Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2002, n. 11690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11690 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto16 6 4/0 2 ORTE SUPRE A DICASSAZIONE Infep-ilor - SEZIONE RIBUTARI d.P.R.u. Alipucte mosta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1429/00 Do t Enrico PAPA Presidente Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere - Cron.29299 Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI MELONCELLI Consigliere Ud. 15/03/02 Dott. Achille ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: TI LU, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 22, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che lo difende, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avversO la sentenza n. 236/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 02/12/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1265 udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
è presente per il ricorrente, l'Avvocato BONFIGLIO, dopo le conclusioni del P.M.; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. Ritenuto in fatto che, con avviso di accertamento n.349/366 del 27 luglio 1989, notificato il 10 agosto 1989 a UC Mu- - esercente la professione di pranoterapeuta ti l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bergamo determinò sinteticamente il reddito di lavoro autonomo, dichiarato dal MU per l'anno 1983 nella misura di £.7.011.000, aumentandolo, ai fini dell'applicazione dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r., a £.164.000.000, ai sen- si del combinato disposto degli artt.38 comma 4 del d. P. R. n.600 del 1973 e dei dd.mm. 21 luglio 1983 e 31 dicembre 1984, ed irrogando le conseguenti sanzioni pe- cuniarie;
che, con ricorso del 20 settembre 1989 alla Com- missione tributaria di I° grado di Bergamo, il MU im- pugnò il predetto avviso, chiedendone l'annullamento sia perché il provvedimento impositivo non recava l'indicazione delle aliquote d'imposta applicate, sia 2 perché l'accertamento sintetico operato era illegittimo e, comunque, infondato;
- che, in contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione del ricorso la Commissione tributa- ria provinciale di Bergamo, con sentenza n. 153 del 4 dicembre 1996, in parziale accoglimento del ricorso, determinò il reddito ai fini i.r.pe.f. in £.148.600.000 e quello ai fini i.lo.r. in £.140.400.000, con conse- guenti sanzioni al minimo edittale;
che, a seguito di appello del MU, la Commissio- - tributaria regionale di Milano, con sentenza ne n.236/59/98 del 2 dicembre 1998, confermò la sentenza di primo grado, osservando, tra l'altro, in ordine al motivo d'appello avente ad oggetto l'eccepita nullità dell'avviso di accertamento, che "ugualmente destituita di fondamento è l'eccezione di nullità per la mancata indicazione delle aliquote di imposta, poiché, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale sul punto, è sufficiente l'indicazione della misura minima e massi- ma, come è avvenuto nella specie"; che avverso tale sentenza UC MU ha propo- sto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che il Ministro delle Finanze, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività 3 difensiva. Considerato in diritto che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione dell'art.42 del D. P. R. 29.09.73 n.600 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo, contrariamente a quanto affermato dai Giu- dici d'appello, la tesi della nullità dell'avviso di accertamento che rechi soltanto l'indicazione delle aliquote minima e massima dell'imposta applicata, come avvenuto nella specie, e non anche delle aliquote ap- plicate per i singoli scaglioni di reddito;
- che il motivo è fondato;
che, infatti posto che, come risulta inequivo- cabilmente dalla sentenza impugnata, dianzi integral- mente riprodotta in parte qua (cfr., supra, Ritenuto in fatto), nell'avviso di accertamento era riportata sol- tanto l'indicazione delle aliquote minima e massima della maggiore imposta (i.r.pe.f.) determinata CO- stituisce costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 14626 del 2000 e 893 del 2002), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui in tema di imposte sui redditi, l'avviso di accer- tamento, che non contenga l'indicazione precisa ed ana- litica delle diverse aliquote progressive applicate su- 4 gli scaglioni dell'imponibile, ma soltanto l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola la prescrizione dettata, in funzione di tutela del diritto di immediato ed agevole controllo riconosciuto al con- tribuente, dall'art. 42 commi 2 e 3 del d. P.R. n. 600 del 1973 ed incorre, pertanto nella sanzione di nullità sancita nel terzo comma dello stesso articolo;
- che si che, lapertanto, sentenza impugnata fonda su principio di diritto opposto a quello qui ri- badito- deve essere annullata;
che, peraltro, la relativa causa tenuto conto che, come già detto, l'avviso di accertamento de quo contiene soltanto l'indicazione delle aliquote minima e massima;
che l'applicazione del principio stesso incide sulla validità stessa dell'atto impositivo impugnato;
e che non sono, quindi, necessari ulteriori accertamenti può essere decisa nel merito, secondo il di fatto combinato disposto degli artt.62 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992 e 384 comma 1 secondo periodo cod. proc.civ., nel senso dell'accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto da UC MU con ricorso del 20 settembre 1989 alla Commissione tributaria di 1° grado di Bergamo, e, conseguentemente, della dichiarazione di nullità dell'avviso di accerta- mento n.349/366 del 27 luglio 1989 dell'Ufficio di- 5 strettuale delle imposte dirette di Bergamo;
che gli altri due motivi del ricorso debbono in- tendersi, ovviamente, assorbiti;
che la circostanza che, al momento della proposi- zione del ricorso introduttivo del presente giudizio (1989), non era ancora consolidato l'orientamento giu- risprudenziale qui ribadito integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spe- se dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara as- sorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto e, decidendo la causa nel meri- to, accoglie il ricorso introduttivo del presente giu- dizio. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 15 marzo 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente Salvatore PalmaMar Enrico Papa ماشا IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA CE ST - 5 AGO 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 CE ST 6