Sentenza 17 luglio 2017
Massime • 1
All'ergastolo determinato come cumulo giuridico in sostituzione di pene detentive temporanee, ai sensi dell'art. 73, comma 2, cod. pen., non si applica, nel caso di ulteriore cumulo con titoli di condanna a pena detentiva temporanea superiore ad anni cinque, l'isolamento diurno previsto dall'art. 72, comma 2, cod. pen., giacché quest'ultima disposizione, nel fare riferimento ai delitti che "importano" la pena dell'ergastolo, ha riguardo soltanto all'ergastolo come pena direttamente prevista.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2017, n. 38052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38052 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2017 |
Testo completo
38052-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza Camera Consiglio del 17.07.2017 Registro generale n. 13208/2017 Composta dai Consiglieri: Sentenza con motivazione semplificata n° 2735/2017- N° Ruolo: 15 Mariastefania Di Tomassi Presidente Angela Tardio Giacomo Rocchi Raffaello Magi Antonio Minchella Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: LF MO, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n° 93/2016 della Corte di Assise di Appello di Napoli in data 07.02.2017; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generate, in persona del dott. Giulio Romano, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con ordinanza in data 07.02.2017 la Corte di Assise di Appello di Napoli determinava in mesi nove la durata dell'isolamento diurno a carico di FI MO. Rilevava il giudice che all'FI era stata già determinata la pena dell'ergastolo ex art 73 cod.pen. poiché aveva riportato due condanne a pene non inferiori ad anni ventiquattro di reclusione: ma, contestualmente, al medesimo doveva applicarsi un ulteriore cumulo di condanne, ammontanti ad anni trenta di reclusione per effetto del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen.; così la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli aveva chiesto di determinare la durata dell'isolamento diurno, affermando che ex art 72, comma 1 secondo, cod.pen. la concorrenza tra l'ergastolo ed altre condanne a pena temporanea superiore ad anni cinque comportava appunto l'applicazione dell'isolamento diurno. Il giudice condivideva le ragioni della richiesta e respingeva la prospettazione difensiva secondo la quale l'art 72 cod.pen. non avrebbe potuto trovare applicazione in caso di ergastolo non inflitto all'esito di un processo, ma determinato come cumulo giuridico: la normativa non prevedeva questa distinzione e l'ergastolo doveva accompagnarsi all'isolamento diurno che costituiva una sanzione penale senza la quale, di fatto, gli ulteriori reati sarebbero rimasti privi di una punizione. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, deducendo erronea applicazione di legge: si sostiene che l'ergastolo determinato a norma dell'art 73 cod.pen. non contempla l'ipotesi dell'isolamento diurno, poiché trattasi di una volontà legislativa esplicantesi in un cumulo e non anche una sanzione decisa in modo discrezionale da un giudice, con valutazione quindi di condotta e personalità del condannato;
inoltre, poiché l'isolamento diurno costituisce una risposta sanzionatoria, non può essere inflitto senza espressa previsione normativa tassativa, altrimenti si creerebbe un'interpretazione analogica sfavorevole. Reputa questa Corte, in adesione al parere del P.G., che il ricorso sia fondato. Il comma secondo dell'art. 73 cod.pen. si pone in termini di specialità rispetto a quanto dettato dal successivo art. 78 cod.pen. in materia di limiti all'aumento di pena;
esso realizza una vera e propria sostituzione della pena originariamente inflitta con quella, di specie diversa, dell'ergastolo, operando sempre, tuttavia, nell'ambito del concorso di pene temporanee. E poiché l'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod.pen. ha natura giuridica di sanzione penale, e cioè di inasprimento dell'ergastolo, anche riguardo ad esso deve essere rispettato il principio di legalità della pena: così, se anche l'ergastolo di cui all'art. 73, comma secondo, cod.pen. è la risultante dell'applicazione di disposizioni di legge che, attraverso meccanismi diversi incidono sul trattamento sanzionatorio, resta il fatto che ad esso poiché in sostituzione di specifiche pene detentive - temporanee non può essere ricondotta la disposizione di cui all'art. 72 cod.pen., la - quale si riferisce all'ergastolo come pena direttamente prevista: del resto, anche l'espressione testuale della norma richiamata fa espresso riferimento a delitti che importano» la pena dell'ergastolo e quindi ad una condanna a pena perpetua direttamente prevista dalla legge come sanzione per una determinata condotta. È questo appunto l'ergastolo che può essere inasprito con l'isolamento diurno. Né ha rilievo l'argomentazione relativa al fatto che, così opinando, alcuni reati cumulati rimarrebbero privi di una punizione: in realtà, la relativa punizione è nel confluire della pena in una sanzione perpetua, quale conseguenza di un sistema che prevede di per se stesso limiti agli aumenti. 2 Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso il 17 luglio 2017. Il Consigliere relatore Il Presidente (Antonio Michella) (Mariastefania Di Tomassi) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 LUG 2017 PREMA DI Funzionario Giudiziario COZZOLINO Rose Copomo 3