Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2002, n. 17484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17484 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
17484 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto Opposizione a precetto e/o SEZIONE TERZA agli atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 3737/99 FIDUCCIA - Presidente - Dott. Gaetano VITTORIA - Consigliere Dott. Paolo 41120 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 4674 -- Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 17/05/02 TALEVI - Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: FIGLI DI DOMENICO GIUDICI DI ANTONIO & MARIO GIUDICI S.A.S., in persona del socio accomandatario Giudici Antonio, nonchè GIUDICI ANTONIO, GIUDICI MARIO, GIUDICI NATALINA, da considerarsi domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato NUNZIO D'AMBROGIO con studio in 20038 SEREGNO (MI) VIA PALESTRO 3 giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
Avv. BRENZONE GIUSEPPE in giudizio ex art. 86 c.p.c. 2002 nonché elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. PAPA 1207 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 9/98 della Pretura di MONZA SEZ. DIST. DI DESIO, emessa e depositata il 23/01/98 (R.G. 30604/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza impugnata (del RE di Monza, sezione distaccata di Desio;
emessa e depositata il 23.1.1998) si legge: "Con decreto datato 19 maggio 1990, il Presidente del Tribunale di Monza, su ricorso dell'avv. Brenzone in proprio, ingiungeva a Giudici Antonio, Giudici Natalina e Giudici Mario, nonchè alla società in accomandita semplice "Figli di Domenico Giudici", di pagare la somma di L. 160.183.000, oltre le spese. Gli interessati proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, che veniva rigettata con sentenza n. 299/95, dichiarata provvisoriamente esecutiva. In forza di questo titolo, il creditore intimava, il 5 gennaio 1996, atto di precetto ai signori Giudici. Avverso il precetto, i debitori proponevano opposizione - introduttiva del presente procedimento con atto di citazione notificato il 10 gennaio 1996, la cui - intestazione recitava "opposizione a precetto e agli atti esecutivi". Il 14 marzo 1996, depositavano poi un altro ricorso intestato "opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi", richiamando gli stessi motivi posti a fondamento dell'opposizione al precetto e censurando i singoli atti esecutivi. In particolare, con riguardo a quest'ultimo aspetto, sostenevano l'illegittimità dell'operato di controparte che avrebbe notificato due distinti atti di precetto a fronte dei medesimi titoli esecutivi e osservavano come l'atto di precetto fosse comunque inficiato da nullità, non essendo indicata la data di notifica del titolo esecutivo. Nel contempo, gli stessi Giudici appellavano la sentenza del Tribunale di Monza, chiedendo alla Corte d'Appello di Milano la sospensione della sua esecutività. Tale domanda venne accolta con ordinanza collegiale del 12 giugno 1996, 3 cosicché il creditore procedente si trovò privo di un titolo esecutivo valido ed efficace. Tale circostanza venne rilevata dal RE di Desio;
che con ordinanza del 18 giugno 1996 dichiarava improseguibile la procedura esecutiva. All'interno del presente procedimento, con ordinanza di pari data, il RE rimetteva le parti davanti al Tribunale di Monza, competente per valore, e osservava come a fronte della caducazione del titolo fossero venuti meno gli atti esecutivi posti in essere e impugnati dagli opponenti. Il 4 dicembre 1996, gli opponenti depositavano un nuovo ricorso con il quale chiedevano la fissazione di una nuova udienza, sostenendo che il RE - in mancanza di una indicazione espressa, non potesse essersi spogliato del ramo - della controversia relativo alla opposizione agli atti esecutivi, non rientrante nella competenza del Tribunale. All'interno del procedimento cosi riassunto si costituiva l'avv. Brenzone che eccepiva l'improponibilità del ricorso e ne chiedeva il rigetto.....". Con sentenza emessa e depositata il 23.1.1998 il RE di Monza, sezione distaccata di Desio, così decideva: "Definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso ex art. 289 c.p.c. depositato dagli attori il 4 dicembre 1996 e per l'effetto rigetta tutte le domande svolte da Giudici Antonio, Giudici Natalina e Giudici Mario, nonché alla società in accomandita semplice "Figli di Domenico Giudici" nel presente giudizio. Condanna gli attori soccombenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Giuseppe Brenzone, che liquida in complessive L. 4.112.200, oltre I.V.A. e C.P.A., di cui L.
2.092.000 per diritti e L.
1.500.000 per onorari”. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione la s.a.s. Figli di DOMENICO GIUDICI di Antonio e Mario Giudici, nonché GIUDICI Antonio, Mario e Natalina. Ha resistito con controricorso Giuseppe Brenzone. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivo di ricorso vanno esaminato insieme in quanto connessi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 474 E 480 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N.3 C.P.C. Violazione ed omessa applicazione di norma di diritto;
omesso esame di atti giudiziari ed errata interpretazione degli stessi" esponendo le seguenti doglianze. Il RE (pag. 10 sentenza) ha giudicato che l'opposizione agli atti esecutivi era (testuale) "comunque infondata non potendosi ritenere illegittima l'esecuzione intrapresa sulla base di un titolo esecutivo valido ed efficace, da cui esecuzione sia stata sospesa in epoca successiva al pignoramento ". Il RE ha ritenuto che fosse stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, mentre si trattava di revoca avuto riguardo alla decisione del Consigliere istruttore e di improcedibilità del procedimento esecutivo se si ha riguardo al provvedimento del RE. La Corte d'Appello con la sentenza n.3433/97 del 21.10.1997 stravolgeva la sentenza n.299/95 dell' 1.12.1994 del Tribunale di Monza, sicché, operata la compensazione tra i reciproci crediti, l'Avv. Brenzone è risultato debitore. In ogni caso il RE ha violato il principio in forza del quale la caducazione del titolo esecutivo per sua illegittimità importa la illegittimità dell'esecuzione con effetto ex nunc. Peraltro, la provvisoria esecutività del titolo esecutivo (sentenza emessa 1'1.12.1994 dal Tribunale di Monza), era "ictu oculi" illegittima perché concessa sul presupposto che l'art. 282 c.p.c. nel testo novellato dall'art.33 Legge n.533 del 1990 fosse in vigore mentre la disposizione di tale 5 norma era applicabile solo ai giudizi iniziati dopo 1'1.01.1993 nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19.04.1995, (quindi, in ipotesi non riscontrabili in ordine alla detta sentenza). Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 530 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART.360 N.3 E N.5 C.P.C. PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E PER OMESSA ED INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA” esponendo le seguenti doglianze. Con la sentenza impugnata il RE ha dichiarato che rispetto alle domande di declaratoria di nullità ed inefficacia del titolo esecutivo e del precetto a fronte della revoca della provvisoria esecutorietà del titolo esecutivo costituito della sentenza 1.12.1994 del Tribunale di Monza, era evidente (testuale pag.8 sentenza) "che rispetto a tali questioni le ragioni del contendere tra le parti sia cessata e che l'interesse della decisione da parte degli attori sia venuta meno omissis .... e che (pag. 9 sentenza) "in ogni caso, laddove la Corte d'Appello 11 confermasse integralmente la pronuncia del Tribunale di Monza, l'avv. Brenzone sarebbe costretto a radicare una nuova procedura esecutiva, senza alcuna possibilità che gli atti posti in essere nei primi mesi del 1996 conservino la loro efficacia. Conseguentemente, la pronuncia richiesta non gioverebbe ai debitori esecutati neanche nella non remota prospettiva di una nuova esecuzione a loro danno. ". Il RE - a fronte della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi della Società e fratelli Giudici ex artt. 530 e segg. c.p.c. aveva l'obbligo di decidere con sentenza. La Società ed i fratelli Giudici avevano diritto ed interesse alla sentenza soprattutto per ottenere la condanna dell'Avv. Brenzone al pagamento delle spese processuali. ...Il RE ha in concreto ritenuto che cessata la materia 6 del contendere per revoca di illegittima provvisoria esecutività del titolo (esecutivo) l'opposizione agli atti esecutivi andava risolta -sic et simpliciter- con ordinanza di improcedibilità e caducazione degli atti ma, che se gli opponenti riassumono il giudizio insistendo per la sentenza, questa debba contenere la condanna degli opposti così come ha fatto con la sentenza impugnata. Questo significa stravolgere la norma del citato articolo 91 c.p.c. che impone la condanna del soccombente a pagare all'altra parte vittoriosa le spese del giudizio. Inoltre il RE ha giudicato in modo contraddittorio laddove, prima ha ritenuto che l'opposizione agli atti esecutivi legittimamente era stata risolta con ordinanza, mentre poi la definiva con sentenza " Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART.360 N.3 C.P.C." esponendo le seguenti doglianze. Con la sentenza impugnata il RE ometteva ogni pronuncia su tutte le domande degli odierni ricorrenti (cui era tenuto ai sensi dell'art. 112 c.p.c.), questi ultimi chiedevano (vedasi conclusioni) "la assoluta nullità del titolo esecutivo e del precetto ed, in ogni caso, la caducazione degli stessi". Tale pronuncia era dovuta. L'ordinanza 18.9.96 di revoca della provvisoria esecutività del titolo esecutivo travolge ogni atto avente la sua causa nella provvisoria esecutività della sentenza 1.12.94 del Tribunale di Monza. Comunque, l'atto di precetto era inefficace perché nello stesso non era indicata la data di notifica del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo 19.05.1990. Inoltre al decreto ingiuntivo n.972/90 emesso il 19.05.1990 del Presidente del Tribunale di Monza anch'esso posto a base del precetto non poteva essere apposta la formula esecutiva poiché, essendo stato riformato, veniva sostituito dalla sentenza. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE 7 DELL'ART.530 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART.360 N.3 E N.5 PER NON AVERE EMESSO LA SENTENZA SULLE DOMANDE A SOSTEGNO DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI E PER AVERE ERRONEAMENTE INTERPRETATO IL CONTENUTO DELL'ORDINANZA 18.06.1996 DEL PRETORE DOTT. GIANI" esponendo le seguenti doglianze. Nell'impugnata sentenza si legge: "dal tenore letterale dell'ordinanza, infatti, il RE di Desio rimise le parti davanti al Tribunale di Monza per l'intera controversia senza operare, né in motivazione, né in dispositivo, alcuna distinzione tra opposizione al precetto e opposizione agli atti esecutivi. Il presente giudizio, il n.30604/96 è stato quindi definito dalla ordinanza sopra trascritta -che sotto nessun profilo può considerarsi provvedimento istruttorio ma decisorio- e per contrastarne il contenuto gli attori avrebbero dovuto ricorrere ai consueti mezzi di impugnazione e, tutt'al più, chiedere al Tribunale di Monza di sollevare conflitto di competenza. Viceversa, hanno chiesto il provvedimento di cui all'art. 289 c.p. c., riassumendo di fatto davanti a questo RE un giudizio già definito e rimesso interamente, in ogni suo aspetto e senza alcuna distinzione, ad altro giudice. ". Con la sentenza impugnata è stato stravolto completamente il contenuto dell'ordinanza 18.06.1996. Tale ordinanza è interamente trascritta alle pagg.5 e 6 della sentenza senza che però vi venisse riprodotto il rigo precedente a
P.Q.M.
e, cioè: "visti gli artt. 615 e segg. c .p. c. ". Con tale ordinanza il RE rimetteva le parti avanti al Tribunale limitatamente alla causa di opposizione all'esecuzione; i suoi precisi richiami alla sua dichiarata incompetenza per valore nel merito ed all'art. 615 e segg. c.p.c., sono significativi del fatto che la sola causa della quale si voleva -ed aveva l'obbligo di spogliarsi era quella di opposizione all'esecuzione che è opposizione di merito di competenza del RE o del Tribunale con riguardo al 8 suo valore ai sensi dell'art.9 c.p.c. (per la causa che ci riguarda ratione valoris la competenza era del Tribunale), mentre il preciso richiamo dell'art. 615 e segg. c.p.c. non può che riferirsi all'opposizione all'esecuzione che tale articolo e quello successivo, espressamente ed esclusivamente, prevede. La causa di opposizione agli atti esecutivi invece attiene alla regolarità formale ed è di esclusiva competenza funzionale del Giudice competente per l'esecuzione (ex artt.617 - 480 Comma III c.p.c.) -nel nostro caso- appunto il RE. La Società ed i fratelli Giudici con l'atto riassuntivo in data 14.03.1996 non hanno fatto altro che riprendere contatto con l'Ufficio Giudiziario per l'emissione del provvedimento istruttorio omesso, appunto la fissazione dell'udienza per la istruttoria e la decisione della causa di opposizione agli atti esecutivi. Il ricorso non può essere accolto. Va anzitutto respinta la tesi del controricorrente dell'inammissibilità del ricorso per nullità della procura. Infatti questa è a margine della prima facciata del ricorso ed appare rituale sotto tutti i profili. In particolare, quanto al requisito della specialità va osservato che come questa Corte Suprema ha già rilevato in passato (cfr. tra le altre Cass. n. 05126 del 19/04/2000) “La procura al difensore apposta a margine o in calce del ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, secondo la previsione del nuovo testo dell'art. 83 cod. proc. civ., deve considerarsi conferita, salvo il caso di manifestazione di volonta' contraria, per il giudizio di cassazione e soddisfa percio' il requisito della specialita' previsto dall'art. 365 cod. proc. civ.". Quanto ai motivi di ricorso, il primo da esaminare in ordine logico- giuridico è l'ultimo. 9 Dato che i ricorrenti lamentano tra l'altro che il RE non ha "....EMESSO LA SENTENZA SULLE DOMANDE A SOSTEGNO AGLI ATTI ESECUTIVI..." (aggiungendo pure DELL'OPPOSIZIONE doglianze correlate) e quindi, anche se non ne fanno oggetto di espressa denuncia, lamentano in concreto anche errores in procedendo, questa suprema Corte è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996; cfr. inoltre Cass. n. 11199 del 28/08/2000: "Il ricorso in Cassazione per omesso esame di una domanda o pronuncia su domanda non proposta, configura la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ, e cioe' un errore di natura processuale, perche' il giudice, alterando taluno degli elementi obbiettivi di identificazione dell'azione (causa "petendi e petitum"), o introducendone un nuovo, nega ad una delle parti il bene richiesto 0 ne attribuisce uno diverso, e determina il potere dovere della Corte di Cassazione di procedere all'esame diretto degli atti. Invece il ricorso per errata interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, comportando l'identificazione della volonta' della parte in relazione alle finalita' dalla medesima perseguite, costituisce in tipico accertamento di fatto, censurabile dalla Cassazione, se il ricorrente denuncia quale canone ermeneutico e' stato violato, soltanto se la motivazione e' giuridicamente o logicamenteviziata"). Dall'esame delle risultanze processuali sul punto ed in particolare dal contenuto dell'ordinanza 18.6.96 con cui il RE ha rimesso "...le parti al r Tribunale di Monza, competente per valore...", si evince che in effetti con detto provvedimento, il Giudicante ha voluto spogliarsi dell'intera causa (anche con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi). Infatti nel provvedimento in esame non si distingue mai tra opposizione 10 all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi ed anzi dal contenuto dell'atto si evince la chiara volontà del RE di riferirsi ad entrambe. Né può costituire un valido elemento di convincimento favorevole alla tesi sostenuta dalle parti ricorrenti il fatto che in detto provvedimento (prima del "
PQM
") si legga: visti gli artt 615 e ss cpc...". Infatti la circostanza che il Giudicante abbia fatto riferimento non al solo articolo immediatamente successivo all'art. 615 (le due "s" successive a “artt 615 e" appaiono univoche in tal senso) ma agli articoli successivi (e quindi non solo all'art. 616, ma anche -quantomeno- all'art. 617 che concerne le opposizioni agli atti esecutivi) costituisce anzi un ulteriore elemento di convincimento nel senso indicato nell'impugnata decisione (mentre la questione dell'erroneità o meno della decisione del RE per essere la causa di opposizione agli atti esecutivi ...a lui riservata >> è di per sé certamente non decisiva ai fini della valutazione in questione: a tali fini infatti ciò che conta è ciò che il RE ha in concreto inteso stabilire e non ciò che avrebbe dovuto stabilire). Una volta assodata la definitività e la decisorietà dell'ordinanza 18.6.96 in questione (pacificamente non impugnata e con la quale, è opportuno ribadirlo, il RE ha definito il giudizio nella sua totalità e senza alcuna esclusione, si è spogliato del medesimo l'ha rimesso ad altro Giudice), deve ritenersi immune da vizi la sentenza 23.1.98 (oggetto del ricorso per cassazione) nel punto in questione ed in particolare laddove (dopo aver affermato in sostanza detta definitività e decisorietà dell'ordinanza 18.6.96; nonché la mancanza di rituali impugnazioni della medesima) ha (conseguentemente) dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 289 c.p.c. depositato dagli attori il 4.12.1996 in cui chiedevano la fissazione di una nuova udienza ed ha ritenuto “... non proseguibile..." (v. alla penultima 11 pagina) il giudizio innanzi allo stesso Giudice che se ne era spogliato. Tale capo dell'impugnata sentenza è certamente di per sé sufficiente a risolvere la causa. Da quanto sopra deriva che la decisione in ordine alle spese contenuta in detta decisione è parimenti immune da vizi denunciabili nella presente sede. Le ulteriori argomentazioni e gli ulteriori capi della decisione (ed in particolare il rigetto delle domande degli attuali ricorrenti) debbono ritenersi esposti ad abundantiam, con la conseguenza che tutte le doglianze relative debbono essere considerate giuridicamente irrilevanti e quindi inammissibili. Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 86,36 oltre € 2000 (duemila euro) per onorario. Così deciso a Roma il 17.5.2002. Spin Fiduci IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Altar. Javans IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria от 05 .19. Oggi, IL CANCELLERF C1 Dont sea Aleuc CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Jebe Earate di Roma 2 il 7-2-2003 Sa ta la registrazione versate € 160,10 serie 4 al ft.5515 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Mu Scarcino)