Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9089 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZION 9089 / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01ggetto LA CORTE SUPREMARI M arcimento Ламиј Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21263/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere 20900 Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere .
3.185 Rep. DURANTE Rel. Consigliere Dott. Bruno Ud. 12/02/01 Dott. Gianfranco Consigliere -MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 900 per diritti AM LB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUG 200 IL CANCELLIERE FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO CAPPUCILLI, che lo di fende anche disgiuntamente all'avvocato LB POMA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CANCELLERE
contro
LI CUNCHEDDI SRL, ORRU' LORENZO;
intimati avverso la sentenza n. 307/97 del Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, emessa il 17/10/97 e depositata il 21/10/97 2001 (R.G. 241/95); 299 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Vittorio CAPPUCILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NI LB convenne innanzi al pretore di Tem- pio Pausania sezione distaccata di Olbia - la srl "Li Cuncheddi" ed Orrù Lorenzo, di cui chiese la con- danna solidale al risarcimento dei danni subiti dalla propria imbarcazione, staccandosi dalla boa, alla quale era ormeggiata. Nella contumacia dei convenuti il pretore accolse la domanda, liquidando i danni in lire 2.701.610, ma il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza resa il 17.10.1997 su gravame dei soccombenti, la rigettò, com- pensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ritenne quel tribunale -per quanto ancora interes- sa- che la lettera, con la quale la società "Li Cun- cheddi" aveva sollecitato alla propria assicurazione la con Bonrank definizione della vertenza che il NI -costituente confessione stragiudiziale resa a terzo liberamente va- lutabile dal giudice a norma dell'art. 2735 c.c.- non contenesse alcun riferimento al rapporto contrattuale, 2 posto a base della domanda, e non valesse a provarne la sussistenza. Per la cassazione di tale sentenza il NI ha proposto ricorso, affidandone l'accoglimento ad un mo- tivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va rigettato. Deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2730, 2735 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricor- rente lamenta che i giudici di appello 1) non abbiano riconosciuto alla lettera inviata alla società assicu- ratrice piena efficacia probatoria dei fatti costituen- ti il fondamento della domanda, sostenendo che la let- tera contiene confessione stragiudiziale di tali fatti;
2) abbiano compensato le spese dei due gradi del giudi- zio con motivazione contraddittoria. Bourant Ora, com'è noto, а differenza della confessione giudiziale, che è resa nel processo, quella stragiudi- ziale deve essere provata nella sua esistenza ontologi- ca;
al riguardo valgono le regole ordinarie, sicché la prova può essere sia documentale che testimoniale. Se la prova è raggiunta, occorre distinguere sul piano dell'efficacia probatoria a seconda che la con- fessione sia resa alla parte o ad un terzo. _ _ Nel primo caso la confessione ha valore di prova legale, con l'effetto che il giudice non può valutarla liberamente né accertare diversamente il fatto confes- sato;
nel secondo, attesa l'identità strutturale con la confessione in generale, non ha valore di semplice in- dizio, di cui si possa tenere conto al fine di comple- tare elementi probatori insufficienti, ma di prova vera e propria, sia pure soggetta a discrezionale apprezza- mento (Cass.
9.9.1997 n. 8748; Cass. 27.2.1992 n. 9017; Cass. 10.2.1987 n. 1425). Pertanto, anche la lettera che venga inviata all'assicuratore ben può contenere la confessione dei fatti posti a fondamento della domanda;
nella specie, peraltro, i giudici di appello hanno escluso che di un tale contenuto sia dotata la lettera spedita dalla SO- Bon vank cietà Li Cuncheddi" al proprio assicuratore. E la valutazione del contenuto di un documento al fine di stabilire se esso investa determinati fatti sì da poterli considerare confessati è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità per vizi di motivazione (Cass. 28.10.1978, n. 4940); vizi, questi, che non risultano dedotti dal ricorrente, il quale si è limitato a prospettare una diversa interpre- tazione della lettera senza neppure riportarne il te- sto. 4 Atteso l'esito a lui sfavorevole del giudizio di merito, il ricorrente non ha interesse a lamentarsi della compensazione delle spese. Non vi sono provvedimenti da assumere in ordine al- le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli in- timati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 12.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Savan Вино Дигомы IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 109T 250.000 oggi, 11 5 LIIG 2001. 4587.hoooo IL CANCELLIERE C1 TOT: 290000 Giovanni Giambattista Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 _08_11 Iscritto a ruolo il 7715 Art. n. 5