Sentenza 23 aprile 2015
Massime • 1
In tema di giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, quando tra le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui all'art. 589, comma terzo, ovvero con l'aggravante di cui all'art. 590, comma terzo, ultimo periodo cod. pen. vi sono anche quelle previste dall'art. 98 ovvero dall'art. 114 cod. pen., il divieto di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti previsto dall'art. 590 bis cod. pen. non opera.
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In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2015, n. 33792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33792 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento