione rispetto all'obbligazione dedotta in giudizio competevano esclusivamente all'ex IL;
- che di conseguenza tale questione doveva essere decisa nei confronti di tutte le parti in causa, come del resto era avvenuto con la sentenza di primo grado, poi non fatta oggetto di impugnazione sul punto;
6 che in definitiva la sentenza d'appello aveva rovesciato, sia pure con pronuncia incidentale, la decisione di primo grado relativa ai rapporti dell'ex IL sia con l'IL MI Plastici che con la signora OI, in violazione dei principi del giudicato, del contraddittorio, della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Osserva questa Corte che è necessario preliminarmente rilevare che il giudice di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dalla attuale società ricorrente, non ha affatto preso in considerazione, e rigettato, una domanda della OI di condanna della chiamata in causa, pur riferendo, nella parte narrativa, di conclusioni della IL s.p.a. di essere assolta dalle domande di cui al ricorso. Infatti in nessuna parte della motivazione si parla di una domanda della ricorrente nei confronti della chiamata e della Sil sua infondatezza, mentre, dopo un riferimento alla sussistenza della realizzazione, della fattispecie di trasferimento di azienda tra le due società, ed altri rilievi sull'an e sul quantum, si afferma che "pertanto la convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente la somma di L. 500.693", oltre accessori. Si motiva invece circa l'infondatezza della domanda di manleva "proposta dalla convenuta nei confronti della STU terza chiamata" (infondatezza dipendente del fatto che dagli accordi intervenuti tra le due società risultava che le sopravvenienze passive conseguenti ad azioni di terzi rimanevano a carico della cedente se proposte entro il 30.6.1995, ed erano invece a carico della cessionaria se proposte successivamente). E si tratta evidentemente del rilievo cui si collegano, nella parte finale della motivazione, la precisazione che la terza chiamata doveva essere assolta dalla domanda avanzata nei suoi confronti, nonché la pronuncia, contenuta nel dispositivo, di assoluzione, appunto dell'IL in liquidazione s.p.a., dalla domanda avanzata nei suoi confronti, con condanna (contenuta nello stesso alinea) dell'IL MI NI a rimborsarle le spese del giudizio. Ne consegue, che, diversamente da quanto sostenuto nell'ambito del secondo motivo di ricorso, correttamente il giudice di appello - dopo che al riguardo non era stato formulato alcun motivo di appello (né erano state riproposte domande) - ha 7 omesso di pronunciarsi in merito ai rapporti tra la OI e la società chiamata in causa (senza che, naturalmente, rilevi l'osservazione non giustificata, ma incidentale e concretamente non valorizzata, del medesimo Tribunale, secondo cui il primo giudice avrebbe, sia pure a torto, ritenuto sussistere la proposizione, da parte della OI, di qualche domanda nei confronti della IL in liquidazione). Va anche rilevato che lo stesso giudice di appello non era stato chiamato a pronunciarsi neanche sui rapporti interni tra le due società. Alla luce di queste premesse, occorre verificare se sussiste l'interesse giuridicamente rilevante dell'attuale ricorrente ad impugnare la sentenza del Tribunale di Torino, in relazione al contenuto e alla portata effettivi della stessa. La risposta deve essere negativa, poiché in effetti la sentenza non ha pronunciato in ordine alla posizione della attuale ricorrente, si che devono ritenersi inter alios sia la pronuncia circa la non responsabilità della società appellante nei confronti della OI, sia anche i rilievi contenuti in motivazione a sostegno di questa pronuncia (cfr., per qualche analogia di situazioni e statuizioni, Cass. 22 novembre 1985 n. 5802 e 10 maggio 2001 n. 6502). Tale difetto di interesse preclude l'esame di ogni ulteriore censura, processuale e sostanziale, formulata dalla società ricorrente. La soccombenza della società ricorrente comporta la sua condanna alle spese del presente grado nei confronti della controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro, 35,00 oltre Euro duemilacinquecento per onorari. Così deciso in Roma il 3 aprile 2003. Il Consigliere est. Il Presidente Scleroты IL CANCELLIERE loff auco Depositato in Cancelleria oggi.-5 LUG. 2003 A M E R IL CANCELLIERE P U CANCEL zaud S