CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15725 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PAICU VLADIC, nato il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2022 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione al capo 4 dell'imputazione provvisoria e il rigetto del ricorso nel resto;
udito l'Avv. CESARE VANZETTI, difensore di IC AD, il quale, dopo dibattimento, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/10/2022, il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 04/10/2022 del G.i.p. del Tribunale di Padova che aveva applicato a AD IC la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a otto tra rapine e tentate rapine. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 28/10/2022 del Tribunale di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, AD IC, affidato a due motivi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15725 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 28/03/2023 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli da 143 a 146 cod. proc. pen. e la conseguente sussistenza di una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice. Dopo avere premesso che, in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione provvisoria dal n. 4) al n. 8), i gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati tratti unicamente dal contenuto di alcune intercettate conversazioni in lingua moldava, il ricorrente deduce la nullità della traduzione in italiano di tali conversazioni per l'omessa indicazione della persona che aveva provveduto alle stesse;
vizio che, comportando l'impossibilità di verificare se la persona dell'interprete versasse eventualmente in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 144 cod. proc. pen. e se dovesse, quindi, essere ricusato, determinerebbe, specificamente, una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la quale era stata tempestivamente eccepita in sede di riesame. A quest'ultimo proposito, il ricorrente contesta la motivazione con la quale il Tribunale di Venezia ha rigettato tale eccezione, osservando, al riguardo: a) quanto alla motivazione secondo cui l'interprete potrebbe «essere ricusato solo dalle parti private e dal pubblico ministero, non dall'indagato», che l'indagato è, in effetti, una parte privata;
b) quanto alla motivazione secondo cui «ciò che conta, segnatamente nella fase procedimentale, è il contenuto della traduzione e la sua fedeltà a quanto effettivamente detto, in lingua straniera, dai soggetti captati, e sul punto le difese [...] nulla hanno dedotto», che le disposizioni sulla nomina dell'interprete e sulla ricusazione dello stesso sono applicabili anche nel corso delle indagini preliminari e che quelle sulla ricusazione sono finalizzate proprio a garantire la fedeltà della traduzione. Per tali ragioni, il ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata «con riferimento ai capi da 4 a 8» e rappresenta altresì che, a suo avviso, l'accoglimento del motivo «travolg[erebbe] anche la pronuncia del Riesame in punto di scelta della misure cautelari». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 56 cod. pen. Il IC deduce che, con specifico riguardo alla tentata rapina nell'abitazione del medico PA di cui al capo 4) dell'imputazione provvisoria, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Venezia, le azioni contestate non avrebbero raggiunto la soglia del tentativo punibile, in quanto mancherebbe un qualsiasi principio di attuazione del piano criminoso, atteso che le predette azioni cessarono il 15 settembre 2022 «e in quel preciso giorno si erano svolti solo sopralluoghi» e che l'attuazione del piano risultava in realtà sospesa sino al rientro del complice OL dalla DA, dove egli si era recato, cioè sino a «un evento futuro e 2 incerto», ed era quindi «subordinat[a] a [...] una evidente condizione sospensiva che in sé è [...] incompatibile con il tentativo». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è fondato. Il Collegio condivide infatti il prevalente orientamento della Corte di cassazione secondo cui l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità dei risultati di tali operazioni, essendo tale sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020, Polak, Rv. 278659-01; Sez. 5, n. 15472 del 19/01/2018, Kochev, Rv. 272683-01; Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep. 2018, Feretti, Rv. 272151-01; Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270570-01; Sez. 3, n. 24305 del 19/01/2017, Mifsud, Rv. 269985-01; Sez. 5, n. 25549 del 15/04/2015, Silagadze, Rv. 268024-01; Sez. 6, n. 04/06/2008, El Arbaoui, Rv. 240372-01). Il Collegio intende ribadire tale interpretazione delle norme che disciplinano la materia, pur essendo consapevole dell'esistenza del differente minoritario indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, rende inutilizzabili tali operazioni per l'impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli (Sez. 3, n. 31454 del 04/11/2015, dep. 2016, Burcea, Rv. 267738-01; Sez. 3, n. 28216 del 04/11/2015, dep. 2016, Serban, Rv. 267448-01; Sez. 3, n. 49331 del 12/11/2013, Muka, Rv. 257291-01). Si ritiene infatti di condividere l'argomentazione svolta in proposito da Sez. 5, n. 15472 del 19/01/2018, cit., e ribadita da Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020, cit., secondo cui «la connessione instaurata dall'orientamento minoritario tra la disciplina delle modalità di redazione del verbale di intercettazione dettata dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. e i contenuti delle comunicazioni intercettate che, sia pure sommariamente, devono essere trascritti nel verbale a norma dell'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. non è idonea a superare il dato normativo di cui all'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., che commina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di inosservanza, tra l'altro, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 268 cod. proc. pen., ma, appunto, non del comma 2 dello stesso articolo. Né può ritenersi che venga in rilievo la previsione di cui al comma 1 dell'art. 268 cod. proc. pen., che si limita a prescrivere la verbalizzazione delle operazioni di registrazione, laddove lo specifico contenuto del verbale è disciplinato 3 dal comma 2 della citata disposizione codicistica e dall'art. 89 cit.: disciplina, come si è detto, sottratta all'ambito applicativo della comminatoria dell'inutilizzabilità dalla tassativa previsione dell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. Deve dunque ribadirsi l'insegnamento delle Sezioni unite secondo cui "la violazione delle disposizioni sulla redazione del verbale poste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. non comporta l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione", ostandovi il principio di tassatività che governa la sanzione processuale, e, dunque, l'assenza di riferimenti in tal senso nell'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli)». Né la lamentata omessa indicazione delle generalità dell'interprete è idonea integrare una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, detta omissione non concerne, in tutta evidenza, l'«intervento ed assistenza dell'imputato». Resta ovviamente ferma l'applicazione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., in materia di conferimento, da parte del giudice, con le formalità previste per la perizia, del compito di trascrizione e di traduzione in lingua italiana delle registrate conversazioni in lingua straniera. 2. Il secondo motivo non è fondato. Il Tribunale di Venezia ha infatti fornito una motivazione adeguata ed esaustiva che ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione. Per quanto concerne il requisito dell'idoneità degli atti, l'opinione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità è nel senso che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato ex ante e in concreto (criterio cosiddetto della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo, il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che gli atti - indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata. L'idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento a un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, ove l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810-01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567-01/2015 Rv. 264567). 4 Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesi cosiddetta soggettiva, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 2, del 30/09/2009, Cristiano, Rv. 245123- 01); la prova del requisito dell'univocità dell'atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta non solo sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche aliunde e, quindi, anche sulla base di semplici atti "preparatori" che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio. Il Tribunale di Venezia ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo sottolineato come, per la configurabilità del tentativo, rilevino non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106-01). In particolare, il Tribunale di Venezia, in aderenza ai predetti principi, ha ritenuto la configurabilità del tentativo di rapina sulla base del fatto che il IC e il suo complice OL avevano compiuto degli atti preparatori che erano consistiti sia in diversi sopralluoghi preso la villa e lo studio medico del dott. PA (come era comprovato dai servizi di o.c.p. del 13, 14 e 15 settembre 2022) sia nello «scambio di informazioni» (come era comprovato dal contenuto delle intercettate conversazioni tra il IC e il OL, durante le quali essi avevano «a lungo discusso della rapina, del dottore, della moglie»), con la conseguenza che il reato «aveva ormai raggiunto un tale livello di pianificazione» da fare ritenere «certo che il colpo sarebbe stato effettuato» una volta che il complice OL fosse rientrato dalla DA (per la quale era partito il 26 settembre 2022); certezza che era stata infatti manifestata dallo stesso IC nell'intercettata conversazione nella quale questi affermava, appunto, che il OL, una volta rientrato in Italia, avrebbe fatto quanto già concordato. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione al capo 4 dell'imputazione provvisoria e il rigetto del ricorso nel resto;
udito l'Avv. CESARE VANZETTI, difensore di IC AD, il quale, dopo dibattimento, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/10/2022, il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 04/10/2022 del G.i.p. del Tribunale di Padova che aveva applicato a AD IC la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a otto tra rapine e tentate rapine. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 28/10/2022 del Tribunale di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, AD IC, affidato a due motivi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15725 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 28/03/2023 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli da 143 a 146 cod. proc. pen. e la conseguente sussistenza di una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice. Dopo avere premesso che, in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione provvisoria dal n. 4) al n. 8), i gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati tratti unicamente dal contenuto di alcune intercettate conversazioni in lingua moldava, il ricorrente deduce la nullità della traduzione in italiano di tali conversazioni per l'omessa indicazione della persona che aveva provveduto alle stesse;
vizio che, comportando l'impossibilità di verificare se la persona dell'interprete versasse eventualmente in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 144 cod. proc. pen. e se dovesse, quindi, essere ricusato, determinerebbe, specificamente, una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la quale era stata tempestivamente eccepita in sede di riesame. A quest'ultimo proposito, il ricorrente contesta la motivazione con la quale il Tribunale di Venezia ha rigettato tale eccezione, osservando, al riguardo: a) quanto alla motivazione secondo cui l'interprete potrebbe «essere ricusato solo dalle parti private e dal pubblico ministero, non dall'indagato», che l'indagato è, in effetti, una parte privata;
b) quanto alla motivazione secondo cui «ciò che conta, segnatamente nella fase procedimentale, è il contenuto della traduzione e la sua fedeltà a quanto effettivamente detto, in lingua straniera, dai soggetti captati, e sul punto le difese [...] nulla hanno dedotto», che le disposizioni sulla nomina dell'interprete e sulla ricusazione dello stesso sono applicabili anche nel corso delle indagini preliminari e che quelle sulla ricusazione sono finalizzate proprio a garantire la fedeltà della traduzione. Per tali ragioni, il ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata «con riferimento ai capi da 4 a 8» e rappresenta altresì che, a suo avviso, l'accoglimento del motivo «travolg[erebbe] anche la pronuncia del Riesame in punto di scelta della misure cautelari». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 56 cod. pen. Il IC deduce che, con specifico riguardo alla tentata rapina nell'abitazione del medico PA di cui al capo 4) dell'imputazione provvisoria, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Venezia, le azioni contestate non avrebbero raggiunto la soglia del tentativo punibile, in quanto mancherebbe un qualsiasi principio di attuazione del piano criminoso, atteso che le predette azioni cessarono il 15 settembre 2022 «e in quel preciso giorno si erano svolti solo sopralluoghi» e che l'attuazione del piano risultava in realtà sospesa sino al rientro del complice OL dalla DA, dove egli si era recato, cioè sino a «un evento futuro e 2 incerto», ed era quindi «subordinat[a] a [...] una evidente condizione sospensiva che in sé è [...] incompatibile con il tentativo». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è fondato. Il Collegio condivide infatti il prevalente orientamento della Corte di cassazione secondo cui l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità dei risultati di tali operazioni, essendo tale sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020, Polak, Rv. 278659-01; Sez. 5, n. 15472 del 19/01/2018, Kochev, Rv. 272683-01; Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep. 2018, Feretti, Rv. 272151-01; Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270570-01; Sez. 3, n. 24305 del 19/01/2017, Mifsud, Rv. 269985-01; Sez. 5, n. 25549 del 15/04/2015, Silagadze, Rv. 268024-01; Sez. 6, n. 04/06/2008, El Arbaoui, Rv. 240372-01). Il Collegio intende ribadire tale interpretazione delle norme che disciplinano la materia, pur essendo consapevole dell'esistenza del differente minoritario indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, rende inutilizzabili tali operazioni per l'impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli (Sez. 3, n. 31454 del 04/11/2015, dep. 2016, Burcea, Rv. 267738-01; Sez. 3, n. 28216 del 04/11/2015, dep. 2016, Serban, Rv. 267448-01; Sez. 3, n. 49331 del 12/11/2013, Muka, Rv. 257291-01). Si ritiene infatti di condividere l'argomentazione svolta in proposito da Sez. 5, n. 15472 del 19/01/2018, cit., e ribadita da Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020, cit., secondo cui «la connessione instaurata dall'orientamento minoritario tra la disciplina delle modalità di redazione del verbale di intercettazione dettata dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. e i contenuti delle comunicazioni intercettate che, sia pure sommariamente, devono essere trascritti nel verbale a norma dell'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. non è idonea a superare il dato normativo di cui all'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., che commina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di inosservanza, tra l'altro, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 268 cod. proc. pen., ma, appunto, non del comma 2 dello stesso articolo. Né può ritenersi che venga in rilievo la previsione di cui al comma 1 dell'art. 268 cod. proc. pen., che si limita a prescrivere la verbalizzazione delle operazioni di registrazione, laddove lo specifico contenuto del verbale è disciplinato 3 dal comma 2 della citata disposizione codicistica e dall'art. 89 cit.: disciplina, come si è detto, sottratta all'ambito applicativo della comminatoria dell'inutilizzabilità dalla tassativa previsione dell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. Deve dunque ribadirsi l'insegnamento delle Sezioni unite secondo cui "la violazione delle disposizioni sulla redazione del verbale poste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. non comporta l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione", ostandovi il principio di tassatività che governa la sanzione processuale, e, dunque, l'assenza di riferimenti in tal senso nell'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli)». Né la lamentata omessa indicazione delle generalità dell'interprete è idonea integrare una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, detta omissione non concerne, in tutta evidenza, l'«intervento ed assistenza dell'imputato». Resta ovviamente ferma l'applicazione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., in materia di conferimento, da parte del giudice, con le formalità previste per la perizia, del compito di trascrizione e di traduzione in lingua italiana delle registrate conversazioni in lingua straniera. 2. Il secondo motivo non è fondato. Il Tribunale di Venezia ha infatti fornito una motivazione adeguata ed esaustiva che ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione. Per quanto concerne il requisito dell'idoneità degli atti, l'opinione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità è nel senso che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato ex ante e in concreto (criterio cosiddetto della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo, il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che gli atti - indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei - erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata. L'idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento a un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, ove l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810-01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567-01/2015 Rv. 264567). 4 Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesi cosiddetta soggettiva, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 2, del 30/09/2009, Cristiano, Rv. 245123- 01); la prova del requisito dell'univocità dell'atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta non solo sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche aliunde e, quindi, anche sulla base di semplici atti "preparatori" che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio. Il Tribunale di Venezia ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo sottolineato come, per la configurabilità del tentativo, rilevino non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106-01). In particolare, il Tribunale di Venezia, in aderenza ai predetti principi, ha ritenuto la configurabilità del tentativo di rapina sulla base del fatto che il IC e il suo complice OL avevano compiuto degli atti preparatori che erano consistiti sia in diversi sopralluoghi preso la villa e lo studio medico del dott. PA (come era comprovato dai servizi di o.c.p. del 13, 14 e 15 settembre 2022) sia nello «scambio di informazioni» (come era comprovato dal contenuto delle intercettate conversazioni tra il IC e il OL, durante le quali essi avevano «a lungo discusso della rapina, del dottore, della moglie»), con la conseguenza che il reato «aveva ormai raggiunto un tale livello di pianificazione» da fare ritenere «certo che il colpo sarebbe stato effettuato» una volta che il complice OL fosse rientrato dalla DA (per la quale era partito il 26 settembre 2022); certezza che era stata infatti manifestata dallo stesso IC nell'intercettata conversazione nella quale questi affermava, appunto, che il OL, una volta rientrato in Italia, avrebbe fatto quanto già concordato. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/03/2023.