Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
Ove l'imputato nel formulare la richiesta di patteggiamento si sia avvalso della facoltà di subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, la previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti si esplica nel senso della verifica della concedibilità del beneficio, al cui esito negativo segue il rigetto della richiesta stessa. La subordinazione di esso a determinati obblighi comporta una inammissibile variazione unilaterale dei termini dell'accordo originario, che fa venire meno la base consensuale su cui questo si basa. (Nella specie la Corte ha affermato che il giudice che subordini la sospensione all'obbligo di demolire l'opera abusiva esorbita dai poteri concessigli dall'art. 444, comma 3. cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 22.6.1999
Dr. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
Dr. Guido DE MAIO Consigliere N. 2322
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 9646/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI AR avverso la sentenza del Pretore di Latina 18 maggio 1998 n.754 con la quale gli è stata applicata su richiesta, per i reati p. e p. a) dall'art.20 L.1985 n.47; b) dall'art.1 sexies L.1983 n.431, accertati in Sabaudia il 18 luglio 1995, la pena concordata di giorni quattordici di arresto e L.14 milioni di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla demolizione del manufatto abusivamente costruito nel termine di giorni sessanta.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza sopra indicata, con la quale gli è stata applicata su richiesta la pena concordata per aver abusivamente realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l'ampliamento di un manufatto in muratura preesistente su una superficie di mq.47 circa, AD NI propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art.445 c.1 in relazione all'art.606 c.1 lett.b) ed e) c.p.p. perché il Pretore ha ordinato la demolizione dell'immobile abusivamente costruito nonostante che, in caso di sentenza che recepisca l'accordo delle parti, l'art.445 c.1 c.p.p. escluda, fra l'altro, l'applicazione di pene accessorie;
2. violazione dell'art.7 L.1982 n.47 in relazione all'art.606 lett.a) c.p.p. perché il Pretore ha illegittimamente subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto, esercitando un potere riservato dalla legge all'autorità amministrativa;
altrettanto illegittima è la fissazione di giorni sessanta, che costituisce un'interferenza nei poteri dell'autorità amministrativa sui tempi di esecuzione della demolizione;
3. Violazione dell'artt.444 in relazione all'art.606 c.1 lett.b) c.p.p. perché il Pretore ha alterato i termini della concorde richiesta delle parti di applicazione della pena con il beneficio della sospensione senza limitazione o subordinazione alcuna. Il primo motivo d'impugnazione è del tutto infondato. Vige, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica e edilizia, il principio per cui, quando la legge prevede come oggetto del potere-dovere del giudice l'emissione di un provvedimento giurisdizionale senza lasciargli in proposito alcuna discrezionalità decisionale, il provvedimento dev'essere emesso anche nell'ipotesi di sentenza pronunciata sull'accordo delle parti, dovendo ritenersi implicito anche se non sia espressamente compreso nell'accordo stesso, in base alla considerazione che le parti non abbiano potuto ignorarlo proprio a motivo della sua inderogabilità (Cass., S.U., 27 marzo 1992 n. 10, ric. Zanlorenzi;
Id., 15 maggio 1992 n. 5777, ric. Di Benedetto;
Sez. III, 5 marzo 1993 n. 1941, ric. Zammatario;
Sez. III, 11 febbraio 1994 n. 2779, P.M. in proc. Criscione;
Id., 23 luglio 1994 n. 1918, ric. P.M. in proc. Barbini e altro;
Sez. VI, 9 settembre 1994 n. 9749, ric. P.M. in proc. Fazzari e altri;
Sez. III, 21 aprile 1994 n. 201, ric. Festini;
Sez. III, 16 febbraio 1996 n., ric. Zomparelli).
Rientra in questa categoria di provvedimenti l'ordine di demolizione, che, pur avendo natura formalmente giurisdizionale, ha contenuto materiale amministrativo e perciò non può farsi rientrare, per il principio di tassatività, fra le pene accessorie, che sono tipiche e legislativamente elencate (Cass., Sez. III, 18 marzo 1993 n. 1969, ric. Colpo ed altro;
Id., 16 marzo 1994 n. 268, P.M. in proc. Oppio e altro), la cui applicazione è esclusa dall'art. 445 c.p.p.. Di qui l'automaticità dell'applicazione pure nel caso dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato e del P.M., anche qualora non sia esplicitamente compreso nell'accordo tra essi intervenuto, con la conseguenza che la sentenza che ometta l'ordine di demolizione dev'essere annullata per violazione di legge limitatamente a tale omissione, senza che occorra rinvio perché la Corte di cassazione - data l'assoluta obbligatorietà di esso, che non richiede alcuna decisione di merito - può emettere direttamente il relativo provvedimento in forza del potere integrativo assegnatole dall'art.620 lett.l) c.p.p. (Cass., Sez. VI, 13 gennaio 1994 n. 165, P.M. in proc, Guerriero;
Id., Sez. III, 11 febbraio 1994 n. 2779, ric. P.M. in proc. Criscione).
Altrettanto infondato è il secondo motivo di ricorso. La prospettazione di una pregiudizialità amministrativa rispetto alla giurisdizione penale come emblematica del monopolio della P.A. in materia urbanistica è stata esclusa sia da Cass, Sez. U., 24 luglio 1996 n. ric. P.M. in proc. Monterisi, sia da Corte Cost., 22 luglio 1996 n. 270, per cui altro è il potere di vigilanza sul territorio e, quindi, il potere di spettanza della P.A., altro l'intervento sanzionatorio riservato nella materia urbanistica al giudice penale, pur avendo come riferimento entrambe le predette istanze di intervento il bene-territorio (Cass., Sez. U., 21 dicembre 1993 n., ric. Borgia).
In base al riconoscimento della natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione assegnato dall'art.7 L.1985 n.47 al giudice ordinario, che, pur avendo natura amministrativa, non può essere considerato come oggetto di un potere residuale o sostitutivo rispetto a quello sanzionatorio del sindaco (Cass., Sez. U, 24 luglio 1996 n., ric. P.M. in proc. Monterisi, ed alla duplice considerazione che tale obbligo, tipizzato, è di per sè formalmente idoneo ad essere posto come condizione nel meccanismo previsto dall'art.165 c.p. e che l'opera realizzata senza concessione si identifica come un'offesa al territorio e, perciò, come una conseguenza dannosa o pericolosa del reato previsto dalla legge urbanistica, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione dei lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile (Cass., Sez. U., 20 novembre 1996 n.714, ric. Luongo;
Sez. III, 17 marzo 1997 n. 2543, ric. Pilato). Deve. invece, considerarsi fondato il terzo motivo prospettato dal ricorrente.
L'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (v., da ultimo, Cass., Sez. III, 27 gennaio 1998 n. 4199, ric. P.M. in proc. Anghileri). Ne discende che, ove l'imputato, nel formulare la richiesta, si sia avvalso della facoltà di subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, concessagli dal terzo comma dell'art.444 c.p.p., la previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti si esplica, secondo il tenore della stessa norma, nel senso della verifica della concedibilità del beneficio, al cui esito negativo segue il rigetto della richiesta stessa.
Nella ratio della disposizione, al rifiuto della concessione del beneficio equivale la subordinazione di esso a determinati obblighi, nel senso che questa comporta un'inammissibile variazione unilaterale dei termini dell'accordo originario, che fa venir meno la base consensuale su cui questo si basa.
Perciò il giudice che subordini la sospensione condizionale, dalla cui concessione l'imputato ha fatto dipendere la propria volontà di determinarsi all'accordo per l'applicazione della pena, all'obbligo di demolizione dell'opera abusiva esorbita dai poteri concessigli dall'art.444 c.3 c.p.p., il quale gli attribuisce bensì la facoltà di negare la concessione del beneficio richiestogli, ma non di ridurne la portata.
In questo quadro non interferisce l'inderogabilità dell'ordine di demolizione in quanto sanzione amministrativa e non pena accessoria, perché in tal caso oggetto del patteggiamento non è l'ordine di demolizione, ma la sospensione condizionale della pena, che è invece negoziabile e deducibile dalle parti con efficacia subordinante della permanenza dell'accordo.
Sotto questo profilo la sentenza in esame appare viziata (Cass., Sez. U., 16 luglio 1993 n.10, ric. Zanlorenzi) e dev'esserne quindi disposto l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pretore di Latina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Pretore di Latina per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 22 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 1999