Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5088 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA N NONE DEL POLATALIANO0 5088/ 02 LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 11144/99 - Cron. 15605 Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Ud. 14/12/01 - Consigliere Dott. Camilla DI IASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig.. per diritti L 3,10 12 APR. 2002 sul ricorso proposto da: in persona del Ministro CANCELLIERE MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
门 - ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA MONELLA MADDALENA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO PIZZOCHERI, giusta 2001 delega in atti;
* 5018 controricorrente -1- ' avverso la sentenza n. 862/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 29/05/98 R.G.N. 150/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato CAMICI per delega PANARITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 11144/99 ud. 14 dicembre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 28.1.1997 Monella Madddalena, premesso di aver inutilmente esperito ricorso in sede amministrativa avverso la deliberazione della competente degli stati diCommissione sanitaria per l'accertamento invalidità civile, deliberazione con la quale era stata rigettata la sua domanda diretta ad ottenere l'accertamento delle condizioni di legge per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno innanzi al Pretore di Bergamo, chiedendone la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di decorrere accompagnamento, oltre ad accessori di legge, a dalla data della domanda. Si costituiva in giudizio il Ministero, ponendo in evidenza come con il D.P.R. 21.9.94 n. 698, entrato in vigore il 6.1.95, fosse stata introdotta una particolare procedura per l'attribuzione delle provvidenze agli invalidi civili, articolata in due fasi, ciascuna autonoma rispetto all'altra: la prima per l'accertamento ند degli stati invalidità, la seconda, condizionata dall'esito positivo della prima, per la concessione delle provvidenze economiche. Non era quindi consentita l'introduzione di una domanda di condanna all'erogazione della provvidenza, che avrebbe potuto fondarsi solo sull'impugnazione di un atto relativo alla seconda fase. disposta ed effettuata C.T.U. medico-legale, che Veniva 3 concludeva per la sussistenza dei requisiti richiesti per l'attribuzione dell'invocata provvidenza. Con sentenza n. 558/97 il Pretore di Bergamo accoglieva integralmente le dogmande attoree, condannando il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite. Avverso detta decisione interponeva appello il Ministero, riproponendo la tesi già sostenuta in prime cure in ordine alla inammissibilità-improcedibilità dell'azione di condanna, e subordinata la inconfigurabilità aggiungendo in via dell'obbligazione accessoria di pagamento degli interessi legali 121° giorno successivo alla domanda a decorrere dal dovendosi invece fare applicazione del più ampio amministrativa, termine a beneficio dell'Amministrazione previsto nel regolamento, termine decorrente dalla data di ricezione, da parte della competente Prefettura, di copia dell'istanza, corredata da verbale di accertamento sanitario, trasmessi dalla Commissione medico sanitaria competente. Si costituiva la parte appellata resistendo al gravame. Il tribunale, con sentenza del 9 aprile 29 maggio 1998, respingeva l'appello. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'interno con un motivo di impugnazione. Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo ed unico motivo di impugnazione il Ministero 1. ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ., art. 29 c.p.c., art. 3, comma 1, 64, comma 1, e 5, comma 2, del d. P.R. 698/94. In particolare l'Avvocatura dello Stato osserva che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, di detto d.P.R. 698/94, l'ente erogatore è tenuto a corrispondere gli interessi legali secondo le norme previste dal codice civile, e che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, formatosi con riferimento alla previgente disciplina, gli interessi legali dovuti sulle prestazioni assistenziali sono moratori e decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Ma tale schema interpretativo, se è ancora valido sul piano della definizione della natura degli interessi, deve essere rivisto con riferimento alla individuazione del momento della costituzione in mora dell'Amministrazione. Secondo l'Avvocatura dello Stato, gli interessi legali decorrono dal quindicesimo mese successivo alla data di presentazione della all'accertamento dei requisitidomanda amministrativa volta sanitari.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. La questione che pone il ricorso è stata già esaminata e risolta per la prima volta da questa Corte (Cass. 15 febbraio 2001 n.2192, non massimata), i cui principi possono essere ribaditi anche in questa sede, non avendo l'Avvocatura di Stato dedotto ulteriori diverse argomentazioni. 5 Deve quindi considerarsi che il regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994 prevede al primo comma dell'art. 5 che i benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla u.s.l. о dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie. Il primo comma dell'art. 4 poi parla genericamente di provvidenze economiche>>. Orbene, prima di tale regolamento, la giurisprudenza precedente già faceva riferimento al termine di 121 gg. come spatium deliberandi per l'ente previdenziale per provvedere ad erogare la prestazione previdenziale. In particolare Cass. 8 aprile 1999 n.3437 ha affermato che la prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale dovuta agli invalidi civili (prescrizione decennale applicabile in mancanza della liquidità del credito per il non completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, secondo la peculiare disciplina al riguardo applicabile ai fini della prescrizione dei ratei di prestazioni previdenziali ° assistenziali) decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione. Con il citato regolamento lo spatium deliberandi è stato incrementato con la previsione di una doppia fase di nove e di sei mesi. L'interessato presenta alle commissioni mediche U.S.L. la domanda diretta sia ad ottenere l'accertamento sanitario dello stato di 6 invalidità civile, sia a conseguire (dalla competente prefettura) la concessione delle provvidenze economiche. La prima fase è quindi costituita dal procedimento per l'accertamento del requisito sanitario ad opera delle commissioni mediche;
procedimento che deve concludersi nel termine di nove mesi. Il decorso di questo termine può essere sospeso per sessanta giorni (per gli ulteriori accertamenti di cui all'art. 1, comma 7, 1. 15 ottobre 1990 n.295). Esaurito questo procedimento, se l'esito è favorevole all'interessato alla prestazione (ossia - come recita l'art. 1, nel caso in cui la percentuale di comma 5, d.P.R. n. 698/94 - invalidità O la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dlel'interno), le trasmettono d'ufficio copia autentica del verbale commissioni sanitario e copia dell'istanza di concessione di tali benefici fatta inizialmente dall'interessato. C'è poi la seconda fase rappresentata dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche. Anche di questa è prevista una durata massima: il procedimento deve concludersi entro il termine di centottanta giorni. Tale termine decorre - comma 1, d.P.R. n.698/94come prevede l'art. 4, - dalla data di Lel verbale di ricezione di copia dell'istanza, corredata accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Non è prevista alcuna domanda nè atto d'impulso dell'interessato, perchè - come già rilevato la - domanda della prestazione risulta già contenuta nell'originaria (ed unica) istanza alle commissioni mediche. Le quali d'ufficio 7 debbono trasmettere d'uffico alla prefettura competente copia di (unitamente a copia autentica del verbale di tale istanza dalla ricezione di tale accertamento sanitario) ed documentazione che decorre il termine della seconda fase. Termine questo che può essere anch'esso sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione. Quindi, in sintesi, la durata massima dell'intera procedura (il c.d. spatium deliberandi per l'Amministrazione pubblica) risulta dalla sommatoria di distinti periodi : a) nove mesi per il completamento della prima fase;
b) eventualmente due mesi di sospensione del termine sub a); c) il tempo (non regolato da un limite massimo come la durata delle altre fasi) perchè la domanda dell'interessato ed il verbale di accertamento sanitario siano trasmessi in copia dalle comissioni mediche alle prefetture;
d) centottanta giorni per il competamento della seconda fase;
e) eventualmente due mesi di sospensione del termine sub d). Pertanto tale durata massima ha un minimo di nove mesi e centottanta giorni (a+b) ed un massimo non solo non definito (a+b+c+d+e), ma nella disponibilità dell'Amministrazione debitrice (che può richiedere gli accertamenti che danno luogo o alle menzionate sospensioni del termine;
che può semplicemente ritardare la trasmissione della documentazione dalle commissioni dell'interno). Di ciò non tiene conto mediche al Ministero l'Avvocatura dello Stato, la quale sostenendo che gli interessi legali decorrono dal quindicesimo mese successivo alla data di 8 presentazione della domanda amministrativa volta all'accertamento dei requisiti sanitari - considera unicamente l'ipotesi della durata minima di tale termine (nove mei e centottanta giorni), che si verifica soltanto nel caso in cui non ci sia stata alcuna sospensione del termine in alcuna delle due fasi amministrative e la trasmissione della documentazione dalle commissioni mediche alle prefetture si sia perfezionata non successivamente alla scadenza del primo termine di nove mesi (evenienza possibile, ma non affatto prescritta dall'esaminata disposizione regolamentare). Ove poi l'accertamento sanitario sia sfavorevole all'interessato о manchi del tutto nel termine di nove mesi, quest'ultimo secondo il ricordato orientamento delle Sezioni Unite di questa può sia domandare in giudizio (nei confronti del Corte Ministero del tesoro) una pronuncia di accertamento del suo stato di invalidità, sia chiedere direttamente la condanna (del Ministero dell'interno) al pagamento della prestazione assistenziale. In questa seconda evenienza (che è quella del giudizio in esame) non è previsto alcuno spatium deliberandi e quindi alcun termine perchè il Ministero dell'interno provveda;
né in realtà avrebbe senso termine alcuno, perchè, mancando l'accertamento in via amministrativa del requisito sanitario, la prestazione non potrebbe certo essere erogata e quindi la pretesa dell'interessato può avere soddisfazione soltanto in giudizio.
2.2. Orbene, occorre tener conto che C. cost. 12 aprile 1991 n.156 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 cost., l'art. 442 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il 9 giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza . sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto о ente debitore per il ritardo dell'adempimento. Tale assimilazione del regime degli rivalutazione monetaria) dei crediti interessi (e della previdenziali ai crediti di lavoro è poi stata estesa anche ai crediti per prestazioni assistenziali. Infatti C. cost. 27 aprile 1993 n. 196 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 cost., l'art. 442 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, debba applicare il medesimo regime riservato a prestazioni di previdenza sociale, in ordine al computo cumulativo di interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria. La Corte ha però precisato (nella sent. n.156 del 1991, cit.) che la regola della rivalutazione automatica non puo' essere estesa ai crediti previdenziali in termini ricalcati integralmente sul testo dell'art. 429. Mentre il datore di lavoro è automaticamente in mora, fin dalossia risponde del ritardo dell'adempimento, giorno della maturazione del diritto (ex art. 1219, n.3, c.c.), 10 per i crediti aventi ad oggetto prestazioni previdenziali (e può aggiungersi assistenziali) vale un criterio diverso perchè essi non possono diventare esigibili se non in conseguenza di un provvedimento amministrativo. Quindi ha precisato la Corte - su - questi crediti gli interessi legali e la rivalutazione delle somme dovute decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato. Ed allora può dirsi che c'è un'esigenza costituzionale di assimilazione - quanto alla disciplina di interessi e - dei crediti per prestazionirivalutazione monetaria previdenziali ed assistenziali ai crediti di lavoro. Tale assimilazione non è proprio piena, dovendo bilanciarsi le esigenze degli enti di previdenza ed assistenza a svolgere l'attività amministrativa necessaria per erogare la prestazione con il diritto del soggetto creditore a vedersi riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria in termini analoghi a quelli previsti per i crediti di lavoro. Tale bilanciamento è individuato dalla Corte in uno spatium deliberandi, che che è fissato con una duplice alternativa decorrenza quanto al dies a quo: a) dalla data del provvedimento di rigetto della domanda della prestazione;
b) dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che 1'istituto si sia pronunciato. L'indicazione che offre la Corte integra in via interpretativa il dispositivo di incostituzionalità nel senso che pur conservando il legislatore la discrezionalità di disciplinare diversamente la materia - uno scostamento da questo bilanciamento così operato dalla Corte farebbe rivivere il vizio di incostituzionalità 11 emendato con le due pronunce citate.
2.3. Sulla materia è poi effettivamente intervenuto il legislatore, dettando una regola specifica. L'art. 16, comma 6, 1. 30 dicembre 1991 n.412 prevede che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda (disposizione questa interpretata autenticamente - dall'art. 45, comma 6, 1. 23 dicembre 1998 n.448 che si applica - anche alle prestazioni erogate dal Ministero dell'interno: Cass. 4 giugno 1999 n.5503). Quindi il termine di centoventi giorni, indicato da C. cost. n.156/91 cit., è divenuto residuale nel senso che trova applicazione in tutti i casi in cui non gia previsto alcun termine per provvedere. Occorre però, perchè il criterio posto da C. cost. n.156/91 sia effettivamente schermato da un diverso specifico criterio legale, che quest'ultimo sia idoneo a realizzare quello stesso bilanciamento operato dalla Corte;
deve trattarsi di un criterio che non sminuisca (né tanto meno contrasti con) le due menzionate pronunce di incostituzionalità dell'art. 442 c.p.c.. 2.4. se, nella fattispecie Occorre quindi verificare dell'erogazione della prestazione assistenziale costituita dall'indennità di accompagnamento, il previsto spatium deliberandi per l'Amministrazioone pubblica, sopra descritto, sia idoneo a sovrapporsi al criterio indicato da C. cost. n.156/91 dei 12 centoventi giorni dalla domanda ovvero rappresenti soltanto la i disciplina della modulazione temporale dell'attività dell'Amministrazione interna, ossia un termine interno inidoneo ad incidere sulla decorrenza degli interessi sulla prestazione previdenziale richiesta. Deve allora considerarsi che, se non è intervenuto l'accertamento dello stato di invalidità (ed è questo il caso della fattispecie oggetto del presente giudizio) o l'accertamento è negativo per l'interessato, non c'è alcun termine perchè il Ministero dell'interno provveda. Quindi trova applicazione il criterio residuale di centoventi giorni dalla domanda . Se, invece, è intervenuto l'accertamento sanitario, il Ministero dell'interno ha effettivamente - come sopra più ampiamente duratadescritto - un termine per provvedere, che però ha una massima non prefissata (ma oscillante tra un minimo ed un massimo dall'attività della stessa parteindeterminato e dipendente debitrice) e particolarmente prolungata se sommata al termine della prima fase amministrativa (per tutti i rilievi sopra fatti). Ciò svela l'inidoneità di un siffatto termine a realizzare quel bilanciamento voluto da C. cost. n.156/91, più volte cit., ed induce a ritenere, in chiave di interpretazione adeguatrice, giorni dallaoperante il criterio residuale dei centoventi domanda in ogni caso per l'individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi sulla prestazione assistenziale richiesta. Il complessivo termine sopra esaminato (di nove mesi Obr. centottanta della prima fase amministrativa e di dtatotty giorni della seconda fase, incrementati dell'eventuale periodo di sospensione 13 G nonché del tempo per la trasmissione della documentazione dalle commissioni mediche alle prefetture) è quindi un termine interno, che scandisce l'attività dell'Amministrazione, ma non incide sugli accessori di una prestazione, la cui sorte decorre ex lege dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario.
3. In conclusione, il ricorso va interamente rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 10,30. oltre euro 2000 (duemila) per onorario d'avvocato. Cos' deciso in Roma il 14 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (Vincenzo Trezia) (Giovanni Amoroso) Vincenzo Cresse Ужени Өшокоо 2 3 0 1 5 A . I S . selle T S D N R , A T A O ' , 3 L L 7 A L L - S IL CANCELLIERE O E 8 E B - D P 1 I S Depositato in Cancelleria I 1 I D S N 110 APR. 2002 N A E G E T S G O S ogai, I IL CANCELLIEREPhille G O R A A E E P D V L E M O E I T , T R A T A O O I L C R D L R T I E E S D I T D G N O E E R S E 14