Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso - sulla base dei CCNL per i piloti Alitalia del 1973, 1978 e 1981 - che potesse considerarsi dequalificante l'inquadramento di un ex - dipendente della SAM - Società Aerea Mediterranea, con funzioni di copilota di aeromobili Caravelle, nella categoria CM3 sugli aeromobili DC8 e DC10 all'atto di assunzione presso l'Alitalia)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6799 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Sergio Lanni Presidente
Dott. Pietro Cuoco Consigliere
Dott. Antonio Lamorgese Consigliere
Dott. Giuseppe Cellerino rel. Consigliere
Dott. Arcangelo De Biase Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II, 8 presso l'avv. Roberto Muggia, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso,
(RICORRENTE)
contro
ALITALIA, Linee aeree italiane spa, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in Roma, via delle tre Madonne,8, presso l'avv. Maurizio Marazza, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso,
(CONTRORICORRENTE)
avverso la sentenza n. 53/98 del Tribunale di Civitavecchia del 5.12.97-6.2.98 (R.G. n. 1180/95) Udita la relazione del cons. Dott. Cellerino all'udienza del 12 gennaio 1999.
Uditi gli avv. Muggia e Marazza.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del s. Procuratore generale dott. Ennio Attilio Sepe , che ha chiesto il rigetto del 1^ e del 2^ motivo di ricorso e l'accoglimento del 3^.
Svolgimento del processo
Dagli atti processuali emerge che il sig. AR NI, già dipendente dal 16 marzo 1968 della soc. SAM, Società Aerea Mediterranea, con funzioni di copilota di aerei Caravelle con il grado, la qualifica e le mansioni di 1^ ufficiale, nel 1977 veniva assunto "ex novo", sulla base d'un accordo LI/AN (a cui non era iscritto), da questa ultima Società che, detenendo il pacchetto azionario della SAM, lo utilizzava, come copilota, dapprima sui proprii aeromobili Caravelle e quindi, dopo 17 mesi d'inattività, con funzioni di CM3 (ovvero terzo membro di equipaggio, n.d.est.) degli aeromobili DC/8 e DC/10.
In questo quadro il NI promuoveva, nel 1984, davanti al Pretore, giudice del lavoro di Roma, giudizio nei confronti della soc. LI onde ottenere, a completamento di quanto già in altra sede giudiziaria definitivamente riconosciutogli con retrodatazione della assunzione al 1974 in seguito a cessione d'azienda, la "ricostruzione" del rapporto di lavoro sulla base della lista di anzianità LI, conformemente alla parallela carriera del pari grado Caraccio, assunto dall'LI nell'aprile 1968. Instaurato pertanto il contraddittorio, il NI veniva inquadrato dal Pretore di Roma, con sentenza 15 dicembre 1989, da luglio '74 a dicembre '78, ufficiale lungo raggio;
da dicembre '78 a luglio '80, 1^ ufficiale terzo livello e dal 1^ agosto '80 in poi 1^ ufficiale DC/10, con i relativi risvolti economici. Il Pretore rigettava, per contro, la domanda concernente il risarcimento del danni per inattivita' e per perdita di chances, dovuta al mancato avvio al corso comando in epoca coeva all'invio del collega Caraccio. Con sentenza 3 giugno 1995, n. 6265 questa Corte cassava, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, la sentenza resa in grado d'appello dal Tribunale di Roma in data 7 dicembre 1993 limitatamente agli aspetti risarcitori di questa vicenda. In particolare questa Corte, premesso che era stata rigettata dal Tribunale "la domanda (del NI) diretta al risarcimento del danno derivato da forzata inattivita' e da mancato avvio al corso comando", mentre aveva escluso che fosse fondato il motivo di ricorso tendente al "riconoscimento del diritto al "risarcimento del danno professionale da forzata inattivita'. . ." non essendo emerso un comportamento LI "contrastante con il corretto uso del poteri di gestione dell'attivita' imprenditoriale", accoglieva gli ulteriori motivi per difetto di motivazione con riferimento alla denunciata sottutilizzazione del NI nelle mansioni di CM3, cui era stato adibito, al mancato avvio al corso comando sulla base della parallela carriera del Caraccio.
Precisava la Corte che la sentenza del Tribunale di Roma non indicava le "norme contrattuali che evidenziano la funzione di pilota in addestramento propria del CM3", essendosi limitata ad accoglie la descrizione datane dall'LI, senza "spiegare perche' egli si trovasse nella condizione di dover essere in "addestramento" o perché dovesse essere provata, anziché evinta in via interpretativa, l'equivalenza fra pilota in CM3 e tecnico di volo o navigatore..", non essendo corretto il "ricorso al "notorio" per stabilire l'equivalenza tra pilota in CM3 e quello in addestramento", rimettendo quindi al Tribunale di Civitavecchia l'esame di questi punti.
D'altra patte, quanto alla negazione del diritto del NI a una carriera parallela a quella del Carraccio e al relativo risarcimento del danno in mancanza di "una conferma probatoria" della sua entità, la Corte osservava che il Tribunale, "una volta affermata la ricostruzione di carriera ... avrebbe dovuto dar conto del diverso sviluppo della stessa relativamente all'altro dipendente con pari anzianità -a sua volta avviato al corso comandanti- e, in ogni caso, non avrebbe potuto negare il diritto al risarcimento del danno per difetto di prova sul quantum" ... posto che la perdita di chance determina un danno risarcibile, non essendo corretto il rigetto della domanda "in considerazione della possibilità di una pronuncia di liquidazione in via equitativa, sia perché normale nelle fattispecie di danni per perdita di chance, sia perché in tal senso fu proposta la domanda in primo grado".
Il Tribunale di Civitavecchia, chiamato dunque, secondo quanto si legge nelle "conclusioni" riferite nel preambolo della sentenza di rinvio, a valutare il diritto del NI, "al risarcimento del danno sia per il periodo nel quale è stato impiegato quale CM3 (14.12.1977 18.9.1982) sia per il periodo nel quale per mancato avvio al corso di comando ha subito sia un danno professionale sia un danno biologico e all'immagine (25.5.1980 data della nomina a comandante del Carraccio - 21.11. 1991 data della cessazione del rapporto), il tutto nella misura da quantificarsi in separato giudizio", ha rigettato la domanda con sentenza n.53/1998 del 5 dicembre 1997, 6 febbraio 1998. Il Tribunale di rinvio ha reputato infatti che "per svolgere le funzioni di pilota responsabile o di copilota su un determinato tipo di aeromobile"... "non è necessario solo il brevetto, ma è necessaria l'abilitazione alle "macchine".." e ha ritenuto che, non avendo il NI i requisiti per essere addetto alla funzione di copilota di aeromobile DC/8 e DC/10, egli fu "adibito all'iter di addestramento, quale terzo membro di equipaggio di soli piloti, da lui effettivamente svolto, essendo "le mansioni di CM3 proprie del pilota e non del tecnico di volo", prevedendo "il certificato di navigabilità degli aeromobili sui quali il ricorrente è stato impiegato che l'equipaggio sia composto da due piloti e da un terzo membro (pilota o motonista) addestrato al controlli pre-volo, alla verifica del caricamento e alla condotta del motori e dell'impianto". Ribadita pertanto l'attività di pilotaggio e non solo di "tecnico di volo" del NI anche sulla base dell'analisi della contrattazione collettiva;
di quanto previsto dal manuale operativo e del riconoscimento di tale attività ai fini del computo delle ore di volo necessarie al mantenimento del "brevetto" di pilota, il Tribunale di Civitavecchia ha escluso che si potesse essere verificato un pregiudizio risarcibile per il ricorrente, in quanto assegnato al compito di CM3 nel corso del passaggio dagli a/m Caravelle ai più evoluti DC/8 e DC/10.
Passando poi all'esame del secondo profilo della domanda risarcitoria, connesso al mancato invio al corso comando, con perdita di chance del ricorrente, il Tribunale, ricordato che "il NI non ha in alcun modo provato che una diversa collocazione nelle liste di anzianità LI lo avrebbe portato ad essere inserito nel corso comando", ha respinto la pretesa "mancando la prova in ordine all'an debeatur"
Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il NI, che ha anche depositato memoria allegandovi vari documenti.
Resiste l'LI con controricorso.
Motivi della decisione
Contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che, in sede di rinvio, confermando quella di primo grado, ha rigettato l'appello proposto da AR NI diretto ad ottenere il risarcimento del danno per assegnazione a una mansione dequalificata (CM3) sugli a/m DC 8 e DC 10 in relazione alla sua attività di pilota e per perdita di chance, non essendo stato avviato al corso comando, il NI denuncia tre motivi di ricorso per cassazione.
Con la prima censura, fondata sull'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., dell'art. 2112 cod. civ., degli artt. 1362/1371 cod. civ.
nella interpretazione del ccnl per i piloti LI del 13 marzò73- e del 30 dicembrè78, nonché carente e contraddittoria motivazione della sentenza in quanto il Tribunale di Civitavecchia non avrebbe correttamente valutato la dequalificazione subita per la sua collocazione in CM3, avendo in precedenza raggiunto la posizione di CM2, primo ufficiale copilota.
In particolare il Tribunale avrebbe trascurato di valutare "che era in possesso delle prescritte abilitazioni a copilota sin dal 1972 ... (e che)... aveva volato su linee e aeromobili LI con qualifica e mansioni di copilota dal 1^ febbraio 73 sino alla fine del 1977", essendo divenuto, tra l'ottobre e il novembre 1977, "Primo Ufficiale e quindi al terzo posto nella graduatoria delle qualifiche e del gradi del piloti di cui all'art. 4 del ccnl 1973". Inoltre, con riferimento all'indagine, demandata dalla Corte sulla rilevanza, ai fini della valutazione della dequalificazione, del contenuto delle norme contrattuali di riferimento;
della necessità dell'addestramento e dell'equivalenza fra pilota in CM3 e tecnico di volo o navigatore, parte ricorrente osserva che il richiamo all'art. 1, ccnl 30.12.78 che avrebbe, secondo l'assunto del Tribunale, "ratificato" l'impiego in CM3 del piloti provenienti dalla SAM era erroneo, concernendo esso, invece, "passaggio di qualifica e grado, piloti terzi membri, ..senza alcun "addestramento", ne' alcuna ratifica".
In particolare, con riferimento al problema dell'addestramento insito nell'assegnazione alla posizione CM3, la difesa del NI sostiene che secondo il Tribunale di Civitavecchia tale (impropria) utilizzazione sarebbe derivata esclusivamente dall'accordo del 17.11.1977, peraltro inopponibile al ricorrente, sia perché non iscritto al sindacato AN firmatario, sia perché ciò sarebbe stato escluso dal giudicato formatosi con la sentenza del Pretore di Roma 15.12.1989, che ne aveva espressamente escluso la rilevanza e la riferibilità al NI, avendo per contro il Tribunale omesso di rispondere al quesito sottopostogli dalla Corte circa la necessità di questo addestramento per un pilota, potendo da un lato essere utilizzato in tale posizione un semplice tecnico di volo e dall'altro avendo il NI ottenuto l'abilitazione completa a pilotare i DC/8 il 30 giugno 1978 e i DC/10 il 1 agosto 1980.
Si duole altresì, con il secondo mezzo, in applicazione dell'art.360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., della violazione dell'art.2103 cod. civ. e dell'art. 905 cod. nav.; degli artt.1362/1371, cod. civ. nell'interpretazione dell'art. 1, commi 3) e 25, del ccnl
13.03.73, nonché della carente e contraddittoria motivazione della sentenza che non aveva tenuto conto "che il NI era già fornito di tutte le abilitazioni necessarie e che quindi l'addestramento alla conduzione di tiri nuovo aeromobile poteva solo compiersi con l'effettiva conduzione del medesimo, cioè come pilota e non certo come CM3", sicché il Tribunale aveva escluso erroneamente la dequalificazione di questa posizione, perché non aveva tenuto conto della figura professionale già rivestita. Rileva al riguardo il ricorrente che proprio l'attività descritta dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia, e cioè che "il terzo membro (pilota motorista) "è" addestrato al compiti pre-volo, alla verifica del caricamento e alla condotta del motori degli impianti" evidenzia la sua mancata utilizzazione in funzione di pilotaggio sin dal luglio '74 (v. pg. 39 ric.), e l'apoditticita' del giudizio espresso dal Tribunale circa una attività di pilotaggio del membro CM3 che, secondo lo stesso Tribunale, si limita a "seguire" l'attività del piloti.
Denuncia infine, per ultima ragione di gravame fondata sull'art. 360, nn.3 e 5 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112, 1223-1226 e 2056 cod.civ., nonché motivazione omessa contraddittoria e insufficiente della sentenza per il mancato riconoscimento delle conseguenze risarcitorie (sotto l'aspetto, quanto meno, della perdita di chances) connesse al mancato avviamento al corso comando cui aveva diritto, in base alla sentenza del Tribunale di Roma (che erroneamente, peraltro, avrebbe negato il diritto del NI al risarcimento solo per difetto di pro va sul quantum), sostenendo che la causa era stata da questa Corte rimessa al Tribunale di Civitavecchia anche per la definizione di questo profilo, in funzione cioè di pronuncia di liquidazione del danno in via equitativa.
Ovviamente la difesa LI contesta le riassunte censure di parte ricorrente, negandone rilevanza e fondamento giuridico. Prima di passare a valutare le ridette questioni, la Corte si vede costretta a stralciare dal fascicolo processuale del ricorrente la numerosa documentazione allegata alla memoria, da considerare tamquam non esset, e ne rimarca l'assoluta improponibilità in questa sede e con questo strumento difensivo (v. art.378 in relazione all'art. 372 cod. proc. civ.), anche se destinata, in tesi, a facilitare il riscontro oggettivo del dibattito processuale, avendo oltretutto la memoria, per communis opinio, la funzione di contribuire ad illustrare quanto già esplicitato nel ricorso e non già ad integrarne la prospettazione.
Nel merito il ricorso non merita di trovare accoglimento. I primi due motivi, che vengono trattati congiuntamente investendo, sotto i molteplici profili sopra riassunti, l'errata collocazione professionale del NI da parte dell'azienda e la svalutazione datane dal Tribunale di Civitavecchia, non appaiono infatti sufficienti a scalfire il giudizio complessivo offerto dalla sentenza di rinvio in relazione al contenuto del principi formulati dalla sentenza rescindente.
Invero il giudice di rinvio, "in ordine al dedotto illegittimo inserimento nella qualifica CM3", dopo aver succintamente descritto lo sviluppo della sua carriera in SAM e LI, e l'intrecciarsi del suo rapporto di lavoro, poi retrodatato giudizialmente in seguito a trasferimento d'azienda, ha individuato nella partecipazione alla conduzione di aeromobili Caravelle l'attività originaria del ricorrente: "Presso la SAM il NI operava su aeromobili Caravelle ai quali era abilitato. In virtù dell'accordo 13.3.1973 comunque ... gli equipaggi e gli aeromobili della SAM e dell'LI potevano essere impiegati vicendevolmente per attività Caravelle LI e SAM".
Tenuto conto di ciò e in considerazione che "successivamente alla data di assunzione all'LI" v'era stata la necessità di adibire il NI ad un corso eli addestramento, in quanto "al momento del suo ingresso in LI il ON non aveva i requisiti per essere addetto alla funzione di copilota del aeromobile DC8 e DC10, il Tribunale giudicava conforme alla contrattazione collettiva del 1973, del 1978 e del 1981 la sua adibizione "all'iter di addestramento, quale terzo membro dell'equipaggio di soli piloti", rilevando ancora (pg. 9 sentenza) e poi ribadendo (v. pg. 11) sia che "in relazione alle tabelle DC8 e DC10 la composizione degli equipaggi ed i limiti di impiego relativi alla colonna 4 membri, qualora riferiti agli equipaggi di soli piloti, doveva consentire la possibilità di sostituibilità al pannello CM3 durante la crociera degli altri membri dell'equipaggio", sia che "l'impiego in CM3 del piloti provenienti dalla SAM, è stato sul piano contrattuale, ratificato dall'art. 1 del contratto collettivo 30.12.1978..". Questa valutazione resiste alle censure espresse dalla difesa ricorrente perché dà ragione del convincimento del Giudice di merito in ordine al controllo di congruità demandatogli da questa Corte sull'impiego del NI nella posizione di pilota CM3 per fini addestrativi.
Infatti il giudizio di cui questa Corte è ora investita non riguarda tanto l'insieme del problemi dibattuti fra le parti nel corso del lungo iter processuale, e che si tenta variamente di riproporre in questa sede (v. ad es. il rinvio -pg. 16 ric.- alle problematiche connesse ai gradi e alle qualifiche, piuttosto che alle conseguenti funzioni) quanto invece la risposta data dal Giudice di rinvio alle indicazioni di approfondimento e ai principi di diritto indicati dalla sentenza rescindente n. 6265/95, cit..
Questa sui motivi di ricorso così riferiva: "Con il secondo motivo del ricorso principale, deducendosi violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., erronea applicazione dell'art. 2112 cod. civ., e vizi di motivazione, si lamenta che l'utilizzazione del NI in mansioni di CM3 non sia stato ritenuto dequalificante, invero non trovandosi egli nella posizione di pilota in addestramento, e non sia stato quindi accertato il diritto al risarcimento richiesto per mancata adibizione alle funzioni di pilotaggio (e non per attribuzione di mansioni inferiori)".
A fronte di ciò la cassazione della sentenza era espressa in questi termini: la "censura in ordine ai criteri ermeneutici applicati (è) praticamente inesistente, non essendo indicata neppure la clausola che avrebbe dovuto essere applicata. Correlativamente ... nella sentenza impugnata il riferimento alle norme contrattuali che evidenziano la funzione di pilota in addestramento propria del CM3 è fatto con riguardo alla descrizione che ne avrebbe fatta la società LI, ma dalla decisione del Tribunale non è dato conoscere il contenuto di tali norme. D'altra parte, non è spiegato dal Tribunale perché il NI si trovasse nella condizione di dover essere in addestramento, o perché dovesse essere provata, anziché evinta in via interpretativa, l'equivalenza tra pilota in CM3 e tecnico di volo o navigatore, ne' infine appare corretto il ricorso al notorio per stabilire l'equivalenza tra il pilota in CM3 e quello in addestramento (ammesso che, come rilevato dal ricorrente, l'addestramento non fosse per lui dequalificante e, quindi, fonte di responsabilità per danni)."
Tutto il problema è dunque incentrato sulla adibizione ad una fase addestrativa di cui si contesta la liceità, salvo poi ad ammettere che le abilitazioni a condurre il DC8 furono conseguite il 30 giugno 1978 e quelle per il DC 10 nell'agosto 80 (v. pg. 21, ric. e 4 memoria), benché del fatto addestrativo e della sua precedente esperienza di copilota Caravelle venga offerto un quadro assemblato in un contesto unitario inscindibile che sembra risalire (v. infatti pg.16 ricorso) alla 2^ metà degli anni 70. ("dal 14.12.77 al 11.6.1982" , ivi)
Poiché il Tribunale di Civitavecchia si è dato carico di giustificare la necessità di un addestramento funzionale alla conduzione di un tipo di aeromobile diverso da quello pilotato in precedenza dal ricorrente, ne' è stata proposta formalmente un'eccezione di giudicato sull'accordo AN (di cui tuttavia il ricorrente s'è giovato per essere assunto in LI), trattato discorsivamente a pg. 18 del ricorso, senza peraltro formulare alcuna esplicita coerente censura, corredata di tutte le coordinate del caso e, per contro, è precluso a questa Corte di acquisire elementi fattuali di giudizio che non trovino consolidata e puntuale descrizione e analitica riproduzione testuale in sede di ricorso, il giudizio conclusivo di merito, sfrondato di queste eccezioni e fondato, secondo la sentenza di Civitavecchia, sulle regole della contrattazione collettiva (v. pgg. 10 e 11, sentenza) che hanno giustificato la adibizione del terzo pilota in posizione CM3, anche con rotazione del compiti e intercambiabilità dell'equipaggio al pannello del CM3 (ivi) va dunque tenuto fermo.
D'altra parte neppure merita successo il terzo motivo di censura che, a ben vedere, parte dal presupposto che la sentenza rescindente avesse dato ormai per acquisita, con forza di giudicato, la circostanza della prova dell'an debeatur in ordine alla domanda risarcitoria fondata sul mancato avviamento al corso comando. Onde dare compiuta giustificazione anche del rigetto di questo mezzo di ricorso è appena il caso di riportare quanto in proposito deciso in quella sentenza: "Con il terzo motivo del ricorso principale, deducendosi violazione degli artt.2112 e 1362 e segg. cod. civ., nonché contraddittorietà nella motivazione, si lamenta che sia stato negato il diritto del NI alla carriera goduta dal pilota Caraccio, sul semplice rilievo che manca una conferma probatoria dell'entità del danno domandato, mentre l'aver negato al ricorrente il diritto al corso è in sè fonte di danno e il diritto al relativo risarcimento avrebbe potuto essere dichiarato a prescindere dal "quantum"."
La Corte ritenne il motivo fondato perché: " ... il Tribunale si è limitato a premettere che la carriera del NI fu ricostruita con la unificazione delle liste di anzianità, e ad affermare poi che il ritardato avvio del pilota al corso comando non consentiva di pronunciare condanna al risarcimento del relativi danni, essendo rimasta "priva i qualsiasi conferma probatoria l'entità del danno domandato".
Le censure -proseguiva la Corte- appaiono dunque puntuali, in quanto, una volta affermata la ricostruzione della carriera, il Tribunale avrebbe dovuto dar conto del diverso sviluppo della stessa relativamente all'altro dipendente con pari anzianità - a sua volta invece avviato al corso comandanti - e, in ogni caso, non avrebbe potuto negare il diritto al risarcimento solo per difetto di prova sul "quantum". Invero, da un lato, la stessa mancata ammissione al corso consente di configurare un danno sotto il profilo professionale, quanto meno per perdita di "chance", dall'altro, il rigetto della domanda di risarcimento per difetto di prova sul "quantum" non appare corretto in considerazione della possibilità di una pronuncia di liquidazione in via equitativa, sia perché questa è normale nelle fattispecie di danni per perdita di "chance", sia perché in tal senso fu proposta la domanda in primo grado. Ora su quest'incombente il Tribunale di Civitavecchia così ha provveduto: Il NI non ha in alcun modo provato che una sua diversa collocazione nelle liste di anzianità LI lo avrebbe portato ad essere inserito nel corso comando. Non avendo pertanto lo stesso adeguatamente provato la sussistenza del danno lamentato, e pertanto l'effettiva e concreta perdita di "chance", la richiesta di risarcimento danno, non può essere accolta, mancando la prova in ordine all'an debeatur".
Si tratta anche in questo caso di interpretare il dictum della Corte, saggiando quindi la rispondenza del giudizio di rinvio ai quei postulati.
Al riguardo s'impone anche l'esame del contenuto della sentenza del Tribunale di Roma che sul punto disponeva il rigetto dell'appello rilevando che "se con l'atto d'appello il NI dice evidenti i pregiudizi professionali ed economici subiti per detto ritardo, è quanto meno restata ancora priva di qualsiasi conferma probatoria l'entità del danno domandato".
Così delineati i termini della questione, l'affermazione espressa in sede di ricorso, ribadita in memoria e ripresa nella discussione finale, secondo cui costituirebbe ormai giudicato l'esistenza del danno, sicché "il Tribunale di Civitavecchia avrebbe dovuto solo liquidare il danno, o dichiarare il diritto al risarcimento da liquidare in separato giudizio o liquidarlo in via equitativa", non appare fondata.
Lungi dal riconoscere anche solo implicitamente, in acritica adesione alla tesi attorea, l'oggettiva esistenza del danno (dando "per scontato il diritto del NI al corso comando", come si afferma a pg. 40 del ricorso), la surriferita pronuncia del Tribunale di Roma, seppure basata per economia di motivazione sul rilievo che, anche alla stregua della prospettazione dell'appellante, la sua pretesa risarcitoria era comunque frustrata dalla carenza di prova circa l'entità del danno, lasciava in fondo impregiudicata ogni questione riguardante l'an debeatur.
Ed a sua volta la successiva pronuncia rescindente di questa Corte, nel censurare come erronea la linea argomentativa adottata dai giudici d'appello, non ha certamente inteso ascrivere al loro ipotetico discorso sulla (eventuale) configurabilità del danno il contenuto e la forza preclusiva di un giudicato interno in merito alla concreta esistenza del danni.
In consonanza con siffatto ordine di idee l'impugnata sentenza del Tribunale di Civitavecchia, pur nella stringatezza -per questa parte- della motivazione, ha correttamente ritenuto di poter contrastare su un piano diverso (a monte, per così dire delle argomentazioni del giudice d'appello) la pretesa risarcitoria del NI, rilevando che mancava in radice la stessa prova del danno (anche sotto l'aspetto di una mera perdita di "chances"), in quanto il NI non aveva per nulla dimostrato che una diversa collocazione nella lista di anzianità LI gli avrebbe permesso di ottenere l'assegnazione al corso comando, con conseguente vantaggi di carriera o professionali.
Siffatta osservazione non incontra nel contesto del ricorso in esame alcuna specifica censura che, per altra via riprospetti come dato già eventualmente acquisito nel corso del giudizio di merito, una sorta di automatismo tra tali vicende della carriera. E pertanto dalla riscontrata infondatezza della diversa ed imprescindibile premessa (il supposto, cioè giudicato interno circa la sussistenza del danni) su cui riposano le doglianze del NI quanto alla reiezione della sua domanda di risarcimento per il mancato avvio al corso comando, resta manifestamente travolto anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso.
Poiché, in definitiva, la sentenza del Giudice di rinvio resiste alle censure espresse nei suoi confronti, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali di questo giudizio di cassazione che liquida in L. 36.000, oltre L.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999