CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22926 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL ME, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Marcello Severino, di fiducia avverso la sentenza n. 11185/21 in data 14/04/2022 della Corte di appello di Roma, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Alessandro IM, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22926 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/04/2022, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 05/10/2021 appellata da ME AL che era stato condannato alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di rapina aggravata. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di ME AL, è stato proposto ricorso per cassazione, per l'unico motivo che di seguito viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del termine per la regolare instaurazione del contraddittorio cartolare ex art. 23 d.l. 149/2020. La difesa evidenzia di aver ritualmente dedotto in sede di giudizio di appello l'inosservanza del termine di cui all'art. 23, comma 2 d.l. 149/2020 in quanto le conclusioni scritte del Procuratore generale erano state trasmesse oltre il termine previsto dei dieci giorni liberi prima della trattazione cartolare dell'udienza del 14/04/2022. I termini assegnati alla difesa per ricevere, immediatamente e comunque entro dieci giorni liberi prima dell'udienza e per controdedurre entro i cinque giorni precedenti l'udienza medesima, rientrano a pieno titolo nel diritto di intervento dell'imputato per come precisato dalla Suprema Corte (cfr., Sez. 5, n. 20885/2021) per il regolare contraddittorio: regolarità violata se la difesa non è messa in condizioni di dedurre, nel tempo ritenuto congruo dal legislatore, esercitando il diritto al contraddittorio. La presentazione della richiesta preliminare di rinvio (respinta dalla Corte territoriale) per tardività del termine assegnato per il corretto contraddittorio cartolare è in linea con il disposto di cui all'art. 184 n. 2 cod. proc. pen. in virtù del quale, la comparizione della parte al solo fine di far rilevare l'irregolarità determina il diritto ad un termine a difesa non inferiore a giorni cinque. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come è noto, la natura perentoria dei termini processuali deve essere espressamente stabilita dalla legge (art. 173, comma 1, cod. proc. pen.). Il presente indicativo con il quale la fattispecie descrive l'attività del pubblico ministero ("formula") ne sancisce la natura obbligatoria ma non qualifica come 2 perentorio il termine entro il quale lo specifico atto deve essere compiuto, termine che resta ordinatorio. L'unico termine previsto a pena di decadenza è quello stabilito dal quarto comma dello stesso art. 24 che disciplina la richiesta di discussione orale. La convivenza, nella stessa norma, di termini processuali che scandiscono l'attività delle parti, solo uno dei quali è stabilito a pena di decadenza, persuade della natura ordinatoria degli altri termini (Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373 - 01). 2.1. Alle medesime conclusioni, del resto, è già pervenuta questa Suprema Corte in sede di interpretazione dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, che, nel disciplinare le modalità di definizione "cartolare" del ricorso per cassazione penale, scandisce, con le identiche modalità stabilite dall'art. 24, d.l. n. 149, cit., i termini entro i quali il Procuratore generale e le parti rassegnano ("formula" il primo;
"possono presentare", gli altri) le proprie conclusioni. Invero, secondo Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01, il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (nel caso esaminato dalla Corte si trattava della trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, pur se effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte). Fermo quanto precede, va in primo luogo ribadito che, come già affermato da Sez. 5, n. 20885 del 24/08/2021, H., Rv. 281152 - 01, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Si è precisato, in motivazione, che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare. Sicché la mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero incide sulla effettività e pienezza del contraddittorio. 2.2. Ma, nel caso di specie, il pubblico ministero ha trasmesso le proprie conclusioni con un ritardo di soli tre giorni dal termine di scadenza previsto dalla legge (le conclusioni sono state trasmesse il 06/04/2022, mentre si sarebbero 3 dovute trasmettere il 03/04/2022), la difesa non ha eccepito di non averle ricevute e, soprattutto, non ha dedotto le ragioni per le quali detto ritardo abbia influito, a sua volta, sulla formulazione delle proprie conclusioni e, più in generale, sull'esercizio in concreto del proprio diritto di difesa. 2.2.1. In tal senso, la medesima giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 — 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 3293 del 11/01/2023, Cizmic, non mass.). Invero, il ricorrente non enuncia la concreta ragione di compromissione del pieno dispiegamento dell'attività difensiva, quale effetto del termine assai contratto - due giorni invece dei cinque previsti dall'art. 23-bis D.L. n. 176/2020 - cui il difensore è stato costretto dalla non immediata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale. Sul piano astratto è certamente ipotizzabile che una attività difensiva per la quale siano previsti cinque giorni sia esercitabile in modo meno agevole in appena quarantotto ore, sì che potrebbe apparire come una tesi apodittica, una sorta di 'post hoc ergo pro pter hoc' l'ipotetica argomentazione della che, essendo le conclusioni del P.G. pervenute al difensore otto giorni prima dell'udienza, egli era ancora in termini - se pure con due soli giorni a disposizione - per trasmettere le sue, e quindi non avrebbe subìto alcun pregiudizio. 2.2.2. Tuttavia, premesso il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale in ordine alla mancata immediata trasmissione dell'atto del Procuratore generale, se questo è stato posto a conoscenza dell'imputato in tempo utile, pur se non immediatamente, come la disposizione richiamata impone, la contestazione difensiva in ordine al mancato rispetto del carattere immediato della trasmissione è anch'essa generica: non spiega, per esempio, se le imputazioni esigessero particolari approfondimenti e, quindi, più tempo per l'ulteriore esame alla stregua delle conclusioni del Procuratore generale, ovvero se le considerazioni del rappresentante in appello della pubblica accusa necessitassero di uno studio lungo al fine di elaborare una replica adeguata. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/03/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Alessandro IM, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22926 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/04/2022, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 05/10/2021 appellata da ME AL che era stato condannato alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di rapina aggravata. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di ME AL, è stato proposto ricorso per cassazione, per l'unico motivo che di seguito viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del termine per la regolare instaurazione del contraddittorio cartolare ex art. 23 d.l. 149/2020. La difesa evidenzia di aver ritualmente dedotto in sede di giudizio di appello l'inosservanza del termine di cui all'art. 23, comma 2 d.l. 149/2020 in quanto le conclusioni scritte del Procuratore generale erano state trasmesse oltre il termine previsto dei dieci giorni liberi prima della trattazione cartolare dell'udienza del 14/04/2022. I termini assegnati alla difesa per ricevere, immediatamente e comunque entro dieci giorni liberi prima dell'udienza e per controdedurre entro i cinque giorni precedenti l'udienza medesima, rientrano a pieno titolo nel diritto di intervento dell'imputato per come precisato dalla Suprema Corte (cfr., Sez. 5, n. 20885/2021) per il regolare contraddittorio: regolarità violata se la difesa non è messa in condizioni di dedurre, nel tempo ritenuto congruo dal legislatore, esercitando il diritto al contraddittorio. La presentazione della richiesta preliminare di rinvio (respinta dalla Corte territoriale) per tardività del termine assegnato per il corretto contraddittorio cartolare è in linea con il disposto di cui all'art. 184 n. 2 cod. proc. pen. in virtù del quale, la comparizione della parte al solo fine di far rilevare l'irregolarità determina il diritto ad un termine a difesa non inferiore a giorni cinque. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come è noto, la natura perentoria dei termini processuali deve essere espressamente stabilita dalla legge (art. 173, comma 1, cod. proc. pen.). Il presente indicativo con il quale la fattispecie descrive l'attività del pubblico ministero ("formula") ne sancisce la natura obbligatoria ma non qualifica come 2 perentorio il termine entro il quale lo specifico atto deve essere compiuto, termine che resta ordinatorio. L'unico termine previsto a pena di decadenza è quello stabilito dal quarto comma dello stesso art. 24 che disciplina la richiesta di discussione orale. La convivenza, nella stessa norma, di termini processuali che scandiscono l'attività delle parti, solo uno dei quali è stabilito a pena di decadenza, persuade della natura ordinatoria degli altri termini (Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373 - 01). 2.1. Alle medesime conclusioni, del resto, è già pervenuta questa Suprema Corte in sede di interpretazione dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, che, nel disciplinare le modalità di definizione "cartolare" del ricorso per cassazione penale, scandisce, con le identiche modalità stabilite dall'art. 24, d.l. n. 149, cit., i termini entro i quali il Procuratore generale e le parti rassegnano ("formula" il primo;
"possono presentare", gli altri) le proprie conclusioni. Invero, secondo Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01, il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (nel caso esaminato dalla Corte si trattava della trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, pur se effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte). Fermo quanto precede, va in primo luogo ribadito che, come già affermato da Sez. 5, n. 20885 del 24/08/2021, H., Rv. 281152 - 01, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Si è precisato, in motivazione, che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare. Sicché la mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero incide sulla effettività e pienezza del contraddittorio. 2.2. Ma, nel caso di specie, il pubblico ministero ha trasmesso le proprie conclusioni con un ritardo di soli tre giorni dal termine di scadenza previsto dalla legge (le conclusioni sono state trasmesse il 06/04/2022, mentre si sarebbero 3 dovute trasmettere il 03/04/2022), la difesa non ha eccepito di non averle ricevute e, soprattutto, non ha dedotto le ragioni per le quali detto ritardo abbia influito, a sua volta, sulla formulazione delle proprie conclusioni e, più in generale, sull'esercizio in concreto del proprio diritto di difesa. 2.2.1. In tal senso, la medesima giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 — 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 3293 del 11/01/2023, Cizmic, non mass.). Invero, il ricorrente non enuncia la concreta ragione di compromissione del pieno dispiegamento dell'attività difensiva, quale effetto del termine assai contratto - due giorni invece dei cinque previsti dall'art. 23-bis D.L. n. 176/2020 - cui il difensore è stato costretto dalla non immediata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale. Sul piano astratto è certamente ipotizzabile che una attività difensiva per la quale siano previsti cinque giorni sia esercitabile in modo meno agevole in appena quarantotto ore, sì che potrebbe apparire come una tesi apodittica, una sorta di 'post hoc ergo pro pter hoc' l'ipotetica argomentazione della che, essendo le conclusioni del P.G. pervenute al difensore otto giorni prima dell'udienza, egli era ancora in termini - se pure con due soli giorni a disposizione - per trasmettere le sue, e quindi non avrebbe subìto alcun pregiudizio. 2.2.2. Tuttavia, premesso il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale in ordine alla mancata immediata trasmissione dell'atto del Procuratore generale, se questo è stato posto a conoscenza dell'imputato in tempo utile, pur se non immediatamente, come la disposizione richiamata impone, la contestazione difensiva in ordine al mancato rispetto del carattere immediato della trasmissione è anch'essa generica: non spiega, per esempio, se le imputazioni esigessero particolari approfondimenti e, quindi, più tempo per l'ulteriore esame alla stregua delle conclusioni del Procuratore generale, ovvero se le considerazioni del rappresentante in appello della pubblica accusa necessitassero di uno studio lungo al fine di elaborare una replica adeguata. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/03/2023.