CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36778 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 maggio 2022 dalla Corte di appello di Firenze, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato OZ ND per aver contribuito a cagionare il dissesto della società "Cartotecnica Europa s.r.l.", fallita il 5 ottobre 2011, commettendo più fatti previsti dall'art. 2621 cod. civ. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36778 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/06/2023 Secondo i giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore della fallita - avrebbe: iscritto nel bilancio finale del 2007 e in quello iniziale del 2008 crediti fittizi verso la "Fincart s.n.c." per euro 487.451,43, poi incrementati fino a euro 573.667,46 (capo al); iscritto nel bilancio 2008 la posta fittizia di euro 565.000,00, corrispondente a un contratto preliminare di acquisto di un immobile dalla "Fincart s.n.c.", in realtà mai concluso (condotta quest'ultima descritta al capo a2 e ritenuta dai giudici di merito assorbita in quella descritta al capo al); sopravvalutato le rimanenze di magazzino per euro 581.563 (capo a3). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 15 d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, 2423-bis cod. civ., 216 e 223 legge fall., 43 cod. pen., 111 Cost., 125 e 581 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe completamente "stravolto" la contestazione di cui al capo al, atteso che - mentre nel capo di imputazione viene contestata l'iscrizione di crediti fittizi per euro 487.451,43, poi incrementati fino a euro 573.667,46 - la Corte territoriale avrebbe ritenuto che ciò che sarebbe contestato all'imputato non sarebbe l'insussistenza dei crediti, ma la loro irrecuperabilità, stante l'incapienza del debitore. Sostiene ancora che la Corte territoriale non avrebbe effettivamente esaminato il motivo di impugnazione riguardante il capo al (e il capo a2, assorbito nel precedente). La difesa, con l'impugnazione, avrebbe lamentato che, nonostante fosse pacifico che la fallita fosse nata da uno scorporo di fatto della "Fincart s.n.c.", il Tribunale non avrebbe valutato se il trasferimento di un ramo di azienda, ancorché privo di formalizzazione con un atto giuridico, potesse comportare o meno delle conseguenze giuridiche in termini di responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ. La Corte di appello, anziché esaminare tale motivo di impugnazione, pronunciandosi sulla fondatezza della tesi giuridica, si sarebbe limitata ad affermare che il riferimento alla responsabilità solidale della società scorporata verso i creditori della società scissa sarebbe priva di base documentale e che, dall'istruttoria dibattimentale, non sarebbe emersa alcuna operazione qualificabile come scissione o scorporo societario. La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe liquidato il motivo di impugnazione non solo in maniera inadeguata ma anche riassumendo i termini della questione in maniera difforme dai risultati dell'istruttoria dibattimentale e soprattutto da quanto affermato nella sentenza di primo grado. Il Tribunale, infatti, 2 non avrebbe negato lo scorporo di fatto ma avrebbe semplicemente ritenuto «inapplicabile la relativa disciplina, perché la tesi della responsabilità solidale di cui all'art. 2506-quater cod. civ. non era supportata da atti giuridici comprovanti l'esistenza di una scissione all'origine della costituzione della società Cartotecnica». Sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe speso una sola parola sul tema dell'aggravamento del dissesto e dell'elemento soggettivo, che pur avevano formato oggetto di motivo di gravame. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall., 43 cod. pen., 111 Cost., 521, 522, 125 e 581 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe completamente "stravolto" la contestazione del capo a3, atteso che - mentre nel capo di imputazione viene contestata la sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino per euro 581.563,00 - la Corte territoriale avrebbe ritenuto l'imputato responsabile perché non avrebbe fornito alcuna plausibile spiegazione in ordine alle ragioni per cui il magazzino, riportato nel bilancio del 2009 per euro 831.563, si era ridotto alla fine del 2010 ad euro 244.669,00, con una differenza di euro 581.563. Sotto altro profilo, il ricorrente contesta l'utilizzazione della stima del magazzino effettuata dal dott. ND Coppini, su incarico del fratello dell'imputato, che sarebbe stata basata su metodi non scientifici. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 125 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe esaminato il motivo di gravame con il quale la difesa aveva lamentato l'omessa assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale la difesa aveva censurato la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena, disposta, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., dal giudice di primo grado. Contesta, inoltre, il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare, una volta ridotta la pena detentiva ad anni due di reclusione. 3 2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125 e 539 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine al risarcimento del danno. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Del tutto priva di fondamento è la censura secondo la quale la Corte di appello avrebbe completamente "stravolto" la contestazione di cui al capo al. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente valutato come fittizio il credito in questione, sia perché la "Fincart s.n.c." era creditrice della fallita, avendole dato in locazione un proprio bene immobile, sia perché il credito iscritto a bilancio non era concretamente esigibile, atteso che era vantato nei confronti di una società del tutto incapace di onorare le proprie obbligazioni. Va poi rilevato che la Corte territoriale ha valutato anche la condotta descritta al capo a2 (ritenuta dal giudice di primo grado assorbita in quella di cui al capo al), rilevando che nessun contratto relativo al capannone di proprietà della "Fincart" era stato mai stipulato e nessuna somma in relazione a tale operazione era uscita dalle casse della fallita. Quanto alla presunta inadeguata risposta ai motivi di gravame, va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto che la tesi difensiva fosse priva di rilievo in relazione alle specifiche contestazioni - e, in particolare, rispetto alla fittizietà delle apposizioni concernenti la stipula, mai avvenuta, del contratto preliminare - e alla ricostruzione dei fatti da lei ritenuta fondata (cfr. pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata). Al riguardo, va ribadito che, <<nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e prendere in esame dettagliatamente risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, modo logico adeguato, ragioni suo convincimento, dimostrando aver presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese difensive se 4 espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata>> (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935). Del tutto infondata è l'affermazione secondo la quale la Corte di appello non avrebbe speso una sola parola sull'aggravamento del dissesto societario e sull'elemento soggettivo, essendosi la Corte territoriale ampiamente soffermata su entrambi i profili (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Del tutto priva di fondamento è la censura secondo la quale la Corte di appello avrebbe "stravolto" l'oggetto dell'addebito di cui al capo a3. Infatti, come emerge dalla lettura della sentenza (cfr. pagine 6 e 7), la Corte di appello, coerentemente con l'imputazione, ha ritenuto che la sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino fosse stata operata dall'anno 2006 al 2009. Proprio per evidenziare la fittizietà di tale rivalutazione, poi, ha rilevato la repentina svalutazione operata nel 2010, attuata a seguito della verifica della consistenza del magazzino, sottolineando come nessuna plausibile spiegazione fosse stata fornita dall'imputato in ordine alle differenze rilevate. Quanto alla contestazione della stima del magazzino, va rilevato che la Corte di appello ha basato la propria valutazione, anzitutto, sulle dichiarazioni del curatore, che aveva affermato che nessun fatto gestionale avrebbe potuto giustificare una variazione così significativa delle rimanenze, se non la loro iniziale sopravvalutazione, avviata fin dal 2006 e fatta al fine di occultare le perdite realizzatesi negli esercizi precedenti. Quanto poi alla valutazione di stima del dott. Coppini, utilizzata per porre in rilievo la svalutazione repentina del 2010, la Corte di appello ha evidenziato l'assoluta irrilevanza delle censure mosse dal ricorrente, atteso che il valore attribuito dal dott. Coppini al magazzino corrispondeva a quello esposto dallo stesso OZ ND nel bilancio depositato, come liquidatore, alla Camera di Commercio, poco prima del deposito dell'istanza di fallimento. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, non altrimenti censurabile in sede di legittimità. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alle specifiche responsabilità dell'imputato, per avere commesso, in qualità di amministratore della società fallita, le condotte contestategli (cfr., in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata). 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. La censura relativa alla revoca della pena sospesa è intrinsecamente generica. Invero, a fronte di una revoca correttamente operata, il ricorrente non ha puntualmente enunciato le ragioni di diritto e in fatto che avrebbero dovuto indurre a ritenere illegittima tale revoca. 5 Quanto alla mancata concessione di ufficio in appello della pena sospesa, occorre ribadire che, «in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice di appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito>> (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596). 1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha motivato in ordine alla determinazione del risarcimento del danno, facendo riferimento al rilevante periodo di tempo in cui l'impresa è stata gestita in violazione della legge nonché alla misura dell'aggravamento del dissesto. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 maggio 2022 dalla Corte di appello di Firenze, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato OZ ND per aver contribuito a cagionare il dissesto della società "Cartotecnica Europa s.r.l.", fallita il 5 ottobre 2011, commettendo più fatti previsti dall'art. 2621 cod. civ. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36778 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/06/2023 Secondo i giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore della fallita - avrebbe: iscritto nel bilancio finale del 2007 e in quello iniziale del 2008 crediti fittizi verso la "Fincart s.n.c." per euro 487.451,43, poi incrementati fino a euro 573.667,46 (capo al); iscritto nel bilancio 2008 la posta fittizia di euro 565.000,00, corrispondente a un contratto preliminare di acquisto di un immobile dalla "Fincart s.n.c.", in realtà mai concluso (condotta quest'ultima descritta al capo a2 e ritenuta dai giudici di merito assorbita in quella descritta al capo al); sopravvalutato le rimanenze di magazzino per euro 581.563 (capo a3). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 15 d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, 2423-bis cod. civ., 216 e 223 legge fall., 43 cod. pen., 111 Cost., 125 e 581 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe completamente "stravolto" la contestazione di cui al capo al, atteso che - mentre nel capo di imputazione viene contestata l'iscrizione di crediti fittizi per euro 487.451,43, poi incrementati fino a euro 573.667,46 - la Corte territoriale avrebbe ritenuto che ciò che sarebbe contestato all'imputato non sarebbe l'insussistenza dei crediti, ma la loro irrecuperabilità, stante l'incapienza del debitore. Sostiene ancora che la Corte territoriale non avrebbe effettivamente esaminato il motivo di impugnazione riguardante il capo al (e il capo a2, assorbito nel precedente). La difesa, con l'impugnazione, avrebbe lamentato che, nonostante fosse pacifico che la fallita fosse nata da uno scorporo di fatto della "Fincart s.n.c.", il Tribunale non avrebbe valutato se il trasferimento di un ramo di azienda, ancorché privo di formalizzazione con un atto giuridico, potesse comportare o meno delle conseguenze giuridiche in termini di responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ. La Corte di appello, anziché esaminare tale motivo di impugnazione, pronunciandosi sulla fondatezza della tesi giuridica, si sarebbe limitata ad affermare che il riferimento alla responsabilità solidale della società scorporata verso i creditori della società scissa sarebbe priva di base documentale e che, dall'istruttoria dibattimentale, non sarebbe emersa alcuna operazione qualificabile come scissione o scorporo societario. La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe liquidato il motivo di impugnazione non solo in maniera inadeguata ma anche riassumendo i termini della questione in maniera difforme dai risultati dell'istruttoria dibattimentale e soprattutto da quanto affermato nella sentenza di primo grado. Il Tribunale, infatti, 2 non avrebbe negato lo scorporo di fatto ma avrebbe semplicemente ritenuto «inapplicabile la relativa disciplina, perché la tesi della responsabilità solidale di cui all'art. 2506-quater cod. civ. non era supportata da atti giuridici comprovanti l'esistenza di una scissione all'origine della costituzione della società Cartotecnica». Sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe speso una sola parola sul tema dell'aggravamento del dissesto e dell'elemento soggettivo, che pur avevano formato oggetto di motivo di gravame. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall., 43 cod. pen., 111 Cost., 521, 522, 125 e 581 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe completamente "stravolto" la contestazione del capo a3, atteso che - mentre nel capo di imputazione viene contestata la sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino per euro 581.563,00 - la Corte territoriale avrebbe ritenuto l'imputato responsabile perché non avrebbe fornito alcuna plausibile spiegazione in ordine alle ragioni per cui il magazzino, riportato nel bilancio del 2009 per euro 831.563, si era ridotto alla fine del 2010 ad euro 244.669,00, con una differenza di euro 581.563. Sotto altro profilo, il ricorrente contesta l'utilizzazione della stima del magazzino effettuata dal dott. ND Coppini, su incarico del fratello dell'imputato, che sarebbe stata basata su metodi non scientifici. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 125 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe esaminato il motivo di gravame con il quale la difesa aveva lamentato l'omessa assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale la difesa aveva censurato la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena, disposta, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., dal giudice di primo grado. Contesta, inoltre, il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare, una volta ridotta la pena detentiva ad anni due di reclusione. 3 2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125 e 539 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine al risarcimento del danno. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Del tutto priva di fondamento è la censura secondo la quale la Corte di appello avrebbe completamente "stravolto" la contestazione di cui al capo al. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente valutato come fittizio il credito in questione, sia perché la "Fincart s.n.c." era creditrice della fallita, avendole dato in locazione un proprio bene immobile, sia perché il credito iscritto a bilancio non era concretamente esigibile, atteso che era vantato nei confronti di una società del tutto incapace di onorare le proprie obbligazioni. Va poi rilevato che la Corte territoriale ha valutato anche la condotta descritta al capo a2 (ritenuta dal giudice di primo grado assorbita in quella di cui al capo al), rilevando che nessun contratto relativo al capannone di proprietà della "Fincart" era stato mai stipulato e nessuna somma in relazione a tale operazione era uscita dalle casse della fallita. Quanto alla presunta inadeguata risposta ai motivi di gravame, va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto che la tesi difensiva fosse priva di rilievo in relazione alle specifiche contestazioni - e, in particolare, rispetto alla fittizietà delle apposizioni concernenti la stipula, mai avvenuta, del contratto preliminare - e alla ricostruzione dei fatti da lei ritenuta fondata (cfr. pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata). Al riguardo, va ribadito che, <<nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e prendere in esame dettagliatamente risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, modo logico adeguato, ragioni suo convincimento, dimostrando aver presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese difensive se 4 espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata>> (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935). Del tutto infondata è l'affermazione secondo la quale la Corte di appello non avrebbe speso una sola parola sull'aggravamento del dissesto societario e sull'elemento soggettivo, essendosi la Corte territoriale ampiamente soffermata su entrambi i profili (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Del tutto priva di fondamento è la censura secondo la quale la Corte di appello avrebbe "stravolto" l'oggetto dell'addebito di cui al capo a3. Infatti, come emerge dalla lettura della sentenza (cfr. pagine 6 e 7), la Corte di appello, coerentemente con l'imputazione, ha ritenuto che la sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino fosse stata operata dall'anno 2006 al 2009. Proprio per evidenziare la fittizietà di tale rivalutazione, poi, ha rilevato la repentina svalutazione operata nel 2010, attuata a seguito della verifica della consistenza del magazzino, sottolineando come nessuna plausibile spiegazione fosse stata fornita dall'imputato in ordine alle differenze rilevate. Quanto alla contestazione della stima del magazzino, va rilevato che la Corte di appello ha basato la propria valutazione, anzitutto, sulle dichiarazioni del curatore, che aveva affermato che nessun fatto gestionale avrebbe potuto giustificare una variazione così significativa delle rimanenze, se non la loro iniziale sopravvalutazione, avviata fin dal 2006 e fatta al fine di occultare le perdite realizzatesi negli esercizi precedenti. Quanto poi alla valutazione di stima del dott. Coppini, utilizzata per porre in rilievo la svalutazione repentina del 2010, la Corte di appello ha evidenziato l'assoluta irrilevanza delle censure mosse dal ricorrente, atteso che il valore attribuito dal dott. Coppini al magazzino corrispondeva a quello esposto dallo stesso OZ ND nel bilancio depositato, come liquidatore, alla Camera di Commercio, poco prima del deposito dell'istanza di fallimento. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, non altrimenti censurabile in sede di legittimità. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alle specifiche responsabilità dell'imputato, per avere commesso, in qualità di amministratore della società fallita, le condotte contestategli (cfr., in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata). 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. La censura relativa alla revoca della pena sospesa è intrinsecamente generica. Invero, a fronte di una revoca correttamente operata, il ricorrente non ha puntualmente enunciato le ragioni di diritto e in fatto che avrebbero dovuto indurre a ritenere illegittima tale revoca. 5 Quanto alla mancata concessione di ufficio in appello della pena sospesa, occorre ribadire che, «in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice di appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito>> (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596). 1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha motivato in ordine alla determinazione del risarcimento del danno, facendo riferimento al rilevante periodo di tempo in cui l'impresa è stata gestita in violazione della legge nonché alla misura dell'aggravamento del dissesto. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giugno 2023.