Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6107 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6107 "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL E DEL POPOLO ITALIA LEGGE 3-5-1967 N. 317" OggettoLA CORTE SU EM IONE SEZI PRIME CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 2689/98 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 13363 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 18/12/00 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MONTEPASCHI SE.RI.T. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SPA, COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PROVVISORIAMENTE ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER LA CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del Direttore Sostituto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI NORMANNI 11, presso l'ufficio legale della MONTEPASCHI SE.RI.T. SpA, rappresentato e difeso VALERIO, giusta procura a dall'avvocato BATTAGLIA margine del ricorso;
ricorrente 2000 contro 2429 BR ON & C. Snc, in persona del legale -1- . rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BALSAMO PALMA, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente -
contro
COMUNE DI CATANIA;
- intimato avverso la sentenza n. 271/97 del OR di CATANIA, depositata il 17/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Conti Guglia, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele IE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo subordinato al profilo del secondo motivo, rigetto nel resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16.10.1996 presso la Cancelleria della Pretura di Catania LF RI & C. s.n.c. proponeva opposizione avverso l'avviso di mora n.83880404, notificato il 18.9.1996, con cui era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di £ 1.220.000 per violazioni del codice della strada, lamentando che non aveva ricevuto notifica né del verbale di accertamento né della cartella esattoriale riguardante tali violazioni e che l'ammontare della sanzione mancava di riferimenti specifici. Si costituiva il Comune che chiamava in causa NT SE.RI.T. s.p.a. Su cui ricadeva la l'obbligo della preventiva notifica della cartella esattoriale. Con sentenza del 17.2.1997 il OR accoglieva il ricorso, rilevando l'illegittimità della cartella esattoriale e dell'avviso di mora in quanto privi di specificità in violazione dell'art. 25 D. P. R. 602/73, condannando la NT al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza la NT SE.RI.T. s.p.a. propone ricorso per cassazione notificato ad LF RI & C. s.n.c., deducendo quattro motivi 3 di censura. Resiste con controricorso LF RI & C. s.n.c.. Avendo la NT SE.RI.T. s.p.a. sollevato con il secondo dei suoi motivi questione veniva rimessa alledi giurisdizione, la causa Sezioni Unite che, con sentenza n.780 del 16.11.1999, dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la NT SE.RI.T. s.p.a. denuncia violazione dell'art. 22 Legge n.689/81. Deduce che l'ammissibilità esattoriale puòdell'opposizione alla cartella ravvisarsi solo nel caso in cui si contesti l'esistenza del titolo esecutivo • la sua attuale efficacia, rimanendo precluse in tale giudizio di opposizione tutte le difese attinenti al rapporto punitivo non fatte valere nei termini fissati per la proposizione del verbale di accertamento che è l'unico atto opponibile con la tipica azione di annullamento di cui alla Legge n.689/81. Con il secondo motivo la ricorrente, dopo aver sollevato la questione di giurisdizione decisa 4 dalle Sezioni Unite, nei termini sopra precisati, deduce che l'art. 25 D.P.R. 602/73, nel sancire che la cartella di pagamento deve indicare gli elementi costitutivi del credito d'imposta, non ne prevede la nullità in caso di omissione. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 23 Legge n.689/81 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C., sostenendo che, solo della riscossione e non essendo incaricata alla formazione dei ruoli, di partecipando competenza dell'ente impositore e sanzionatorio, non può essere considerata litisconsorte necessaria in quanto l'art. 23 Legge 689/81 prevede che parti in Causa siano l'opponente e l'ente impositore e che in ogni caso la cartella è stata predisposta conformemente al modello approvato dal Ministero con decreto del 5.8.1991. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 C.P.C., lamentando che il OR l'abbia condannata alle spese, senza considerare che non era parte nel giudizio pretorile in quanto il OR aveva disposto unicamente nei confronti del Comune la notifica, che era stata poi estesa, evidentemente per un mero errore della cancelleria, ad essa ricorrente, da 5 ritenersi quindi estranea al giudizio. Orbene il principio dell'ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale, allorchè si facciano valere tra l'altro, come nel caso in esame, vizi propri inerenti alla formazione del titolo, richiede alcune considerazioni preliminari in ordine al procedimento da adottare ed ai termini da osservare. Il problema è stato già affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte (491/00) le quali, in relazione proprio alla cartella esattoriale, hanno affermato che gli eventuali vizi possono essere fatti valere avanti al qiudice ordinario nelle forme, a seconda dei casi, dell'opposizione agli atti esecutivi previste all'esecuzione rispettivamente dagli artt. 615 e 617 C.P.C.. Ora nell'ipotesi in esame, essendo stata dedotta e ravvisata la nullità della cartella ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/73 in quanto la mancata indicazione delle voci cui si riferivano controllogli importi non consentiva il dovuto sulla legittimità dell'opposizione, vale a dire per un vizio formale del titolo, si è certamente nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che il termine da osservare per la sua proposizione è quello di cinque giorni di decorrente dalla cui all'art. 617 C.P.C., notificazione della cartella. Trattasi di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procesSO in quanto, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti. Orbene nel caso in esame risulta dagli atti che la notificazione della cartella è avvenuta in data 18.9.1996 mentre il ricorso è stato depositato solo il 16.10.1996. E' evidente quindi il mancato rispetto del ponibilité ll termine perentorio, con la conseguente necessita da parte di questa Corte di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C. e di dichiarare l'inammissibilità per decorso del termine dell'originaria opposizione agli atti esecutivi proposta avanti al OR, così qualificata l'opposizione sul punto della RI & C. s.n.c.. Va inoltre osservato che l'impugnata sentenza ha limitato il proprio esame ai vizi della cartella esattoriale, ritenendo l'accoglimento della censura al riguardo assorbente rispetto all'ulteriore questione relativa alla dedotta mancata contestazione dell'infrazione che ben può essere fatta valere anche con l'opposizione avversO la cartella esattoriale al fine di recuperare a livello di cartella esattoriale il momento di garanzia previsto con la opponibilità avverso la contestazione del verbale di infrazione od avverso l'ordinanza-ingiunzione (Sez. Un. 192/90; 12107/95). Non avendo pertanto il OR pronunciato al riguardo, non è consentito a questa Corte, dopo l'enunciazione del principio di diritto testè richiamato, provvedere nel merito, postulandosi a tal fine che il giudice di merito abbia espresso i suoi apprezzamenti con la decisione. Relativamente alla parte residua dell'opposizione, riguardante la mancata notifica del verbale di accertamento, gli atti vanno rimessi quindi al Tribunale di Catania al quale deve ritenersi trasferita la competenza a seguito della soppressione dell'Ufficio del OR operata con D.Lgs. 19.2.1998 n.51 e che dovrà disporre anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Né a tal fine può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lg. 30.12.1999 n.507 che ha attribuito al 8 giudice di pace la competenza nei giudizi di opposizione di cui alla Legge n.689/81 - ad eccezione di alcune materie, non rientranti però nel caso in esame ostandovi l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riquardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". In tal senso del resto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte (562/00).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione aqli atti esecutivi, così qualificata l'opposizione della LF RI & C. s.n.c. relativamente ai Rimette gli atti al vizi dell'avviso di mora. Tribunale di Catania per l'esame della parte e per le spese del residua dell'opposizione giudizio di cassazione. Roma, 18.12.2000 Mg. Rivende l louth lau nd Il Consigliere est. Il Presidente ASSAZIONE Civile Fr CANC Deport 27 OR 20 1 Andrea blan VELLIERE