Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 2
In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della decisione di consegna, è conforme ai principi sul giusto processo, richiamati dall'art. 2, comma primo, L. 22 aprile 2005, n. 69, il mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi sulla base di una sentenza di condanna pronunciata in contumacia, senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, poichè l'ordinamento francese garantisce al condannato la possibilità di chiedere, mediante opposizione, un nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.
In tema di mandato di arresto europeo, deve essere applicato il particolare regime previsto dall'art. 19 lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, nel caso in cui la consegna del cittadino sia richiesta dalle autorità giudiziarie francesi, sulla base di una sentenza di condanna pronunciata "in absentia", ancora revocabile mediante opposizione dell'interessato.
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- 1. Mandato di arresto europeo, 15 anni di giurisprudenza di cassazione sul MAE (Cass., 12/2020)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2021
Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
Leggi di più… - 2. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2008, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 30/01/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 342
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 442/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LK Bronzo, n. a Roma il 28.3.1974;
avverso la sentenza in data 3 dicembre 2007 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano disponeva la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica Francese di Bronzo LK, cittadino italiano, in relazione al mandato di arresto europeo (MAE) emesso in data 17 ottobre 2006 dal Procuratore generale della Corte di appello di Douai in relazione alla condanna alla pena di un anno di reclusione per furto aggravato commesso ad Annezin, Bethune (Francia) nella notte tra il 2 e il 3 novembre 2005, passata in giudicato, in esecuzione della quale era stato emesso ordine di esecuzione in data 6 settembre 2006 dalla predetta Corte di appello.
Con detta sentenza della Corte d'appello, veniva disposto, a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c), che la consegna era sottoposta alla condizione che il SA, dopo essere stato ascoltato, fosse rinviato in Italia per ivi scontarvi l'eventuale pena.
La condanna pronunciata dalla autorità francese, con la quale era stato accertato che il SA aveva, in concorso con altre persone, sottratto dai locali della Societè Adhesif Application Artois, una cassaforte e altri oggetti, era stata emessa in contumacia, con la garanzia che la causa avrebbe potuto essere riesaminata in caso di opposizione alla decisione.
Ricorre per cassazione il SA di persona, che deduce, formalmente con un unico motivo, la erronea applicazione della L. n.69 del 2005, art. 18, (comma 1, lett. g)), e la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, rilevando che egli, espulso dopo la sentenza di primo grado dal territorio francese con divieto di reingresso, non aveva mai ricevuto la notifica della citazione per il giudizio di appello, con conseguente violazione dei principi del giusto processo, stabiliti anche nell'ordinamento italiano dall'art. 111 Cost.. Inoltre, in data 30 giugno 2007 (dopo l'arresto da parte dell'autorità di polizia italiana, avvenuto il 17 aprile 2007), egli aveva presentato rituale opposizione avverso la sentenza di condanna francese, e ciò determinava la riapertura del processo a suo carico e la conseguente perdita di efficacia del titolo esecutivo. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
La consegna è stata disposta in presenza di un titolo formalmente emesso dall'autorità francese sulla base di una sentenza di condanna pronunciata in contumacia.
L'opposizione alla condanna contumaciale, se abilita il SA ad essere nuovamente giudicato, non costituisce d'altro canto ostacolo alla consegna, presupponendo anzi l'esercizio di tale garanzia che il condannato si presenti all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione per partecipare al nuovo giudizio a suo carico, ove potrà dispiegare ogni attività difensiva, nel rispetto del contraddittorio.
Se è vero che il ricorrente è stato giudicato dallo Stato francese in contumacia e senza l'assistenza di un difensore tecnico, per valutare le garanzie che lo Stato richiedente deve offrire ai fini della consegna della persona richiesta, non può aversi riguardo al procedimento contumaciale già celebrato, ma al procedimento predisposto nel caso in cui l'interessato non intenda eventualmente adeguarsi alla decisione assunta in contumacia.
In altri termini, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il problema delle garanzie ai fini della consegna si deve spostare sul diverso piano concernente la verifica di quali rimedi l'interessato, già processato in absentia, abbia nell'ordinamento francese con particolare riguardo alla esistenza della possibilità di poter essere sottoposto a un nuovo procedimento nel caso lo richieda, e, nella ipotesi affermativa, alla possibilità di essere sottoposto a un nuovo procedimento in cui sia assicurata la piena tutela dei diritti di difesa e del contraddittorio.
La normativa vigente in Italia prevede che una persona possa essere arrestata e consegnata allo Stato membro della UE sia ai fini dell'esercizio di una azione giudiziaria in materia penale, sia ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale purché, se si tratta di provvedimento cautelare, sia stato sottoscritto da un giudice e sia motivato, ovvero, in caso di sentenza, se questa sia irrevocabile (L. n. 69 del 2005, art. 1, commi 1 e 2). Ciò, in totale adesione all'art. 1, comma 1, della decisione quadro (2002/ 584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002), recepita pienamente in Italia, la quale prevede, appunto, che possa farsi luogo alla consegna di persona "ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà".
Nel caso, il mandato non ha mai avuto un carattere esecutivo ma semplicemente processuale sin dalla sua emissione perché era finalizzato a ottenere la consegna da parte della Stato italiano del Brian affinché potesse essere eventualmente sottoposto alla celebrazione di un nuovo processo ordinario, previa opposizione alla sentenza contumaciale - che il ricorrente ha precisato di avere già proposto in Francia - con la conseguente caducazione degli effetti della sentenza pronunciata in absentia: la sentenza in argomento, proprio per la garanzia ora detta, non ha mai avuto il carattere della esecutività, potendo essere posta nel nulla con la semplice volontà dell'interessato.
È escluso quindi che possa ritenersi un contrasto tra la sentenza della Corte d'appello, che ha deciso in termini favorevoli alla consegna, con la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g), perché tale norma si riferisce alle sentenza irrevocabili, mentre si è visto che, nel caso, la sentenza francese è revocabile a seguito di opposizione e che, nella specie, si tratta di un mandato di arresto processuale.
Va in proposito ribadito che anche il riferimento ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano non va parametrato al procedimento francese in absentia, ma al procedimento ordinario che sarà celebrato a seguito della già interposta opposizione, in ordine al quale nessuna obiezione ha sollevato il ricorrente con riguardo al contrasto con norme e principi dell'ordinamento giuridico italiano e alle norme internazionali, con particolare riferimento alla normativa della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo.
Ciò precisato, va affermato che, tenuto conto dei parametri - sopra evidenziati - cui deve aversi riguardo nel caso di specie, le garanzie offerte dallo Stato francese sono pienamente in armonia non solo con la decisione quadro sopra richiamata (art. 5 sulle condizioni che lo Stato emittente deve fornire in determinati casi:
v. n. 1 dell'articolo citato) ma anche con il diritto interno italiano, che ha ripreso, quasi letteralmente, nella L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a), la condizione per la consegna in caso di procedimento deciso in absentia nello Stato richiedente, vale a dire la condizione che la autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni dirette a garantire la possibilità di chiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione.
Le garanzie offerte dallo Stato francese sono in piena assonanza anche con le norme della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e della Costituzione italiana. La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'uomo ha recentemente ribadito che sussiste violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo quando, pronunciata una sentenza contumaciale di condanna di un imputato non effettivamente informato del processo e che non aveva rinunciato in maniera non equivoca al suo diritto di comparire in giudizio non sia previsto dal codice penale nazionale un procedimento che tenda ad assicurare al condannato contumace che un organo giurisdizionale si pronunci sul suo caso ex novo sulla fondatezza della accusa, dopo averlo ascoltato nel rispetto dell'art. 6 della Convenzione (Sent. sul ricorso n. 56581/00 del 01 marzo 2006, IC c. Italia, in Il Fisco, 2006, fasc. 13, 1, 1985). Laddove è di tutta evidenza che le garanzie offerte dallo Stato richiedente sono assolutamente conformi a quanto richiesto dalla CEDU e totalmente in sintonia anche con i principi sul giusto processo desumibili dall'art. 111 Cost. Italiana sulla fondamentale regola del contraddittorio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado, posto che la previsione secondo cui le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo sono a carico dello Stato italiano (L. n. 69 del 2005, art. 37) non riguarda il regime delle impugnazioni, retto, per ciò che concerne il ricorso per cassazione, dall'art. 616 c.p.p.. La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Riserva il deposito della motivazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008