Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8025 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' DE LEGGE 11-8-73 N. 5338 02 5 / 02 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI RE RO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IN NOME DEL POPOL SSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 19403/99 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cron. 22042 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 12/02/02 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: I' PI, SA UD, FR UI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DELL'ERBA, rappresentati e difesi dall'avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato 2002 LIDIA CIABATTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato 655 -1- PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
! - controricorrente avverso la sentenza n. 11219/98 del Tribunale di -MILANO, depositata il 16/10/98 R.G.N. 36/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI per delega TOSI;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Milano confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 23 gennaio 1997, che aveva rigettato le domande - proposte da GI RÌ e dagli altri attuali ricorrenti, tutti dipendenti delle Ferrovie dello stato S.p.a. collocati a riposo successivamente alla data (novembre 1990) di entrata in vigore e durante il periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria per il biennio 1990/1992 - e dirette ad ottenere, dal proprio datore di lavoro, l'indennità di buonuscita (ed il trattamento pensionistico, che più non interessa) in misura proporzionale a "benefici economici" previsti dallo stesso contratto collettivo, ancorché maturati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Osservava, infatti, il giudice d'appello: - riguarda esclusivamente il trattamento di quiescenza e previdenza l'articolo 96 del citato contratto collettivo, laddove (comma 4°) prevede che "i benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dal CCNL sono corrisposti integralmente alle scadenze previste al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello stato nel periodo di vigenza contrattuale"; - per il suo "carattere eccezionale", tuttavia, la disposizione citata non può essere applicata al computo dell'indennità di buonuscita, che é pagata dall'OP ed, inoltre, é diversa per disciplina legale, natura e fondamento;
a differenza del trattamento di quiescenza e previdenza, l'indennità di buonuscita ha natura retributiva e, "sebbene accantonata nel corso del rapporto, trova il suo fondamento nella prestazione già eseguita, per cui rimane indifferente di fronte al 1 pagamento di eventuali benefici econimici elargiti dopo la risoluzione del rapporto, quando non c'é prestazione"; coerentemente l'articolo 38 del CCNL "si riferisce al pagamento delle retribuzioni al personale in servizio (.....); nulla prevede a proposito del personale che ha risolto il rapporto". Avverso la sentenza d'appello, i soccombenti propongono ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. La società intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.14 1.14 dicembre 1973, n.890, come "integrato e specificato" dagli art.37, 38, 5° comma, 96, 4° comma, del CCNL ferrovieri 1990/1992, firmato il 18 luglio 1990) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - GI RÌ ed i suoi litisconsorti censurano la sentenza impugnata per avere negato che l'indennità di buonuscita debba essere commisurata (anche) a "benefici economici" previsti dal citato contratto collettivo, ancorché maturati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sebbene inducesse ad opposta conclusione la disposizione di legge in materia (art.14 1.14 dicembre 1973, n.890, cit.), se integrata dalla disciplina collettiva (art. 38, 5° comma, 96, 4° comma, del CCNL ferrovieri 1990/1992, cit.) - laddove prevede che "le misure degli stipendi hanno effetto sull'indennità di buonuscita" (art. 38, 5° comma, cit.) e, rispettivamente, che "i benefici economici relativi alla parte tabellare (....) derivanti dall'applicazione del CCNL sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale" (art. 96, 4° comma, cit.) - e, peraltro, 2 ritenendo erroneamente che la stessa indennità di buonuscita fosse ancora erogata dalla soppressa OP (ex I. n. 537 del 1993) e fosse soggetta all'applicazione dell'accantonamento e del sistema ad accumulo invocati dal Tribunale. Il ricorso non é fondato.
2.Deve escludersi, infatti, che il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, relativo al biennio 1990-1992, possa avere validamente incluso nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita in - favore di lavoratori cessati dal servizio, come nella specie, dopo l'entrata in vigore e durante il periodo di vigenza del contratto - gli aumenti retributivi che, essendo previsti dallo stesso contratto con decorrenza da data successiva alla cessazione dei dedotti rapporti di lavoro, non erano stati mai corrisposti a quei lavoratori (ed attuali ricorrenti) - secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.7173/2001, 8558, 5042/2000, 14324, 11080/99, 10455, 10400/98) in quanto una clausola - contrattuale siffatta sarebbe in palese contrasto con le norme inderogabili di legge (art. 14 I. n. 829 del 1973, che continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 21 . n. 210 del 1985, anche dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro del personale delle Ferrovie dello stato) che impongono di - commisurare l'indennità di buonuscita, appunto, all' "ultimo stipendio" percepito dal lavoratore e sarebbe affetta, perciò, da nullità insanabile (art. 1418 c.c.) e, - di conseguenza, sostituita dalla norma di legge violata (art. 1419 c.C.). La sentenza impugnata si é uniformata, nella decisione, al principio di diritto enunciato- che questa Corte intende ribadire, non essendo state addotte ragioni che inducano ad un qualsiasi ripensamento e, tantomeno, a discostarsene- e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse dai ricorrenti, ma soltanto l'integrazione- in coerenza con lo stesso principio – 3 della motivazione in diritto (art.384, secondo comma, c.p.c). Né rileva, in contrario, la circostanza che la motivazione in diritto della stessa sentenza rechi, altresì, affermazioni erronee circa l'imputazione dell'obbligazione di erogare l'indennità di buonuscita - alla già soppressa OP, anziché alle Ferrovie dello stato (senza tuttavia contestarne la legittimazione passiva) - nonché circa il finanziamento della stessa indennità mediante accantonamento di parte della retribuzione diretta. Infatti, le affermazioni erronee prospettate, per quanto si é detto, non solo non sono indispensabili per sorreggere la decisione impugnata, ma - essendo questa Conforme al diritto - possono, comunque, essere "corrette" da questa Corte 1.384, secondo comma, c.p.c). 3:1 ricorso, pertanto, va rigettato. -Quanto alle spese del presente giudizio di cassazione non trovando applicazione nella specie, in dipendenza della natura retributiva (e non previdenziale) dell'indennità di buonuscita a favore del personale delle Ferrovie dello stato, l'esonero dei lavoratori soccombenti (ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.) dalla condanna alla rifusione (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 7173/2001, 4535/2000) sussistono, tuttavia, giusti motivi per- compensarle integralmente tra le parti (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Rome 12/2/2002 Il Consigliere estensore Il Presidente IL CANCELLERE /aluative fe Depositato in Cancelleria Сиел Де 3 GIU. 2002 oggi, IL CANCELLIERECANCEFULLY R E T R Sauco O