Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2023, n. 3717
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Sentenza 30 gennaio 2023

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In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2023, n. 3717
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3717
    Data del deposito : 30 gennaio 2023

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