CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2023, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZM SE nato il [...] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3293 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.CI AD ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 7.01.2021 che lo ha condannato alla pena di un anno e mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di tentato furto aggravato, commesso in Roma il 17.10.2020, con violenza sulle cose consistita nella rottura del finestrino posteriore destro, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi dei bagagli lasciati da NN FA all'interno della sua autovettura, parcheggiata chiusa sulla pubblica via. 2.L'unico motivo di ricorso attiene alla violazione di legge in relazione all'art. 23 bis del DL 137/2020, convertito in L 176/2020, in quanto le conclusioni del Pubblico Ministero sono state comunicate dalla cancelleria della Corte di appello fuori del termine di dieci giorni previsto dalla legge con pregiudizio per l'attività difensiva. 3.11 Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. In specie ha rilevato che: "La questione in rito è dedotta in termini di assoluta genericità deducendo il difensore che la comunicazione delle conclusioni scritte è stata effettuata "ampiamente fuori del termine di dieci giorni", così come generiche appaiono le indicate ragioni della violazione del contraddittorio cartolare considerata altresì la non particolare complessità delle questioni devolute al giudice d'appello (trattamento sanzionatorio)." 4.11 ricorso è manifestamente infondato oltre che generico e non autosufficiente. Devono trovare applicazione nel caso di specie i principi già affermati da questa Corte di legittimità secondo cui nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina ennergenziale pandennica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. ( Sez. 4 - , n. 21066 del 05/05/2022 Ud. (dep. 31/05/2022 ) Rv. 283316 - 01. 2 Invero, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie. (Sez. 2 - , n. 34914 del 07/09/2021 Ud. (dep. 21/09/2021 ) Rv. 281941 — 01). 4.1. Nel caso di specie il ricorso deduce in maniera del tutto generica la lesione del diritto di difesa e non adduce alcun concreto pregiudizio derivato alle ragioni della difesa dalla tardiva trasmissione delle conclusioni del Pubblico ministero. 5.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11.01.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3293 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.CI AD ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 7.01.2021 che lo ha condannato alla pena di un anno e mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di tentato furto aggravato, commesso in Roma il 17.10.2020, con violenza sulle cose consistita nella rottura del finestrino posteriore destro, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi dei bagagli lasciati da NN FA all'interno della sua autovettura, parcheggiata chiusa sulla pubblica via. 2.L'unico motivo di ricorso attiene alla violazione di legge in relazione all'art. 23 bis del DL 137/2020, convertito in L 176/2020, in quanto le conclusioni del Pubblico Ministero sono state comunicate dalla cancelleria della Corte di appello fuori del termine di dieci giorni previsto dalla legge con pregiudizio per l'attività difensiva. 3.11 Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. In specie ha rilevato che: "La questione in rito è dedotta in termini di assoluta genericità deducendo il difensore che la comunicazione delle conclusioni scritte è stata effettuata "ampiamente fuori del termine di dieci giorni", così come generiche appaiono le indicate ragioni della violazione del contraddittorio cartolare considerata altresì la non particolare complessità delle questioni devolute al giudice d'appello (trattamento sanzionatorio)." 4.11 ricorso è manifestamente infondato oltre che generico e non autosufficiente. Devono trovare applicazione nel caso di specie i principi già affermati da questa Corte di legittimità secondo cui nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina ennergenziale pandennica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. ( Sez. 4 - , n. 21066 del 05/05/2022 Ud. (dep. 31/05/2022 ) Rv. 283316 - 01. 2 Invero, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie. (Sez. 2 - , n. 34914 del 07/09/2021 Ud. (dep. 21/09/2021 ) Rv. 281941 — 01). 4.1. Nel caso di specie il ricorso deduce in maniera del tutto generica la lesione del diritto di difesa e non adduce alcun concreto pregiudizio derivato alle ragioni della difesa dalla tardiva trasmissione delle conclusioni del Pubblico ministero. 5.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11.01.2023