Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2004, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMANIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RI SO, elettivamente domiciliato in ROMA. VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 161/00 della Corte d'Appello di Brescia, depositata il 15/07/00 R.G.N. 247/00;
lette le conclusioni scritte dal Sostitui Procuratore Generale Dott. Pivetti Marco, che ha concluso chiedendo che la COrte di Cassazione voglia, provvedendo in Camera di consiglio, rigettare il ricorso per manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con sentenza del 12 luglio 2000 la Corte d'appello di Brescia confermava la decisione di primo grado, che aveva condannato il Ministero del Tesoro al ripristino di un'indennità di accompagnamento in favore di MA LL;
che la Corte riteneva non fondata, per quanto qui interessa, la tesi del Ministero appellante, secondo cui la legittimazione passiva alla causa spettava all'Inps;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione il Ministero del Tesoro, mentre il LL resiste con controricorso;
che il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;
che il LL ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 37, comma 5^, l. 23 dicembre 1998 n. 448, sostenendo spettare all'Inps la legittimazione passiva alle azioni di condanna, e non di mero accertamento, al ripristino dei benefici di invalidità, civile, già revocati;
che la censura è manifestamente infondata giacché, secondo la chiara lettera dell'art. 37, comma 5^ cit. "nei procedimenti giurisdizionali relativi... ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del Tesoro nella materia di invalidità civile) la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo";
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 9.85, oltre ad euro duemila per onorario.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004