Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
RACE) 05 1 3 9 / 02 E E BOLLO REPUBBLICA ITALIAN REGISTRAZION -11-1991, NOMA DEL POPO (IST.NE GIUDICE DA 9 ESENTE E SUPREMA DI CASSAZIONE ARTT. 46 Oggetto SENTENZA SEZIONE PRIMA CIVILE GIUDICE DI PACE RICORRIBILITA' LIMITI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2457/99 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA - 15770 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Cron. - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' - Ud. 11/06/2001 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla HERORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. O s sul ricorso proposto da: 12 APR. 2002 COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI IL CANCELLIERE FOGGIA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI 34, presso l'avvocato SCAPATO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato PREZIUSO RAFFAELE, giusta delega a CANCELLERIA margine del ricorso;
- ricorrente
contro
NO AL & C. Snc;
- intimata pace di 2001 avverso la sentenza n. 7/98 del Giudice di 1532 FOGGIA, depositata il 15/01/98; T 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/06/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che, con ricorso notificato alla s.n.c. RC A. e C." la "Cooperativa Arti- giana di Garanzia della Provincia di Foggia" s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza in data 15 gennaio 1998, con cui il giudice di Pace di Foggia ha accolto l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo, nei suoi confronti emesso, per il pagamento del complessivo importo di L. 1.800.000, a titolo di restituzione di quote a SO- cio receduto;
che in questo giudizio la società intimata non si è costituita. Rilevato che, con la proposta impugnazione, la Cooperativa deduce ora che abbia errato il giudice a quo nel ritenere, in premessa che l'opponente avesse "perduto la qualità di socio per causa di recessO pur non avendo osservato le formalità 2 all'uopo previste dall'art. 13 dello Statuto". E, per tale ragione, denuncia violazione degli artt. 2518 e 2526 c.c., in tema di recesso del socio.
Considerato che
a prescindere dal difetto di interesse alla impugnazione della Cooperativa, vit- toriosa nel giudizio a quo (conclusosi con la revo- ca del decreto opposto) il riferito ricorso, in- - centrato sulla dedotta violazione di disposizioni codicistiche, è come tale, comunque inammissibile per la pregiudiziale, ed assorbente ragione, che avverso le sentenze del giudice di pace emesse [come nella specie in controversie di valore infe- lire e, quindi] secondo riore ai due milioni di equità (cfr. Sez. Un. n. 9403/1998) può denunciar- si, con il ricorso per cassazione, unicamente la violazione di norme di rito o di norme sostanziali di livello costituzionale (cfr. nn. 2822, 2937, 5347/1999 15764/2000, fra tante), non potendosi ri- mettere in discussione, in sede di legittimità, la regola equitativa alla quale si è attenuto quel giudice, ancorchè desunta (per ritenuta conformità) da norme di diritto;
che nulla deve disporsi in punto di spese non essendovi controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, 11 6 giugno 2001. M ginque 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Rosario Morelli Corrado Carnevale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria H 11 APR. 2002 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti IL CANCELLIERE