Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
La sentenza, costituita dal dispositivo e dalla contestuale motivazione, redatta a mano dall'estensore e resa pubblica con la lettura in udienza, non è viziata per difetto assoluto di motivazione in base al rilievo della difficoltà di lettura della grafia del testo, in quanto la difficoltà di ordine soggettivo non equivale alla assoluta indecifrabilità, che sola può fondare un giudizio di nullità assoluta del provvedimento decisorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2003, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 10/12/2003
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2032
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 031861/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI EN n. il 6.1.1933 a Villa di Briano, elett. dom.to in Aversa, presso l'avv. Giuseppe Laudania;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 18.2.2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Izzo G. che ha concluso per l'inammissibilità;
FATTO E DIRITTO
EN IL ricorre, personalmente avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stato respinto il proprio appello avverso quella in data 31/5/2002 del Tribunale di S.M. Capua Vetere, sez. dist. di Aversa, che lo dichiarò colpevole di alcune contravvenzioni (artt. 20 L. 47/85, 2, 13, 4, 14 L. 1086/71, 1, 2, 20 L. 64/74) per abusivismo edilizio.
L'impugnazione, affidata ad un unico motivo, richiamante giurisprudenza di legittimità, ripropone l'identica censura, sottoposta ai giudici di appello e da quelli disattesa, di nullità della per difetto assoluto di motivazione, derivante dall'illeggibilità della sentenza di primo grado, vergata a mano e con grafia indecifrabile.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza, costituita da dispositivo con contestuale motivazione, redatta e pubblicata in udienza, è sì scritta a mano dall'estensore, ma la grafia, contrariamente a quanto dedotto e così come già rilevato dai giudici di appello, non risulta assolutamente indecifrabile, prestandosi ad una lettura, in tutte le sue parti, che seppure non spedita, non richiede tuttavia eccessivo impegno. L'addotta difficoltà, evidentemente di ordine soggettivo, di lettura del testo del provvedimento, non equivale a quella assoluta indecifrabilità che, a termini della giurisprudenza citata dal ricorrente, sarebbe equiparabile alla carenza totale di motivazione. Costituendo il ricorso una mera riproposizione dell'unica doglianza in ordine alla quale la corte di merito si è già espressa, il presente giudizio non può essere che d'inammissibilità, per genericità (giacche l'impugnazione non contiene specifiche censure rispetto alla decisione di secondo grado), perché pone in discussione una motivata valutazione di fatto (in ordine alla leggibilità del provvedimento) compiuta di giudici di appello e, comunque, per manifesta infondatezza, risultante per tabulas. Tale inammissibilità, inficiante in radice l'instaurazione del presente grado di giudizio e, pertanto, preclusiva di ogni possibilità di dichiarare eventuali cause sopravvenute di non punibilità dei reati (v. Cass. S.U. n. 32/2000, De Luca), non consente la sospensione del giudizio ai sensi delle sopravvenute disposizioni (art. 42 co. 43 D.L. 269/2003) in materia di condono edilizio, finalizzate all'eventuale applicazione di cause di estinzione dei reati, nella specie non dichiarabili. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese ed alla sanzione di legge, nell'adeguata misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 10 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004